Si richiama l'attenzione sul sotto riportato Accordo del 3 agosto 2012 ,con cui CONFINDUSTTRIA e CGIL-CIS-UIL ,in attiuazione della previsipone della legge n.92/2012 ha stabilitpo che la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali possono avvenite ,oltre che nelle sedi previste dalla citata legge ,in sede sindacale .
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TRA
CONFINDUSTRIA
e
CGIL, CISL e UIL
premesso che
- il comma 17 dell'art. 4, della legge n. 92 del 2012 disciplina la procedura di
convalida delle dimissioni nonché delle risoluzioni consensuali;
- la disposizione citata individua quali sedi autorizzate ad operare la convalida la
Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti;
- lo stesso comma 17 riconosce altresì ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale la
possibilità di individuare ulteriori sedi autorizzate;
- le parti intendono avvalersi di tale facoltà al fine di agevolare l'attuazione della
nuova disciplina della convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali;
- il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 18/2012, ha riconosciuto le sedi sindacali
quali sedi qualificate in grado di offrire "
le stesse garanzie di verifica della genuinità
del consenso del lavoratore cui è preordinata la novella normativa
".
convengono che
1. le premesse formano parte integrante della presente intesa;
2. in attuazione dell'art. 4, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la
convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali può essere validamente
effettuata in sede sindacale, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile;
3. è fatta salva la possibilità dei contratti nazionali di individuare sedi ulteriori
rispetto a quelle indicate dal presente accordo.
Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione
a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo.
CONFINDUSTRIA CGIL -CISL -UIL
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