Ricordato che il lavoro a progetto ha la propria regolamentazione negli artt.da 61 a 69 del decreto legvo n.276/03,si fa presente che la legge n.92/2912 in esame ,attraverso le disposizioni contenute nell'art.1 commi 23,24,e 25 , , introduce variazioni ed integrazioni alla disciplina dell'istituto, che ,come è precisato dal comma 25, si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge di riforma
Le modifiche apportate fanno riferimento alle disposizioni di cui:
a) all'art.61 comma 1
b) all'art.62 comma 1 lettera b)
c) all'art.63
d)all'art.67 comma 1
e) all'art.67 comma 2
f) all'art.68 comma 1
g) all'art.69 commi 1,2 e 3
Pertanto , di seguito si precisano le variazioni intervenute nelle singole norme precitate del dec.legvo n.276/03,rimarcando che le stesse sono evidenziate con il segno-------------------- ovvero in grassetto .
In primo luogo ,si evidenzia , che il testo originario del comma 1 dell'art.61 viene sostituito per previsione del comma 23 ,lettera a) ,dell'art.1 della legge di riforma da uno nuovo
Pertanto ,invece che"Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici oprogrammi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore infunzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente eindipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa" ,il nuovo comma 1 prevede".«1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
Per quanto riguarda il comma 1 dell'art.62,la modifica ,introdotta dal comma 23 ,lettera b),dell'art.1 legge n.92/12, prevede la soppressione del contenuto della lettera b) ,che è sostituita dalla seguente:
«b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire» .Pertanto a, seguito della predetta sostituzione ,l'art.62 risulta composto come segue:"
"Art. 62. - Forma
1. Il contratto di lavoro a progetto é stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenutoaratterizzante, che viene dedotto in contratto;
«b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire»;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4."
Circa l'art.63 ,si registra la sostituzione,ad opera del comma 23.lettera c,dell'art.1 della legge in esame, dell'intero testo del medesimo .
Pertano ,tale articolo ,perde il testo orginario " 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto" , che viene sostituito dal seguente :«Art. 63. - (Corrispettivo) – 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò, nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.
2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto»;
In riferimento al comma 1 dell'art.67 ,e' da dire che ,ad opera del comma 23 ,lettera d),lo stesso assume, a seguito della soppresione di alcune parole del testo originario ,la seguente configurazione:"1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto."
Passando al comma 2 dello stesso articolo 67 ,si sottolinea che il comma 23 lettera e,dell'art.1 della leggev di riforma dispoine la totale sostituzione del testo originario con uno nuovo ,che si riporta di seguito:
"2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo lediverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale"
«2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro»;
Gli artt.68 e 69 ,per la soppressione di alcune parole contenute nel testo originario degli stessi prevista dalle lettere f) e g) del piu' volte citato art.23 ,nonche' per l'aggiunta,sempre da parte di detto comma, alla fine del comma 2 dell'art.69 ,assumono il seguente contenuto:
Art.68
1. Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui
all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere
oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui aTitolo VIII del presente decreto legislativo secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile.
Art. 69. - Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del
contratto
1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specificoprogetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto aconfigurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti .Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale é limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente
Sull'argomento in questione ,peraltro ,sono da evidenziare anche le seguenti disposizioni introdotte dai commi 24 e 25 dell'art.1 della legge di riforma:
Comma 24: . L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Comma 25. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
In rifermento e commento a quanto sopra esposto ,si afferma che le modifiche in tema di contratto a progetto, costituiscono una delle più importanti novità, anche tenuto conto della finalità stessa della riforma, che si ripropone, come espressamente indicato nell'art. 1 , di ridurre il ricorso a questa forma contrattuale, contrastandone «l'uso improprio e strumentale".Tanto e' vero che, in effetti,l' introduzione di questa tipologia contrattuale, che ha sostituito in moltissimi casi - anche se non in tutti - la precedente formula della collaborazione continuativa e coordinata ,affidandone le caratteristiche e ponendo una più rigida architettura proprio allo scopo di evitarne usi impropri, ha avuto l'effetto contrario di un uso spesso nato le poco attento, in particolare con riferimento all'indicazione del un progetto o programma ed alla sua corretta attuazione nella concreta esecuzione del rapporto. E tale scorretto utilizzo ha comportato ` quale logica conseguenza il consolidamento di orientamenti giurisprudenziali sempre più attenti alla definizione ed individuazione del progetto con la conseguente applicazione (nel caso di mancato rispetto dei requisiti) del principio di riqualificazione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del contratto.
