Il Parlamento ha convertito in LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 con modifiche ed integrazioni il DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95,contenente "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini",che risulta pubblicata sul Supplemento Ordinario n.173 alla GU n. 189 del 14-8-2012 .
Ricordato che ,a norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione ,di seguito ,dopo aver evidenziato gli aspetti particolaremente rilevanti e significativi previsti dal provvedimenti ,si riportano le corrispondenti disposizioni del testo coordinato dello stesso.
A) Sintesi delle pricipali misure
Stop aumento Iva – Il temuto aumento dal prossimo ottobre di un punto delle due aliquote dell'10% e del 21% slitta a luglio 2013. Costa 3,28 miliardi nel 2012. La legge di stabilità indicherà nuove misure per evitare l'aumento l'anno prossimo.
Esodati – Altri 55.000 lavorarori ,rimasti privi sia di lavoro che di pensione, potranno accedere alla stessa con le regole vigenti al 31.12.2011
Ministeri – Risparmi di 1,7 mld nel 2013, 1,5 nel 2014 e 2015.
Regioni – Sforbiciata ai trasferimenti: -700 milioni nel 2012; – un miliardo i successivi due anni.
Tagli acquisti Pa – Le amministrazioni centrali dovranno ridurre dall'anno in corso le spese per acquisti di beni e servizi. Tra i tagli, 5 milioni in meno per le intercettazioni.
Taglio organici Pa – Riduzione del 20% dei dirigenti pubblici, -10% del personale non dirigente.
Buono pasto : Importo non oltre 7 euro.
Prefetture – Risparmi dagli uffici statali sul territorio,che vengono accorpati nelle Prefetture.
Auto blu - Tutte le amministrazioni, compresa Bankitalia, taglieranno la spesa del 50%
Farmacie – Resta l'aumento dello sconto sui medicinali dovuto dalle farmacie al Servizio sanitario nazionale, ma viene ridotto al 2,25% dal 3,65%. Confermato anche l'incremento della quota che le aziende farmaceuti che devono pagare alle Regioni, ma diminuisce dal 6,5% al 4,1%. Dal 2013 scatterà un nuovo sistema di remunerazione della filiera.
Ricerca – Eliminato il taglio dei fondi alla ricerca da 30 milioni di euro per il 2012. Salvataggio temporaneo per la Arcus e la fondazione Valore Italia, che sopravviveranno fino a gennaio del 2013.
Riordino Province – Gli enti dovranno essere ridotti ma con un "riordino" e non una "soppressione". Restano i requisiti minimi di popolazione e territorio, che eliminano le amministrazioni più piccole, e per i Comuni che vogliono cambiare Provincia dovrà esserci contiguità territoriale. Entro 90 giorni ogni Regione dovrà trasmettere al governo una proposta di riordino.
Fondi a Comuni e Province – Arrivano 800 milioni per i Comuni: 300 milioni presi da un fondo già destinato alle amministrazioni locali e 500 milioni da un fondo dell'Agenzia delle entrate che serve anche per i rimborsi fiscali alle imprese. Dallo stesso fondo dell'agenzia fiscale saranno attinti 100 milioni per ridurre il debito delle Province.
Prefetture e città metropolitane - Raddoppiano i risparmi che dovranno essere garantiti dalla riorganizzazione delle Prefetture, mentre per le città metropolitane saranno create delle Conferenze ad hoc incaricate di definirne lo statuto.
Enti autonomie locali - Salta l'obbligo per le autonomie locali di tagliare o accorpare enti e agenzie, ma resta l'obiettivo di ridurne la spesa almeno del 20%. Escluse dai tagli le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.
Società in house - Cancellato l'automatismo per la vendita delle società in-house degli enti locali. Il meccanismo automatico per la privatizzazione o messa in liquidazione delle società sarà sostituito da una procedura che consente una verifica sul ruolo e le attività di queste aziende pubbliche.
Agenzie fiscali - Arrivano 13,8 milioni di euro per rafforzare gli organici delle agenzie fiscali dopo la riduzione dei dirigenti.
Carabinieri e Finanza – Carabinieri, Guardia di finanza, Capitanerie di porto e Polizia penitenziaria non subiranno i tagli sul numero degli ufficiali e sulle promozioni.
Viminale e Farnesina – Per il personale del ministero dell'Interno e per i diplomatici e i dirigenti del ministero degli Esteri il termine per la riduzione degli organici viene spostato al 30 aprile 2013, sei mesi in più rispetto al 31 ottobre 2012 stabilito per tutti.
