Arrivano anche nel settore agricolo i contratti di apprendistato, che potranno essere stipulati per una durata minima di quattro mesi e massima di 36.mesi Organizzazioni agricole e sindacati, dopo l'entrata in vigore del testo unico in materia e la conclusione del regime transitorio, hanno finalmente sottoscritto l'accordo nazionale che regolamenta questa tipologia di contratti per operai e impiegati di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti. Dal 30 luglio, dunque, anche nel settore primario è possibile sottoscrivere contratti di apprendistato a tempo determinato che – come recita il testo stesso – potranno essere recessi solo per giusta causa o giustificato motivo. Si tratta di una novità importante che contribuisce alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro Attraverso la formazione, si investe sulla crescita professionale di figure su cui l'impresa punta molto. Questa intesa, in particolare, risponde alla duplice esigenza di introdurre strumenti per incentivare l'occupazione giovanile e adeguare la normativa vigente alle caratteristiche di flessibilità del lavoro in agricoltura».
Riassumiamo le parti più significative dell'intesa:
- L'accordo riguarda sia gli impiegati che gli operai del settore agricolo. - I datori di lavoro che svolgono la loro attività in cicli stagionali possono instaurare contratti di apprendistato a tempo determinato, limitatamente a mansioni previste in determinate qualifiche e categorie dai contratti nazionali di lavoro degli operai e degli impiegati agricoli; - La durata massima del periodo di apprendistato è stata ricondotta al nuovo limite massimo di 36 mesi (fino ad oggi poteva essere di 60). - È stata ridotta, rispetto alla disciplina precedente, la durata della formazione, nei limiti consentiti dalla legislazione di riferimento. - Il contratto di apprendistato professionalizzante, ad eccezione di quello a tempo determinato, può durare fino a 36 mesi per gli operai inquadrati nella prima e seconda area (qualificati, qualificati super, specializzati e specializzati super) e fino a 24 per quelli appartenenti alla terza area (comuni). - Durante lo svolgimento del rapporto le parti possono recedere dal contratto di apprendistato solo per giusta causa o giustificato motivo. - L'inquadramento e il relativo trattamento economico del lavoratore è determinato, nel primo periodo, due livelli sotto quello di destinazione finale. Nel secondo periodo, un livello sotto quello di destinazione finale, nel terzo periodo a livello di destinazione finale. - Il periodo di apprendistato viene suddiviso per tutte le aree e categorie, ad eccezione della terza area (operai) e della quinta categoria (impiegati), in tre periodi della stessa durata. Solo la terza area e la quinta categoria prevedono due periodi, sempre di uguale durata. - Il contratto di apprendistato, per datori di lavoro che svolgono la loro attività in cicli stagionali, può essere anche a tempo determinato. Lo svolgimento di tale rapporto può essere articolato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 48 mesi dalla data di prima assunzione. - Ogni rapporto a tempo determinato non può essere di durata inferiore a quattro mesi consecutivi. - Il monte ore di formazione (interna o esterna all'azienda) è stato ridotto a quaranta ore medie annue. E ridotto ulteriormente a trenta nel caso in cui l'apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire. - La formazione, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, deve consentire all'apprendista l'acquisizione delle necessarie competenze per garantire il raggiungimento della specifica qualifica contrattuale da conseguire. Questo tipo di formazione è integrata dall'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo che non superi le 120 ore nell'arco del triennio. - Le parti firmatarie del presente accordo hanno definito gli standard formativi per i profili professionali del settore agricolo; per ciascuno di tali profili sono state previste le relative competenze tecnico-professionali generali e specifiche.
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