Nell'ambito delle disposizioni della legge di riforma n.92/2012 ,che intervengono su disposizioni vigenti dell'ordinamento giuridico , si richiama l'attenzione ,con riferimento all'argomento del titolo ,sul comma 10 dell'art.1 ,che, rispetto al dec.legvo n.276/03 ,con effetto dal 18 luglio corrente, apporta modifiche,evidenziate in rosso e con il segno--------------- ,al testo
a) della lett.a) del comma 1 dell art. 13.dello stesso ,recante il titolo -" Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato" sul lavoro in somministrazione ;
b) del comma 2 dell'art.23.
Per quanto concerne la modifica sub a) , si precisa che la stessa consiste nella soppressione di alcune parole presenti nella predetta disposizione, il cui testo ,pertanto ,dalla data di 'entrata in vigore della riforma , avra' la seguente formulazione :
"1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati,attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro é consentito:
a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi ".
Pertanto ,dal 18 luglio 2012 ,le Agenzie di somministrazione autorizzate per poter operare nel campo dell'inserimento o reinserimento lavorativo dei soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate (disoccupati di lunga durata,donne ,categorie del collocamento obbligatorio ,detenuti , tossico -dipendenti,ecc) dovranno necessariamente:
- predisporre un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro,
- il predetto deve prospettare interventi formativi idonei,
-indicare la partecipazione di un tutore con adeguate competenze e professionalità,
- assicurare l' assunzione del lavoratore, da parte delle agenzia di somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi
In merito a quanto indicato sub b) ,si riporta di seguito la nuova formulazione del citato art.23,il cui comma 2 appare soppresso dal 18.7.2012:
"Art. 23. - Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà
1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte
Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte.
Restano in ogni caso salve le clausoledei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno1997, n. 196. (D.L.vo n. 24/2012)
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai contratti disomministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione,inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13.
3. L'utilizzatore é obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno altresì diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui é adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed é responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto,l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che é riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 dellalegge 20 maggio 1970, n. 300.
7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinche' possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera.
In aggiunta a quelle di cui sopra,che riguardano la disciplina del lavoro in somministrazione prevista dal dec.legvo 276/03,si ricordano le modificazioni rispetto a tale tipologia lavorativa introdotte nel dec.legvo n.368-01 dall'art.1 ,commi 9 e 10 della legge di riforma ,in merito alle quali si rinvia alla tspecifica trattazione resa nel post pubblicato sul blo il 5 del corrente mese di luglio .
. (D.L.vo n. 24/2012)
8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato é nulla ogni clausola diretta a limitare, anche
indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di
somministrazione
al termine della sua missione. (D.L.vo n. 24/2012)
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta
una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
9-bis. Resta salva la facolta' per il somministratore e l'utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole
per i servizi resi a quest'ultimo in relazione alla missione, all'impiego e alla formazione del lavoratore per il
caso in cui, al termine della missione, l'utilizzatore assuma il lavoratore
. (D.L.vo n. 24/2012)
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