Authority – Si salva dai tagli la Covip, mentre resta l'eliminazione dell'Isvap, le cui funzioni passano al nuovo Ivarp, gestito dalla Banca d'Italia. Per Palazzo Koch saranno valide le misure di austerity su auto blu, buoni pasto, ferie e permessi, canoni di locazione e consulenze degli ex dipendenti.
Intercettazioni – Nuovo taglio di 5 milioni di euro per le risorse dedicate alle intercettazioni telefoniche. Ne beneficiano però gli uffici giudiziari sul territorio, che così dovranno fare tagli per 30 milioni e non più per 35 milioni.
Pensioni insegnanti – Non approvata norma per applicate le nuove regole pensionistiche della riforma Fornero agli insegnanti che entro il 31 agosto matureranno i requisiti per andare in pensione dal primo settembre 2013.
Terremoto Emilia Romagna - Arrivano 6 miliardi per aiutare i territori colpiti dal sisma al Nord. Per i Comuni e per il commissariato regionale c'è la possibilità di fare assunzioni a tempo determinato per affrontare le emergenze. Fondi per 23 milioni anche per l'Abruzzo, per la raccolta dei rifiuti.
Scioperi servizi pubblici – Multe raddoppiate per le proteste dei lavoratori nei servizi pubblici essenziali fatte in violazione della legge sullo sciopero.
Enti cinema – Si salvano dalla spending review, mantenendo la "loro fisionomia autonoma", il Centro sperimentale di cinematografia, la Cineteca nazionale e l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi.ù
Arsenale Venezia – La proprietà dell'Arsenale passa al Comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilità, l'indivisibilità e la valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e dello sviluppo alla Arsenale Spa
B) Le novita' secondo le disposizioni del testo coordinato
(le variazioni ed integrazioni apportate dalla legge di conversione sono evidenziate in grassetto e con il segn0 (( ))
Art. 1 Riduzione della spesa per l'acquisto di beni
e servizi e trasparenza delle procedure1. ((Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto,)) i contratti stipulati in
violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.
488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa. Ai fini
della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della
differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di
acquisto e quello indicato nel contatto. ((Le centrali di acquisto
regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualita' e di prezzo
degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.,
non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.))
2. ((All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «I criteri di
partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le
piccole e medie imprese».))
((2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
apportate le seguenti modifiche:))
(( a) all'articolo 37, comma 13, sono premesse le seguenti parole:
«Nel caso di lavori,»;))
(( b) all'articolo 41, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua
motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale»;))
(( c) all'articolo 75, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata
da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel
bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo
base»;))
(( d) all'articolo 113, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: «Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo
nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da
centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel
bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento
dell'importo contrattuale».))
3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica
normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti
aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a
condizione risolutiva nel caso di disponibilita' della detta
convenzione.
4. Al comma 3((-bis)) dell'articolo 33 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e' aggiunto infine il seguente periodo: «In
alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre
centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207».
6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle
finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite
specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal
fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e
delle finanze e con Consip S.p.A.
7. ((Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma
574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di
coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e
le societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta,
relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia
elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi
a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza
regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando
i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul
sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti
sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle
procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva
la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie
merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a
condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre
centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e
prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni
e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno
comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilita'
per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso
di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali
di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior
vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del
presente comma rileva ai fini della responsabilita' disciplinare e
per danno erariale.))
8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono
nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo,
ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma
7 e quello indicato nel contratto.
9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo
conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del
livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche
del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato
ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i
precedenti commi 7 e 8.
10. Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario
straordinario di cui all'((articolo 2)) del decreto-legge n. 52 del
2012 ((convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012)) ed
a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle
convenzioni.
11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del
decreto-legge n. 52 del 2012 ((convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 94 del 2012)) istituisce tramite Consip s.p.a., senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle
centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti
ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e
dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 puo' offrire a Consip
S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della
durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti
attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella
convenzione che trovera' applicazione nei relativi contratti
attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione
che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui
relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.
13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato
un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in
qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione
all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e
previo pagamento delle prestazioni gia' eseguite oltre al decimo
delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto
anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i
parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi
dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
successivamente alla stipula del predetto contratto siano
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e
l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip
s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di
cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il diritto
di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai
sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali
clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio
del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne da'
comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno,
ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del
patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio
1994, n. 20.
14. ((Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di
committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del
diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15,
possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, avente durata fino al 30 giugno 2013,
interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo
miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano
offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il
raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta
presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura)).
