Si segnala che   sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2012, risulta pubblicato  il sottostante  Decreto 15 giugno 2012,  con la modifica al decreto 6 ottobre 2009 recante regolamentazione dell'impiego  del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento  e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 giugno 2012

Modifica  al  decreto  6  ottobre   2009   recante   regolamentazione  dell'impiego del personale addetto  ai  servizi  di  controllo  delle  attivita' di intrattenimento e di  spettacolo  in  luoghi  aperti  al  pubblico. (12A07845)                           IL MINISTRO DELL'INTERNO       Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;     Visto il testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e  successive  modifiche  e  integrazioni;     Visto il regolamento di esecuzione al testo unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,  e successive modifiche e integrazioni;     Visto l'art. 3 della legge  n.  94  del  15  luglio  2009,  recante  «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare,  i  commi dal 7  al  13  che  autorizzano  e  disciplinano  l'impiego  di  personale  addetto  ai  servizi  di  controllo  delle  attivita'   di  intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti  la  pubblico  o  in  pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumita' dei presenti;     Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre  2009,  di  attuazione del  predetto  art.  3  della  citata  legge  n.  94/2009,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  9  ottobre  2009,  n.  235,  recante «Determinazione dei requisiti  per  l'iscrizione  nell'elenco  prefettizio del personale  addetto  ai  servizi  di  controllo  delle  attivita' d'intrattenimento e  di  spettacolo  in  luoghi  aperti  al  pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione  e  la  formazione del  personale,  gli  ambiti  applicativi  e  il  relativo  impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15  luglio  2009, n. 94»;     Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  31  marzo  2010,  recante «Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6  ottobre  2009,   concernente   determinazione   dei   requisiti   per  l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi  di controllo delle attivita' d'intrattenimento  e  di  spettacolo  in  luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la  selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e  il  relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3  della  legge  15  luglio  2009,  n.  94»  che  ha  prorogato  l'applicazione  delle  disposizioni transitorie in materia di  corsi  di  formazione  al  31  dicembre 2010;     Visto il decreto del Ministro dell'interno del  17  dicembre  2010,  recante   «Proroga   decreto   ministeriale   6   ottobre   2009    -  Regolamentazione dell'impiego del personale  addetto  ai  servizi  di  controllo delle attivita' di intrattenimento e spettacolo nei  luoghi  aperti al pubblico»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  30  dicembre 2010, n. 304, che ha ulteriormente prorogato  l'applicazione  delle disposizioni transitorie in materia di corsi di  formazione  al  30 giugno 2011;     Visto il decreto del Ministro  dell'interno  del  30  giugno  2011,  recante «Modifiche al decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre  2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  20  luglio  2011,  n.  167, che ha modificato alcune disposizioni in  ordine  all'ambito  di  applicazione del decreto ministeriale 6 ottobre 2009 ed ha  prorogato  l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi  di  formazione al 31 dicembre 2011;     Vista la nota n. LEG 0006273-P con  la  quale  il  Ministero  della  salute, in conformita' con le disposizioni di cui all'art. 41,  comma  2-bis,  del  decreto  legislativo  n.  81  del  9  aprile  2008,   ha  rappresentato l'opportunita'  di  modificare  l'art.  5  del  decreto  ministeriale 6 ottobre 2009 relativamente ai  requisiti  psico-fisici  del personale addetto ai servizi  di  controllo  delle  attivita'  di  intrattenimento e spettacolo;     Considerato che,  in  molti  casi,  i  percorsi  formativi  per  il  personale addetto ai servizi di controllo avviati  dalle  regioni  si  sono conclusi entro termini che non hanno permesso  il  completamento  delle  procedure  per  l'iscrizione  del   personale   nei   registri  prefettizi;     Considerata la necessita'  di  garantire  il  regolare  svolgimento  delle attivita' di intrattenimento e spettacolo anche  nell'imminente  stagione estiva, atteso il rilievo di queste  ultime  per  l'economia  nazionale;     Ritenuta  la  necessita'  di  procedere  ad  alcune  modifiche   ed  integrazioni del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, al  fine anche di implementarne ulteriormente l'efficacia;                                   Decreta:                                    Art. 1         Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009       1. Al decreto  del  Ministro  dell'interno  6  ottobre  2009,  come  modificato dai decreti del Ministro dell'interno, in  data  31  marzo  2010, 17 dicembre 2010 e 30 giugno 2011, sono apportate  le  seguenti  modificazioni:     a) all'art. 1, comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  «b) idoneita'  psico-fisica  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  controllo di cui all'art. 5, assenza di uso di alcol e  stupefacenti,  accertate con visita medica preassuntiva dal medico competente o  dal  dipartimento di prevenzione della A.S.L.»;     b) all'art. 4, dopo  il  comma  1-bis,  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-ter. Per  gli  spettacoli  di  musica  popolare  contemporanea  le  disposizioni del presente decreto  si  applicano  solo  al  personale  chiamato a svolgere  unitariamente  tutte  le  attivita'  individuate  dall'art. 5. I soggetti di cui  all'art.  1,  comma  2,  determinano,  assumendone   la   relativa   responsabilita'   penale,   civile    e  amministrativa, il numero degli  addetti  da  impiegare,  nonche'  le  misure idonee ad assicurare l'efficace e regolare  svolgimento  delle  attivita' individuate dallo stesso art. 5, ivi compreso l'impiego  di  personale non iscritto nell'elenco di cui all'art. 1,  comma  1,  con  mansioni di supporto. In ogni caso, dovra' essere previsto almeno  un  addetto,  anche  con  funzioni  di  coordinamento  del  personale  di  supporto, in corrispondenza di varchi, ingressi, vie di  esodo,  aree  inibite al pubblico per ragioni di  sicurezza,  come  palco  e  retro  palco, perimetro dell'area dove si svolge lo spettacolo ed ogni altro  luogo in cui sono possibili situazioni di pericolo per  la  sicurezza  delle persone»;     c) all'art. 8,  dopo  il  comma  1-ter  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-quater. Fino al 31 dicembre 2012 puo' svolgere le attivita' di cui  all'art. 5 del presente decreto il personale  che  dimostri  di  aver  presentato al prefetto competente, da almeno trenta giorni, l'istanza  di iscrizione all'elenco prefettizio di cui all'art. 1».     Il  presente  decreto  entrera'   in   vigore   il   giorno   della  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.       Roma, 15 giugno 2012                                                  Il Ministro: Cancellieri