Il 3 agosto il decreto sviluppo n.83/2012 è stato convertito definitivamente in legge.

In attesa della pubblicazione del testo coordinato dello stesso in Gazzetta Ufficiale ,si evidenziano di seguito le principali misure previste dal provvedimento in questione ,seguendo il relativo  articolato   .

Regime fiscale obbligazioni di progetto (Art.1 c.1)

1. Gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse dalle società di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, sono soggette allo stesso regime fiscale (12,5%)previsto per i titoli del debito pubblico.

 IVA nuove costruzioni(Art.9)

Abolito il limite dei cinque anni  dalla costruzione oltre cui le eventuali cessioni o locazioni di immobili non soggiacevano all'Iva

Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico(Art.11)

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento (in precedenza 36%), fino ad un ammontare complessivo delle stesse nonsuperiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16bis,ossia la detraziuone irpef al 55% per interventi di riqualificazione energetica realizzati entro il 30.6.3013.

Semplificazioni edilizia (Art.13)

La SCIA e la DIA in generale saranno sostituite da atti e pareri formati attraverso autocertificazioni dei tecnici abilitati ed inoltre risulta notevolmente aumentato il ruolo dello Sportello Unico per l'edilizia.

Sviluppo veicoli a bassa emissione (Artt.17 bis/17 octies)

Soino previste disposizioni ed iniziative  finalizzate  allo sviluppo della mobilitàsostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di retiinfrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.A tal fine è in arrivo il piano nazionale degli interventi in materia di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicolialimentati ad ebergia elettrica,mentre da parte dei comuni entro il 1° giugno 2014 si dovra' provvedere ad approvare i regolamenti  in materia .

 

Incentivi per l'acquisto di veicoli (Art.17 decies)

1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al:

a)20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014,fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;

b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessiveche producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;

c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014,fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissionicomplessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;

d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;

e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km;

f)15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015

Misure per la crescita sostenibile (art.23)

1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socioeconomico, di genere e fra le diverse aree territoriali delm Paese.

2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 dellalegge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dellom sviluppo economico assume la denominazione di «Fondo per lacrescita sostenibile» (di seguito Fondo). Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,da emanare entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per laconcessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societàn house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (Art.24)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settoreeconomico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo pari a 200 milaeuro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:

a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera sericonosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;

b)personale in possesso di laurea magistrale indiscipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 alpresente decreto, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo, come specificato al comma 3.

1 bis.Il credito d'imposta è riservato alle assunzioni di personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere a) e b) del comma 1.

Mantenimento livelli occupazionali zone colpite sisma  (Art.24 comma 13 bis)

 Al fine di favorire la ripresa economica e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, una quota pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, è riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei comuni identificati dall'articolo 1,comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

Call Center

 Risultano   approvate  alcune didsposizioni  disposizioni per le attività svolte dai call center con
almeno 20 dipendenti, che prevedono, tra l'altro, l'obbligo, per le aziende che
spostano l'attività fuori del territorio nazionale, di comunicare tale
spostamento al Ministero del lavoro, nonché il divieto di erogazione di
specifici benefici ed incentivi alle aziende che de localizzano le attività nei
paesi esteri. Si interviene inoltre, in deroga alla riforma Fornero, consentendo
ai call center che operano in modalità "outbound" di ricorrere ai contratti di
collaborazione a progetto sulla base del corrispettivo definito dalla
contrattazione collettiva nazionale di riferimento

Liquidazione IVA contabilita' per cassa (Art.32 bis)

1. In esecuzione della facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale(Art.33)

Si prevede la facolta' di accedere subito alle protezioni previste dalla legge fallimentare ,presentando soltanto una domanda  di concordato preventivo ,senza dover  produrre in modo contestuale la  documentazione prevista .Risulta cambiata la responsabilita'del professionista.Sono introdotte novita'0sul trattameento fiscale di sopravvenienze attive e passive derivanti dalla ristrutturazione dei debiti.

Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Art.44)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463 bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci.

3. La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII , del codice civile, in quanto compatibili.

  • 4 bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

SISTRI (Art.52)

1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21- bis, 21-ter, 21- quater, e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 esuccessive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativon. 152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attività poste in essere ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI, già fissato dall'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l'articolo 6, comma 2, del già richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e conl'articolo 13, comma 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, è sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunquenon oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informaticorelativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter deldecreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza dellarelativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentementeall'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è fissato il nuovo termine per l'entrata in operatività del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX – SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integratoda atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sonoconseguentemente inesigibili le relative prestazioni; è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.

Inammissibilita' appello civile (Art.54)

 – Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza,l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta

Durata processi (Art.55)

1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le

seguenti modificazioni:

1 all'articolo 2:  ;

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle partie del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto dicitazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.

Interventi urgenti   popolazioni   sisma  del 20 e del 29 maggio 2012(Art.67 septies)

1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10 del presente decreto si applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

 Credito imposta popolazioni sisma del 20 e 29 maggio 2012 (art.  67-octies.)

 1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che per effetto del sisma hanno subìto la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verificazione, possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.

2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è attribuito nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, terzo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al primo periodo, all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. A tal fine, per ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del credito di imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.