15. ((Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile
ricorrere, le quantita' ovvero gli importi massimi complessivi ivi
previsti sono incrementati in misura pari alla quantita' ovvero
all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della
convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012
e fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario da
esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto)).
16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 e'
prorogata fino al 30 giugno 2013, ((a decorrere dalla data di
esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non
sia gia' intervenuta da parte della medesima centrale di committenza
la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una
convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi)).
L'aggiudicatario ha facolta' di recesso, da esercitarsi secondo le
modalita' di cui al precedente comma 15.
((16-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi di
particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono
essere stipulate con una o piu' imprese alle condizioni contrattuali
migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente».))
17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della
Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico
di e-procurement realizzato a supporto del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto
previsto al successivo comma 18.
18. Consip S.p.A. puo' disporre, sulla base di apposite Convenzioni
con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema
informatico di e-procurement di cui al comma 17 per l'effettuazione
delle procedure che la medesima svolge in qualita' di centrale di
committenza a favore delle pubbliche amministrazioni ((nonche' per le
ulteriori attivita' che la medesima svolge in favore delle pubbliche
amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le
amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di
e-procurement di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure
per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualita' di
centrale di committenza)).
19. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidita' e la
trasparenza dei processi di dismissione nonche' diminuirne i relativi
costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di
Consip S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle
procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 e del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche
mediante l'impiego di strumenti telematici.
20. Nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di
alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi
entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di finanziamento del Programma senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica nonche' le modalita' di
versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei
Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventi
delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi
dell'amministrazione che effettua la dismissione.
21. ((Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a
decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di
beni e servizi. Una quota di tale riduzione e' rapportata, tenendo
conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, agli
eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato
rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi
del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei
conti, desumibile dai dati del sistema di contabilita' economica
analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente
riduzione delle spese di ciascun Ministero e' determinata secondo gli
importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto)). I predetti
importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di
previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle
dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati
in relazione alle disponibilita' finanziarie dei capitoli
interessati.
22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre
una differente ripartizione della riduzione loro assegnata
nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma
21.
23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal
comma 24.
24. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti:
«l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente
per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu'
elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte
alla prevenzione del rischio medesimo; l-quater) provvedono al
monitoraggio delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato
il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti,
disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale
nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte
di natura corruttiva.».
25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole:
«Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» sono sostituite
dalle seguenti: «Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi».
26. Il ministero della giustizia adotta misure volte alla
razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi di
intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non
inferiori ((a 25 milioni)) di euro per l'anno 2012 ((e a euro 40
milioni)) a decorrere dall'anno 2013, della distribuzione sul
territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi
ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici,
assicurando risparmi non inferiori ad euro ((30 milioni)) per l'anno
2012 ((e a euro 70 milioni)) a decorrere dall'anno 2013, nonche'
delle procedute di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli
relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando
risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l'anno 2012 ((e a euro
10 milioni)) a decorrere dall'anno 2013. I predetti risparmi
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21.
((26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri
complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione
di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi,
sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015
rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi
fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche
mediante la rinegoziazione di contratti gia' stipulati. Nello stesso
periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed
apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno
essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonche' per
la manutenzione di beni e servizi, da effettuare prioritariamente da
imprese locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti
almeno del 5 per cento.))
26-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 e'
sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni.
Art. 2 Riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle
agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca,
nonche' degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5,
nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non
generale e le relative dotazioni organiche, in misura non
inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna
dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando
un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa
complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale
personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla
presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si
applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le
restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le
dotazioni previsti dalla normativa vigente. ((Al personale
dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di
soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo
17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle
percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto
previsto dal comma 6 del presente articolo)).
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici
delle forze armate e' ridotto in misura non inferiore al 10 per
cento. Con il predetto decreto e' rideterminata la ripartizione dei
volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66
del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di
cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto
personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni,
e' collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le
modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e
5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. ((In attuazione di
quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono
ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza
armata, suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero delle
promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della
Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo
della polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono
previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale
riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonche'
disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del
collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale
militare non dirigente)).
4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione
le specifiche discipline di settore.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro
il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle
specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle
percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia
recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni
organiche di altra amministrazione. ((Per il personale della carriera
diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e
non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota
corrispondente alle unita' in servizio all'estero alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si
provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi
previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi
estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a
tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo)).