In tale ottica, l'attuale Riforma ha modificato,tentando di chiarirne emeglio la portata, la definizione stessa di contratto a progetto. Ed infatti, la legge contempla un nuovo art. 61, comma 1 D.lgs 276/2003 nel quale, anzitutto, scompare il forviante riferimento al " programma di lavoro o fase di esso", restando quale unica ipotesi quella del progetto, che deve sempre essere funzionalmente collegato ad un risultato (com'era nella originaria definizione) ma che ora altresì non può, espressamente, né "consistere in una mera riproposizione dell' oggetto sociale del committente, né comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi", queste due ultime, a dire il vero poco incisive, ma, che evidentemente sono state ritenute necessarie alla luce dell'ampia giurisprudenza di merito sviluppatasi dall'entrata in vigore della Riforma Biagi (soprattutto in merito alla seconda)
. Più significativa appare la modifica introdotta all'art. 62 del Dlgs 276/2003, che (oltre ad eliminare l'ormai inutile riferimento al programma di lavoro) introduce l'obbligata presenza nel contratto, ai fini probatori, della indicazione del risultato finale che si intende conseguire nonché della descrizione del progetto con un'accezione decisamente più rilevante rispetto alla precedente mera indicazione» dello stesso.
Tali modifiche dovrebbero necessariamente indurre le aziende a ripensare e comunque ha porre maggiore attenzione non solo alle modalità di esecuzione dei contratti a progetto, ma alla stessa redazione dei contratti.
Inoltre risulta modificata anche la disciplina del recesso, che cambia significativamente: mentre infatti sino ad oggi veniva prevista la facoltà di recesso, oltre che per giusta causa, anche con preavviso stabilito contrattualmente, la riforma dell'istiituto stabilisce ora una bipartizione tra le facoltà di recesso delle due parti. (che si aggiungono sempre all'ipotesi della giusta causa)
Vale a dire che, mentre per il collaboratore viene mantenuta la vecchia formulazione (nel senso che potrà recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso laddove tale facoltà sia prevista nel contratto), per il committente è prevista una disciplina diversa e più articolata.
Infattii egli potrà recedere prima della scadenza del termine «anche qualora siano emersi profili di inidoneità professionale, tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. E laddove, come sembrerebbe dedursi dalla formulazione della norma, tale "anche" va cponmsiderato cconnesso all'ipotesi precedente della giusta causa, discenderebbe che il testo normativo intenda limitare la facoltà di recesso da parte del committente (benché contrattualmente prevista) all'ipotesi dell'inidoneità del collaboratore ,potendosi ipotizzare, in tal caso, anche l'assenza di un preavviso a carico del committente
E? ancora da eviodenziare che , è stato profondamente modificato l'art 69, D Lgs 276/2003, con la previsione di una norma di interpretazione autentica che statuisce la natura di " elemento essenziale di validità" dell'individuazione dello specifico progetto, cosicché deve presumersi l'automatica conversione del contratto in un rapporto subordinato a tempo indeterminato,se tale specifico progetto manchi.
Tale precisazione appare molto importante `e tiene conto dei diversi orientamenti che erano fioriti nelle decisioni di merito circa la natura assoluta o relativa della presunzione sancita dall'art 69.
ln tal senso, peraltro, il Governo aveva già chiarito il proprio pensiero attraverso il documento di sintesi della riforma del mercato del lavoro presentato dal Ministro del lavoro il 23.3.2012 (ed approvato nella medesima seduta), nel quale si auspicava l'introduzione di una .«norma interpretativa sul regime sanzionatorio che chiarisca d 'accordo con la giurisprudenza di gran lunga prevalente (ma superando la posizione già assunta dal Ministero del lavoro con la circolare n. 1/2004),che in caso di mancanza di un progetto specifico il contratto si considera di lavoro a tempo indeterminato.".
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