Tra gli  istituti   su cui ha posto l'attenzione la riforma perseguita dalla  legge 92/2012 , c'è   quello del lavoro a termine

Un   primo intervento  è dedicato  alla disciplina del  decreto leg.vo n.368/01 , di cui   si occupa il comma 9 dell'art.1  , inserendo disposizioni modificative ed integrative  della stessa  ,che entrano  in vigore dal 18 luglio 2012.

Nello specifico   ,il  citato comma 9   interviene sul  testo  degli  articoli  1 , 4 e  5 del decreto leg.vo n.368/01  ,modificandolo in modo significativo.

Infatti ,  dal 18 luglio corrente , data di entrata in vigore  del provvedimento legislativo    ,i  precitasti articoli  avranno la sottostante   nuova formulazione    ,avvertendo   che  dette variazioni    risultano  evidenziate  con il segno -----------------per le parti soppresse ed in grassetto  per quelle aggiunte.

Art.1

01-Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato  Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro

1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

1bis.Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto  nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato ,di durata non superiore a 12 mesi ,concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e  un lavoratore per lo svolgimento di un qualunque tipo di mansione ,sia nella forma del contratto a tempo determinato ,sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ,ai sensi del comma 4 dell'art.20 del dec.legvo n.276/03.I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere ,in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati,che, in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo, il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni  di cui all'art.5,comma 3,nel limite complessivo del 6 % del totale dei lavorapori occupati nell'ambito dell'unita' produttiva.

2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma l. le ragioni di cui al comma 1 ,fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis relativamente alla non operativita' del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico,organizzativo ,produttivo o sostitutivo

Art. 4.

Disciplina della proroga

1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga e' ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potra' essere superiore ai tre anni.

2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso e' a carico del datore di lavoro.

2 bis.Il contratto a tempo determinato di cui all'art,1 ,comma 1 bis,non puo' esssere oggetto di proroga

Art.5 

Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti

1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.

2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno  oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi,nonchè decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il trentesimo giorno  oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

2 bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2,il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro Impiego terriotorialmente competente ,entro la scadenza del termine inizialmente fissato ,che il rapporto continuera' oltre tale termine,indicando altresi' la durata della prosecuzione.Le modalita' di comunicazione sono fissate con decreto di natura non  regolamentare del Ministero del L e delle P.S. da  adottare entro 30 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente disposizione.

3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni  novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.I contratti collettivi di cui all'art.1, comma 1 bis,possono prevedere ,stabilendone le condizioni,la riduzione dei predetti periodi ,rispettivvamente ,fino a 20 giorni e 30 giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato:dall'avvio di una nuova attivita';dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico ;dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo ;dal rinnovo o dalla  proroga di una commessa consistente.In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva ,ai sensi del precedente periodo,il Ministero del Lavorpo e delle P.S.,decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ,sentite le oo.ss.dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,provvede ad individuare le specifiche condizioni in cui,ai sensi del periodo precedente ,operano le riduzioni ivi previste

4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti ,e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale  qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi si tiene  altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti ,svolti fra i medesimi soggetti ,ai sensi del comma 1 bis dell'art.1 del presente decreto e del comma 4 dell'art.29 del dec.lgv ..n.276/03  e successive modificazioni,inerente alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonchè nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonchè di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza fatte salve diverse disposizioni di contratti collletivi stipulati a livello nazionale    , territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nelle assunzioni a temòpo indeterminato effettusate dal datore di lavoro entro i  successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti  a termine.

4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto  le novita' apportate  nella regolamentazione  del lavoro a termine  dalla legge di riforma,che troveranno applicazione dalla data di entrata in vigore della stessa.ossia dal 18.7.2012,si possono così  precisare :

A) Possibilita'   di effettuare la prima assunzione del lavoratore  con contratto a termine  o somministrato a tempo determinato di durata non superiore  a 12 mesi ,senza obbligo di  specificare  la ragione di ordine tecnico,organizzativo ,produttivo o sostitutivo

B) In alternativa  all'assunzione di cui sopra   ,i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono  consentire ,in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati   ,   nei casi di specifici processi organizzativi (avvio di start up, lancio di un nuovo prodotto, rilevante cambiamento tecnologico, progetto di ricerca e sviluppo  ,proroga di una commessa consistente )  assunzioni a termine,anche di durata sup,eriore a 12 mesi    senza indicare la ragione di ordine tecnico,produttivo ,organizzativo o  sostitutivo     nel limite del 6% dei lavoratori occupati nell'unita' produttiva interessata

C) Aumento  da   20 a 30  giorni, per un contratto a termine di durata non superiore a sei mesi, e da  30 a 50  giorni ,per un contratto a termine di durata superiore a sei mesi ,del periodo  oltre cui la  prosecuzione del rapporto  a termine si considera a tempo determinato dalla scadenza  dei limiti suddetti

D) Il contratto a tempo determinato di cui  alla lettera A) non puo' esssere oggetto di proroga;

E) Il  datore di lavoro ha l 'obbligo di   comunicare al Centro Impiego territorialmente competente ,entro la scadenza del termine inizialmente fissato ,che il rapporto continuera' oltre  il  trentesimo o il cinquantesimo giorno ,indicando altresi' la durata della prosecuzione,mentre e modalita' di comunicazione  verranno  fissate ,  sentite le parti sociali,  con decreto di natura non  regolamentare del Ministero del Lavoro . da  adottare entro 30 giorni dalla data d'entrata in vigore della  legge n.92/12

F)  Aumento da 10 a 60   giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi,  nonche' da 20 a   90  giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, del periodo  entro cui, qualora il lavoratore sia riassunto a termine    ,   ai sensi dell'articolo 1,il  secondo contratto si considera a tempo indeterminato.Peraltro resta previsto che  i contratti collettivi di cui all'art.1, comma 1 bis,possono prevedere ,.stabilendone le condizioni,la riduzione dei predetti periodi di 60 e 90 giorni   rispettivamente fino a 20  e 30 giorni ,nei casi in cui l'assunmzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato:dall'avvio di una nuova attivita';dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico ;dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo ;dal rinnovo o dalla  proroga di una commessa consistente.Inoltre si prevede che ,in  mancanza di un intervento della contrattazione collettiva ,ai sensi del precedente periodo,il Ministero del Lavorpo e delle P.S.,decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,e quindi dal 18.7.2013 ,sentite le oo.ss.dei lavorastori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,provvedera' ad individuare le specifiche condizioni in cui,ai sensi del periodo precedente ,operano le riduzioni ivi previste

G) Ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi, si tiene    conto anche  dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti ,svolti fra i medesimi soggetti ,ai sensi del comma 1 bis dell'art.1  del dec.legvo 368/01 e del comma 4 dell'art.2o del dec.lgv ..n.276/03  e successive modificazioni sulla   somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Un secondo intervento della legge di riforma in materia di lavoro a termine, si rinviene nei commi da8  ad 11 dell'art.4 della stessa ,che , trovando applicazione dall'1.1.2013 ,  prevedono:

a)  per le assunzioni, effettuate   a decorrere dalla suddetta data  , con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato anche in somministrazione, riguardanti   lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni e disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro;

b)  nel caso in cui il contratto venga  trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto  a termine;

c)qualora l'assunzione dei lavoratori previsti nella lettera a)  sia effettuata direttamente  con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione

d) le disposizioni di cui  alle lettere precedenti si applicano, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche  alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e  residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto Regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ed ovunque residenti.