6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i
provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono,
a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla
data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le
procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di
incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 ((avviate alla predetta data)) e le
procedure per il rinnovo degli incarichi.
7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il
personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici
giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresi' escluse le
amministrazioni interessate ((dalla riduzione disposta dall'articolo
23-quinquies,)) nonche' la Presidenza del Consiglio dei Ministri che
ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 15 giugno 2012.
8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 16, comma 8.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione
delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma
5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di
organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure
volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali,
attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando
eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di
controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o
interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che
svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione
del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per
l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d),
ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e
tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo
19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
((10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e
all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale non puo' essere incrementato se
non con disposizione legislativa di rango primario.))
((10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino
previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione
dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con
il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal
presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha facolta' di richiedere il parere del
Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno
dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente.))
((10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del
presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate
dagli articoli 23-quater e 23))-quinquies.
11. Per le unita' di personale eventualmente risultanti in
soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le
amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il
divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i
trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo
33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini
di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti
procedure e misure in ordine di priorita':
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei
requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base
alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24
del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero
comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31
dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva
nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta
disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di
appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza
necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di
fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla
presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il
trattamento di fine rapporto medesimo sara' corrisposto al momento
della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla
base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre
2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sara' corrisposto
al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla
corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24
del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione
delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto
previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i
tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni
a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo
di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilita' e coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in
coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di
mobilita' guidata, anche intercompartimentale, intesi alla
ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1
che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile
secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la
lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti,
previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque
concludersi entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri
competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale
ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso
decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che
deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di
utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore
anzianita' contribuiva, e' dichiarato in eccedenza, al netto degli
interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo
parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale
riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in
ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del
restante personale.
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalita'
di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque
non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8
dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere
aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in
disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i requisiti
per il trattamento pensionistico.
13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le
amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul
relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di
disponibilita' puo' presentare domanda di ricollocazione nei posti di
cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad
accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei
limiti delle disponibilita' in organico, fermo restando il regime
delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni
che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere
ad assunzioni di personale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie
dell'amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui
al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono
sospese le modalita' di reclutamento previste dall'articolo 28-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
((15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le ipotesi di
responsabilita' dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, nei
limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica
la prima disponibilita' di posto utile, tenuto conto, quale criterio
di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del
requisito dei cinque anni e, a parita' di data di maturazione, della
maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale».))
16. Per favorire i processi di mobilita' di cui al presente
articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di
formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola informazione ai
sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9» sono
sostituite dalle seguenti: «((fatti salvi la sola informazione ai
sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli
uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
lavoro, l'esame congiunto, ove previsti)) nei contratti di cui
all'articolo 9».
18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165:
a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ((ai sensi dell'articolo 9))» sono sostituite dalle
seguenti: «previa informazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9»;
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi in
cui processi di riorgazzazione degli uffici comportano
l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilita', al
fine di assicurare obiettivita' e trasparenza, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi
dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del
settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per i processi
di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza
dell'individuazione di criteri e modalita' condivisi, la pubblica
amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in
mobilita'».
19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata
in vigore del presente decreto e' comunque dovuta l'informazione alle
organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di
partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.
20. ((Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento
operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia dei
propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla
immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di
criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento
strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1°
novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data,
di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto
termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui
alla citata normativa)).
((20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli
23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012 alle Agenzie
fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano
incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del
citato articolo 19 a soggetti gia' titolari di altro incarico presso
le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato.))
((20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali
che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici
giorni dalla data dell'incorporazione.))
((20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a)(( al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono inserite le
seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma 5-bis»;))
b)(( dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:))
((«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo
comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle
societa' non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore
al trattamento economico del primo presidente della Corte di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative
e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello
previsto al periodo precedente.))
((5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei
dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma 5-bis non puo'
comunque essere superiore al trattamento economico del primo
presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve
le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente»;))
c)(( la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compensi per gli
amministratori e per i dipendenti delle societa' controllate dalle
pubbliche amministrazioni».))
((20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater si
applicano rispettivamente a decorrere dal primo rinnovo dei consigli
di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e
agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.))
Art.3 Razionalizzazione del patrimonio pubblico
e riduzione dei costi per locazioni passive1. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica
e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli
obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni
2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli
indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al
canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle Autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalita' istituzionali.
