Nell'ambito della legge di riforma n.92/12 ,in vigore dal 18 luglio corrente ,si segnala l'argomento di cui al titolo , indirizzato ad indurre i datotri di lavoro a guardare con minor favore ai contratti a termine e quindi a preferire quelli a tempo indeterminato ,.in relazione all'aggravio della contribuzione a carico dei primi.
Infatti il comma 28 dell'art.2 della legge citata dispone che, con effetto sui periodi contributivi maturati a far data dall'1.1.2013 , ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Il predetto contributo addizionale ,secondo il comma 29 non si applica:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
c) agli apprendisti;
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Nel comma successivo risulta precisato ,peraltro,che il contributo addizionale in parola ,relativo alle ultime sei mensilita' ,viene restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di:
-trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
-assunzione da parte del datore di lavoro del lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine
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