Le disposizioni che trattano l'argomento di cui al titolo ,che s irivelano di particolare rilevanza ,sono state inserite ex novo dalla legge di riforma n.92/2012 , risultando previste daio commi 26 e 27 dell'art.1 ,il cui contenuno si espone di seguito.
Il primo dei predetti commi prevede che "Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente:
«Art. 69-bis. - (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo). – 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:ù
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente».
A sua volta ,il comma 27. recita che "La disposizione concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII."
In merito a quanto sopra riportato ,si ritiene di evidenziare le seguenti considerazioni. sulle partite Iva.
Da un lato è stata mantenuta , seppur correggendola nei contenuti, la presunzione in base al quale, laddove si individuino determinati indici di rischio, si ritiene che la partita Iva celi un rapporto subordinato e vada, quindi, forzosamente trasformata in co.co.pro; dall'altro, si è stabilito che tutte le volte che un profilo soggettivo qualificato da un elevato titolo di studio o da una grande esperienza sul campo disponga di un reddito superiore ai 18mila euro, non sussista l'obbligo di conversione forzosa
Circa il limite dei 18 mila euro ,è da dire che risulta assunto il minimo previdenziale del lavoro autonomo moltiplicandolo per un coefficiente pari a 1.25; l'ipotesi, quindi, è che un reddito superiore al 25% del lavoro autonomo configuri, sul fronte delle partite Iva, un profilo di genuinità.
Inoltre risulta semplicemente precisato il criterio di remunerazione, collocandolo a metà tra le tariffe professionali, tipiche del lavoro autonomo, e le tariffe contrattuali, tipiche del lavoro dipendente , prendendo atto del fatto che il co.co.pro. rappresenta un istituto di confine che non va né contrastato senza mezzi termini,, né accettato se non conforme alle regole , ma piu' semplicemente di cui occorre identificare tutte le condizioni di riferimento.
Nessun commento:
Posta un commento