2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296 sono apportate le seguenti modifiche:
(( a) la lettera b) dell'articolo 10 e' sostituita dalla
seguente)):
((«b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati
esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi
universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390. Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, puo' essere concesso l'uso gratuito di beni
immobili di proprieta' dello Stato per le proprie finalita'
istituzionali»;))
b) all'articolo 10, la lett. d) e' abrogata;
c) all'articolo 11, la lett. a) e' abrogata.
((2-bis. All'articolo 1,)) comma 439, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse;
b) dopo le parole «immobili di proprieta' degli stessi enti.» e'
aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, ((n. 267, possono concedere))
alle Amministrazioni dello Stato, per le finalita' istituzionali di
queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprieta'.»
3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facolta' di
recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai
termini di preavviso stabiliti dal contratto.
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento
ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso
istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob) i canoni di locazione
sono ridotti a decorrere dal ((1° gennaio 2015)) della misura del 15
per cento di quanto attualmente corrisposto. ((A decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai
contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data)). La
riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei
contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga
alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il
diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche
agli utilizzi in essere in assenza di titolo ((alla data di entrata
in vigore del presente decreto)). Il rinnovo del rapporto di
locazione e' consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti
condizioni:
a) disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per il
pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo
di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per le Amministrazioni ((dello Stato)) delle esigenze
allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani
di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, ove gia' definiti, nonche' ((di quelli)) di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme
vigenti.
5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i
relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza
dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le
Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative
alternative economicamente piu' vantaggiose per l'Erario e nel
rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse
finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei
costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza
da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di
cui al primo periodo del ((comma 4)) e degli enti pubblici vigilati
dai Ministeri degli immobili gia' condotti in locazione, per i quali
la proprieta' ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come
previsto dal secondo periodo del ((comma 4)), deve essere autorizzata
con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del demanio. Per le
altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo
del ((comma 4)) deve essere autorizzata dall'organo di vertice
dell'Amministrazione e l'autorizzazione e' trasmessa all'Agenzia del
Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove
la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti
relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte
dei conti.
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili
ad uso istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione a
cura delle Ammistrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione
del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma
restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei
piani di razionalizzazione ove gia' definiti, nonche' in quelli di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme
vigenti.
7. Le disposizioni ((dei commi da 4 a 6)) non si applicano in via
diretta alle regioni e province autonome e agli enti del servizio
sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi
comuni di investimento immobiliare gia' costituiti ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il
comma 222, sono aggiunti i seguenti commi:
«222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e' perseguita
dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli
stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse
umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento
compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni
interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione ((della presente disposizione)) piani di
razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri
sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Detti piani devono essere comunicati all'Agenzia del
Demanio. Le medesime Amministrazioni comunicano al Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, il rapporto mq/addetto scaturente
dagli indicati piani di razionalizzazione dalle stesse predisposti.
In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale, il
rapporto mq/addetto e' determinato dall'Agenzia del demanio entro il
31 dicembre 2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi
di spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito della
razionalizzazione degli spazi e' dalle stesse utilizzata, in sede di
predisposizione del bilancio di previsione per l'anno successivo a
quello in cui e' stata verificata e accertata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi
di spesa conseguiti, per essere ((destinata)) alla realizzazione di
progetti di miglioramento della qualita' dell'ambiente di lavoro e di
miglioramento del benessere organizzativo purche' inseriti
nell'ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei
piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in
ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni
sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle
recate dal presente decreto. Le presenti disposizioni costituiscono
principio a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di
rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.
222-ter. Al fine del completamento del processo di
razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo,
degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione
cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre
di ogni anno, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.
In assenza di tale attivita' di cui al presente comma le
Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei
risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222
bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente
all'Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi
all'esito della procedura di cui sopra, per consentire di avviare,
ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo
scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni».
10. Nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della
spesa pubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del demanio,
entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o
porzioni di essi di proprieta' dei medesimi, al fine di consentire la
verifica della idoneita' e funzionalita' dei beni ad essere
utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le
proprie finalita' istituzionali. L'Agenzia del Demanio, verificata,
ai sensi e con le modalita' di cui al comma 222 dell'articolo 2 della
legge n. 191 del 2009, la rispondenza dei predetti immobili alle
esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne da'
comunicazione agli Enti medesimi. In caso di inadempimento dei
predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la
segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti.
