Premessa
La legge 24 dicembre 2007, n. 247, come noto, ha introdotto - in via sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010 e a domanda delle aziende - uno sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, fruibile entro i limiti delle risorse predeterminate.
In seguito - con riguardo all'anno 2011 - la materia è stata disciplinata dall'art. 53, commi 1 e 2, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e dall'art. 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
Nel dettaglio, la prima disposizione ha riproposto lo sgravio disponendo che lo stesso possa agire con riferimento alle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e collegate ai risultati riferiti all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale; con la seconda norma, invece, il legislatore ha stabilito che il beneficio può essere concesso con i criteri e le modalità di cui ai commi 67 e 68 dell'art. 1 della legge n. 247 del 2007, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2011.
In attuazione delle norme richiamate, il DM 24 gennaio 2012 – pubblicato sulla GU n. 132 del 8-6-2012 (allegato n. 1) ha dettato le regole per la pratica fruizione dell'incentivo.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti e precisazioni e si indicano, inoltre, le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell'anno 2011.
1. Contenuto del provvedimento.
L'art. 1 del decreto ripartisce la dotazione finanziaria - prevista dalla legge n. 220/2010 – a disposizione per il finanziamento di sgravi contributivi per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello (650 milioni di euro).
Dette risorse sono assegnante nella misura del 62,5 per cento alla contrattazione aziendale e del 37,5 per cento a quella territoriale. In caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie contrattuali, il decreto stabilisce che la quota residua sia assegnata all'altra tipologia.
2. Oggetto del beneficio.
Per l'anno 2011, il DM prevede che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.
Il provvedimento ministeriale prevede che – in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate - il citato tetto del 2,25% possa essere rideterminato - in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni - fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell'articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.
3. Retribuzione contrattuale.
Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione "contrattuale".
A tale riguardo, si richiama quanto già precisato sul punto con riferimento agli anni dal 2008 al 2010 (1).
4. Misura dello sgravio.
Nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:
• entro il limite massimo di 25 punti dell'aliquota a carico del datore di lavoro (2), al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
• totale sulla quota del lavoratore (3).
Per una più agevole interpretazione si propone l'esempio che segue.
In un'impresa industriale con oltre 50 dipendenti, ad un impiegato con una retribuzione per l'anno 2011 pari a € 39.000,00, é stato corrisposto – nel corso del medesimo anno - un premio di risultato di € 1.000,00.
Ai fini della quantificazione dello sgravio, dovrà operarsi come segue:
a. retribuzione annua del lavoratore € 40.000 (comprensivi del premio);
- • tetto dell'erogazione per cui è possibile richiedere lo sgravio = € 40.000,00 x 2,25% = € 900,00;
- • sgravio a favore dell'azienda = 25 punti della percentuale a proprio carico (€ 900,00 x 25% = € 225,00. Tale importo dovrà essere determinato al netto delle eventuali misure compensative previste dall'attuale legislazione);
- • sgravio a favore del lavoratore = 9,49%, pari all'intera quota a suo carico (€ 900,00 x 9,49% = € 85,00);
- • sgravio complessivo richiesto = € 310,00 (€ 225,00 azienda e € 85,00 lavoratore).
5. Condizioni di accesso.
Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche:
- • essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (4);
- • prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
Come può evincersi dall'impianto legislativo, per l'accesso al beneficio continua a essere vincolante il deposito - presso la Direzione territoriale del lavoro competente - degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro.
Ne consegue che, in assenza, non sarà possibile l'ammissione allo sgravio contributivo.
Con riferimento alle imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ai fini dell'accesso allo sgravio, dovrà farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
La fruizione dell'incentivo rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro - fatta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato - sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.
6. Esclusioni.
Sono escluse dal beneficio in trattazione le pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, con riferimento ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all'ARAN.
Lo sgravio, inoltre, non compete per le aziende che hanno corrisposto ai dipendenti - nell'anno solare di riferimento - trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
7. Modalità di richiesta dello sgravio.
Le modalità di accesso al beneficio sono indicate nell'art. 3 del decreto.
Le aziende - anche per il tramite degli intermediari autorizzati (5) - dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali.
La domanda deve contenere i dati sottoelencati; per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda:
a. i dati identificativi dell'azienda;
b. la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;
c. la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;
d. l'importo annuo complessivo delle erogazioni – corrisposte nel corso dell'anno 2011 - per le quali si chiede l'ammissione allo sgravio, entro il limite massimo individuale del 2,25% della retribuzione imponibile dei lavoratori beneficiari e il numero degli stessi (6);
e. l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell'aliquota a suo carico;
f. l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore (7);
g. l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici (8).
La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico.
In previsione del rilascio sul sito internet dell'Istituto www.inps.it della procedura per l'invio delle domande di sgravio sia singolarmente, tramite acquisizione on-line delle singole domande, che tramite flussi contenenti molteplici domande, con apposito messaggio, verrà portata a conoscenza la documentazione a supporto della composizione dei flussi XML e saranno rese note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze.
8. Ammissione allo sgravio.
Il Decreto interministeriale, nello stabilire che l'ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall'Istituto, affida allo stesso la definizione delle relative modalità.
A tal fine si precisa che, entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l'invio delle istanze, si provvederà all'ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.
Nell'ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate nelle richieste aziendali, l'Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito, fermo restando quanto affermato al punto 1.
Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all'incentivo.
Come già precisato, la concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata alla verifica, da parte dell'Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva che saranno accertati secondo la prassi nota.
9. Soggetti abilitati alla trasmissione delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello.
La trasmissione telematica delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello è consentita alle categorie indicate nella circolare n. 28/2011 e nei messaggi successivi, cui, quindi, si rimanda anche con riferimento alle modalità di accesso al servizio on-line.
| Il Direttore Generale | |
| Nori | |
(1) Cfr. circolari n. 82/2008 - 39/2010 e 51/2012.
(2) La riduzione di 25 punti dell'aliquota datoriale costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che assolvono la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall'Inps. Rimane, in ogni caso, escluso dallo sgravio il contributo (0,30%) ex art. 25, c. 4 della legge n. 845/1978, versato dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria.
(3) Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore sarà pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs (art. 9 legge n. 407/1990) e 8,84% per gli operai assunti in agricoltura; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3ter della legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l'anno 2011 € 43.042,00 che, mensilizzato, è pari a € 3.587,00).
(4) Il DM è stato pubblicato nella GU n. 132 del 8-6-2012 ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Atteso che il 30° giorno successivo cade in una giornata festiva, il termine di deposito slitta al giorno successivo (9 luglio 2012).
(5) Cfr. articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
(6) Potranno essere inseriti, purché corrisposti nel corso dell'anno 2011, gli importi riferiti a lavoratori cessati.
(7) Potranno essere inseriti gli importi riferiti a lavoratori cessati, purché a questi ultimi successivamente restituiti.
(8) Nel caso di contribuzione pensionistica versata ad altro Ente e di contribuzioni minori dovute all'INPS, devono essere trasmesse due distinte domande.
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