Tra le disposizioni della legge di riforma del lavoro n.92/2012 che entreranno in vigore dal 18 luglio corrente ,in questa sede si esaminano quelle relative alle varazioni apportate alla regolamentazione dell'apprendistato di cui al Testo unico approvato co dec.legvo n.167/2011,che previste dai commi da 16 a 19 dell'art.1,il cui esame consente di riscontrare l'introduzione delle seguenti novita' :
A)Modifiche all'articolo 2 dec.lgvo n.167/11:
a) aggiunta al comma 1 ,dopo la lettera a) ,della lettera a)bis ,che fissa una durata minima del contratto di apprendistato non inferiore a 6 mesi ,fatto salvo quanto previsto dall'art.4,comma 5, in base a cui: "Per i datori di lavoro che svolgono la propria attivita' in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita' di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.";
b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le parole: «2118 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: « Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, non puo' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non puo' superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443»;
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
-«3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e' consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli gia' confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto.
-3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'».
B)Modifica all' articolo 4, comma 2, :
-le parole: «per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento».
C) Le modifiche all'articolo 2, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, come riportate nella precedente lettera A) si applicano esclusivamente con riferimento alle assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2013,invece ,alle assunzioni con decorrenza anteriore alla predetta data continua ad applicarsi l'articolo 2, comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge,che recita:" Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non puo' superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443";
D) per un periodo di trentasei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge,quindi sino al 18 luglio 2015, la percentuale di cui al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, introdotto dal comma 16, lettera d), dell'art.1 legge n.92/12 ,pari al 50 % ,e' fissata nella misura del 30 per cento.
In relazione a quanto precede, appare confacente riportare di seguito il testo degli articoli 2 e 4 del dec.legvo n.167/011 con le variazioni ed integrazioni di cui sopra ,opportunamente evidenziate in grassetto ovvero con il segno ------------ :
Art. 2 Disciplina generale
1. La disciplina del contratto di apprendistato e' rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;
a bis ) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi ,fatto salvo quanto previsto dall'art.4,comma 5 ,in base a cui "Per i datori di lavoro che svolgono la propria attivita' in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita' di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato."
b) divieto di retribuzione a cottimo;
c) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianita' di servizio;
d) presenza di un tutore o referente aziendale;
e) possibilita' di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni;
f) possibilita' del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti;
g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
h) possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
i) possibilita' di forme e modalita' per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;
l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;
m) possibilita' per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ,ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile.2118 del codice civile ;nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contrattio di apprendistato Se nessuna delle parti esercita la facolta' di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; d) maternita'; e) assegno familiare.
3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non puo' superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
3.Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lasvoro può assumere ,direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di siomministrazione di lavoro ai sensi dell'asrt.20 del dec.lgvo n.276/03 e s.m.i.,non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesiomo datore di lavoro;tale rapporto non puo' superare il 100 % per i datori di lavoro che occupano un numero di lavorastori inferiore a dieci unita' .E' in ogni caso esclusa la possibiliutra' di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato ,di cui all'art.20 comma 4 dec,legvo n.276/03.Il datore di lasvoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o spercialiuzzati ,o che comunque ne abbia in numero inferiporw a 3 ,può assumere apprendisti in numero non superiore a 3 .Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le vdisposizioni di cui all'art.4 legge n.443/85 (che dispoone: Art. 4. Limiti dimensionali . L'impresa artigiana puo' essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 22 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti; b) per l'impresa che lavora in serie, purche' con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 12 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti; c) per l'impresa che svolge la propria attivita' nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 40 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato; d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 14 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma: 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorche' partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attivita' di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta
3 bis) L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione ,di almeno il 50 % degli apprendisti dipendenti dallo stesso atore di lavoro .Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova ,per dmissioni o per licenziamento per iusta causa.Qualora non sia rispettata la predetta percentuale,è consentita l'assunzione di un ulteripore apprendista rispetto a quelli gia' confermati ,ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apptrendisti pregressi Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presentte comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato ,al di fuori delle previsioni del presente decreto ,sin dalla data di costituzione del rapporto.
3 ter) Le disposizioni di cui al comma 3 bis non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 10 unita'.
"Art. 4 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'eta' dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalita' di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonche' la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non puo' comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento. per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilita' della azienda, e' integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'eta', del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.
4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralita', le modalita' per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attivita' in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita' di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato."
NOTA BENE
Si segnalano le disposizioni contenute nei commi 18 e 19 dell'art.1 della legge di riforma n.92 /12 appr che rispettivamente stabiliscono:
Comma 18: Le disposizioni di cui all'art.2 comma 3 del testo unico dell'apprendistato ,come sostituito dal comma 16 lettera c) ,si applica esclusivamente con riferimento alle assunzioni con decorrenza dall'1.1-.2013.Alle assunzioni con decorrenza anteriore alla predetta data continua ad applicarsi l'art.2 comma 3 del predetto testo unico nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore della legge di riforma;
Comma 19: Per un periodo di 36 mesi decorrente dalla data d'entrata in vigore dellla legge di riforma ,la percentuale di trasformazione dei contratti di apprendistato è fissata non alla misura 50 ,bensi' a quella 30 per cento
Riassumendo quanto sopra esposto ,gli aspetti significativi introdotti alla disciplina dell'apprendistato dalla legge di riforma sono i seguenti:
A) Allentamento dei i vincoli previsti dal governo ,essendo sempre possibile assumere un nuovo apprendista,
B) Viene introdotto un limite minimo di durata ai contratti ,che dovranno durare almeno 6 mesi
C) Cambia il rapporto numerico con le maestranze qualificate,nel senso che il numero complessivo di apprendisti che un datore di lasvoro puà assumere ,direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'asrt.20 del dec.lgvo n.276/03 e s.m.i.,non può supersare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesiomo datore di lavoro;tale rapporto non puo' superare il 100 % per i datori di lasvoro che occupano un numero di lavorastori inferiore a dieci unita'
.D) E' in ogni caso esclusa la possibilita' di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato ,di cui all'art.20 comma 4 dec,legvo n.276/03.
E) Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o spercializzati ,o che comunque ne abbia in numero inferiporw a 3 ,può assumere apprendisti in numero non superiore a 3 .
F) Le disposizioni circa la percentuale degli apprendisti non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le vdisposizioni di cui all'art.4 legge n.443/85
G) Le disposizioni di cui al comma 3 bis dell'art,3 non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 10 unita'.
H) Quanto stabilito dall'art.2 comma 3 del testo unico dell'apprendistato ,come sostituito dal comma 16 lettera c) ,si applica esclusivamente con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dall'1.1.2013
I) Per un periodo di 36 mesi ,decorrente dalla data d'entrata in vigore dellla legge di riforma ,la percentuale di trasformazione dei contratti di apprendistato ,che consente nuove assunzioni di apprendisti, è fissata nella misura del 30 per cento,che salira' al 50 percento dal 18.7.2015
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