La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del
citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli
Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del
30 per cento del valore locativo congruito dalla competente
Commissione di congruita' dell'Agenzia del demanio di cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 e' inserito
il seguente:
«4-bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui
ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, sono
definiti i contenuti essenziali nonche' le eventuali condizioni e
clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di
compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o notarile,
tra l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti
producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e
sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte
dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla correttezza
e sulla efficacia della gestione».
((11-bis. In considerazione delle particolari condizioni del
mercato immobiliare e della difficolta' di accesso al credito, al
fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte
degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di
prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto delle predette
procedure non puo' essere inferiore a centoventi giorni a decorrere
dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non ancora scaduti
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono prorogati, di diritto, di centoventi giorni. Al
fine di agevolare l'acquisto della proprieta' da parte dei
conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a
condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che
tale mandato, unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di
immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una
determinata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione,
spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del
conferimento del mandato. La predetta disposizione si applica anche
alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto quando non sia gia' scaduto il
termine per l'esercizio del diritto di prelazione.))
12. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «L'Agenzia del demanio,
al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2,
lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti
territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi
di societa' a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o
maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante
tali operatori e' curata, previa sottoscrizione di apposita
convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero,
in funzione della capacita' operativa delle stesse strutture,
dall'Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti
dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema
delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti
dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalita'
previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con
i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche per gli
interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti
il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attivita'
culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi
quadro e' data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del
demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con
le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata organizzazione
delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando
all'interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo
svolgimento delle attivita' affidate dall'Agenzia del demanio e di
quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del((presente decreto,))
dotato di idonee professionalita'.»;
b) al comma 7, prima delle parole: «((Restano)) esclusi dalla
disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il
Ministero della difesa» sono aggiunte le parole «Salvo quanto
previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli accordi quadro
di cui al comma 5»;
c) al comma 2, lettera d), dopo le parole «gli interventi di
piccola manutenzione» sono aggiunte le parole: «nonche' quelli atti
ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
13. L'Agenzia del demanio puo' destinare quota parte dei propri
utili di esercizio all'acquisto di immobili per soddisfare esigenze
allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle stesse
le condizioni recate dal primo periodo del ((comma 4)) del presente
articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla base dei piani di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
14. Al fine di consentire agli operatori economici il piu' efficace
utilizzo degli strumenti disciplinati dall'articolo 3-bis del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e
integrazioni, al medesimo articolo sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: «per un periodo
non superiore a cinquanta anni»;
b) al comma 2, dopo le parole «Ministero dell'economia e delle
finanze» sono aggiunte le seguenti «-Agenzia del demanio»;
c) il comma 3 e' cosi' sostituito: «Ai Comuni interessati dal
procedimento di cui al comma 2 e' rimessa, per l'intera durata della
concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per cento del
relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai
Comuni e', altresi', riconosciuta una somma non inferiore al 50 per
cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione
dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle
relative leggi regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie
alla riqualificazione e riconversione. Tale importo e' corrisposto
dal concessionario o dal locatario all'atto del rilascio o
dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.»;
d) il comma 5 e' cosi' sostituito: «I criteri di assegnazione e le
condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente
articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del
demanio, prevedendo espressamente:
a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato
sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della
concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal
contratto di locazione nei casi previsti dal contratto;
b. la possibilita', ove richiesto dalla specifica iniziativa di
valorizzazione, di subconcedere le attivita' economiche o di servizio
di cui al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinate dal
presente articolo non si applica, pertanto, il divieto di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 296 del 13 settembre 2005.»
15. Al comma 1 dell'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le
parole «o fondi immobiliari.» sono aggiunte le seguenti parole: «Alle
societa' di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali,
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e
139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle
concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del
medesimo decreto.
17. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16((-sexies)),
in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nell'ambito della
liquidazione del patrimonio trasferito, la proprieta' degli immobili
utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle
finanze e' trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento
e' costituito dalla proprieta' di beni immobili dello Stato, di
valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del
Demanio, previa intesa con le societa' di cui al comma 16-ter. Con
separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della (( presente disposizione )), sono regolati i rapporti
tra le parti interessate».
18. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni
di cui all'ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione
dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa
speciale, di altri soggetti pubblici.
19. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, le parole: «30 giugno 2012», sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2012».
