A seguito dell'entrata in vigore della legge di riforma n.92/12 ,che ha apportato novita' normative anche in materia di incentivi per le assunzioni,l'Inps ha emanato il sottostante Messaggio 02 agosto 2012, n. 12957,riguardante l'art. 4 commi 12, 13 e 14. della predetta legge , evidenziando l' aggiornamento dei moduli 407 e 223. e fornendo prime indicazioni operative.
Il 18 luglio 2012 è entrata in vigore la legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153 del 3-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 136.
Tra l'altro, la legge (ai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 4) sancisce alcuni principi generali applicabili agli incentivi per le assunzioni, compresi i benefici previsti per l'assunzione dei lavoratori disoccupati da 24 mesi (art. 8., co. 9, l. 407/1990) o iscritti nelle liste di mobilità (art. 8, commi 2, 4 e 4 bis, e art. 25, comma 9, legge 223/1991 -art. 4, co. 1, decreto legge 148/1993, conv. con modd. con legge 236/1993, e succ. modd. e integrazioni); la legge inoltre modifica il testo dell'articolo 8, co. 9, l. 407/1990.
Facendo riserva di pubblicare una circolare che illustri compiutamente le novità in materia di incentivi all'assunzione, si comunica che sono stati comunque adeguati i moduli telematici 407 e 223 alle principali novità contenute nella legge; nella loro nuova versione i moduli continueranno ad essere utilizzati dai datori di lavoro, comprese le agenzie di somministrazione.
L'adeguamento non riguarda le assunzioni/ proroghe/ trasformazioni effettuate prima del 18 luglio 2012.
Quando è comunicata una somministrazione, l'agenzia allegherà - oltre all'autocertificazione e al documento di riconoscimento del lavoratore - una copia della dichiarazione di responsabilità con cui l'utilizzatore (o il suo rappresentante) attesta che ricorrono le condizioni utili alla determinazione del diritto agli incentivi e la copia di un documento di riconoscimento di colui che ha sottoscritto la dichiarazione di responsabilità.
Per la dichiarazione di responsabilità può essere utilizzato il modulo disponibile presso la sezione "moduli" del sito internet dell'Inps (modulo "dich. resp. 407 SOMM", codice SC75, da allegare al modulo telematico 407; modulo "dich. resp. 223 SOMM", codice SC76, da allegare al modulo telematico 223); il modulo sarà compilato in ogni sua parte, stampato, sottoscritto dall'utilizzatore o dal suo rappresentante, scansionato e allegato - per il successivo invio all'Inps a cura dell'agenzia di somministrazione - in formato digitale al modulo telematico 407 o 223; per ragioni tecniche la copia digitale della dichiarazione dell'utilizzatore e il documento di riconoscimento del dichiarante devono essere contenute in un unico file.
Per quanto concerne il modulo telematico 407, si precisa che, in caso di somministrazione, i requisiti di cui ai punti "a", "c", "d", "e", "f", "g" e "h" si intendono riferiti all'utilizzatore; se durante il periodo di godimento dell'incentivo cessa il rapporto di prima somministrazione si dovrà tenere conto della nuova situazione per mantenere l'incentivo e la sua misura (es.: se dopo un anno l'agenzia somministra a un utilizzatore, non artigiano, che - a differenza del primo utilizzatore - non operi nel mezzogiorno, la misura si riduce al 50%); la circostanza dovrà essere comunicata all'Inps avvalendosi della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende.
Per quanto concerne il modulo telematico 223, si precisa che, in caso di somministrazione, i requisiti di cui ai punti "a", "b", "e", "g", "i" e "k" si intendono riferiti all'utilizzatore; circa il punto "d" si rinvia alla nota apposta in calce al modulo stesso; in caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, qualora - durante il periodo di godimento dell'incentivo - cessi il rapporto di prima somministrazione, si dovrà tenere conto della nuova situazione per mantenere l'incentivo; la circostanza dovrà essere comunicata all'Inps avvalendosi della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende.
Entro il giorno successivo l'invio dei moduli i sistemi informativi centrali dell'INPS continueranno ad aggiornare la posizione contributiva del datore di lavoro, comprese le agenzie di somministrazione, per consentire la fruizione dell'incentivo.
Le Sedi effettueranno successivamente i controlli circa la sussistenza effettiva dei requisiti previsti per l'attribuzione degli incentivi, applicando le condizioni previste dalla nuova legge 92/2012 alle assunzioni/ proroghe/ trasformazioni/ somministrazioni effettuate dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge 92/2012).
Per ogni dubbio o segnalazione i datori di lavoro, comprese le agenzie di somministrazione, potranno inviare un quesito alla Sede presso cui assolvono agli obblighi contributivi, avvalendosi della funzionalità "contatti" del Cassetto previdenziale aziende; ove non riesca a evadere il quesito - ovvero per problematiche sorte a prescindere da un quesito esterno - la Sede potrà rivolgersi agli uffici di consulenza previsti dalla circolare 135/2011; ove si ritenga opportuno interpellare la Direzione generale, le Sedi utilizzeranno - attraverso gli uffici regionali previsti dalla circolare 135/2011 - l'indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it
per problematiche di carattere giuridico o amministrativo, l'indirizzo supporto.diresco@inps.it per problematiche di carattere informatico.
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