((19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con
esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i
suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle
caratteristiche storiche e ambientali, e' trasferito in proprieta' al
comune, che ne assicura l'inalienabilita', l'indivisibilita' e la
valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e dello
sviluppo alla societa' Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai
sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le
somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio sono
esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione
dell'Arsenale tramite la suddetta societa'. L'Arsenale e' sottoposto
agli strumenti urbanistici previsti per la citta' di Venezia e alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Per le finalita' del presente comma, l'Agenzia del demanio, d'intesa
con il Ministero della difesa, procede alla perimetrazione e
delimitazione del compendio e alla consegna dello stesso alla
societa' Arsenale di Venezia S.p.A.. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del
trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo
spettanti al comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione
delle entrate erariali conseguenti al trasferimento.))
(( Art. 3 bisCredito di imposta e finanziamenti bancari
agevolati per la ricostruzione ))(( 1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di
riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia
abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti
di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita
domanda del soggetto interessato, con le modalita' del finanziamento
agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del
credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo
contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un
massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7,
lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti
danneggiati dagli eventi sismici. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello Stato di
cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalita' di
operativita' della stessa, nonche' le modalita' di monitoraggio ai
fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente.
La garanzia dello Stato di cui al presente comma e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle
banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del
finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente
in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso,
all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi
dovuti. Le modalita' di fruizione del credito di imposta sono
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di
risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento
agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con
modalita' telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei
soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a
ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale,
sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di
avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle
prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di
finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse,
anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del
finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento
per finalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia
e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalita' attuativi
del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformita' di
trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I
Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto
protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di
competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di
6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e' autorizzata la
spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.
7. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il
comma 3-quater e' sostituito dal seguente:
«3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi
dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le
modalita' stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al
fine di consentire la cessione di cui al primo periodo del comma
3-bis nonche' l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».
8. Per le strette finalita' connesse alla situazione emergenziale
prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le
annualita' 2012 e 2013 e' autorizzata l'assunzione con contratti di
lavoro flessibile fino a 170 unita' di personale per i comuni colpiti
dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, e fino a 50 unita' di personale da parte della
struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge. Nei
limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni,
non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al
comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni
di comuni, con facolta' di attingere dalle graduatorie, anche per le
assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le
unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il
rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime
graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le
assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in base al riparto di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012.
Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le
unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni
possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter
attivare la presente disposizione.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8, nel limite di euro 3.750.000
per l'anno 2012 e di euro 9.000.000 per l'anno 2013, si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata
a ciascun Presidente di regione. ))
Art. 4 Riduzione di spese, messa in liquidazione
e privatizzazione di societa' pubbliche1. Nei confronti delle societa' controllate direttamente o
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano
conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a
favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento
dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:
a) allo scioglimento della societa' entro il 31 dicembre 2013.
((Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche
amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento
della societa' sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva
l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in
misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;))
b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle
partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente
decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del
servizio per cinque anni, ((non rinnovabili)), a decorrere dal 1°
gennaio 2014. ((Il bando di gara considera, tra gli elementi
rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di
tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare
l'intera partecipazione della pubblica amministrazione
controllante)).
2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai
sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette
societa' non possono comunque ricevere affidamenti diretti di
servizi, ne' possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono
titolari. I servizi gia' prestati dalle societa', ove non vengano
prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
3. ((Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si
applicano alle societa' che svolgono servizi di interesse generale,
anche aventi rilevanza economica, alle societa' che svolgono
prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi
dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
nonche' alle societa' di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8,
del presente decreto, e alle societa' finanziarie partecipate dalle
regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per
il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in
relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della
sicurezza dei dati, nonche' all'esigenza di assicurare l'efficacia
dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore
agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di
indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le
medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del
contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per
l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso
al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per
rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del
mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta
verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per
l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta
giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorita' e'
comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano altresi' alle
societa' costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007,
richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera ,a) del decreto-legge 15
maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2012, n. 100)).
((3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo Stato ai sensi
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi
provvedimenti di attuazione, nonche' le attivita' di sviluppo e
gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche,
svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di
statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla
Sogei S.p.A., che svolgera' tali attivita' attraverso una specifica
divisione interna garantendo per due esercizi la prosecuzione delle
attivita' secondo il precedente modello di relazione con il
Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di
scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le
attivita' oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei
S.p.A.))
((3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A.
delle attivita' ad essa affidate con provvedimenti normativi, le
attivita' di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli
acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad
essere svolte dalla Consip S.p.A. La medesima societa' svolge,
inoltre, le attivita' ad essa affidate con provvedimenti
amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei
S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi
rapporti nonche' i tempi e le modalita' di realizzazione delle
attivita', si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualita' di centrale
di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.))
((3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo
20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.A. svolge
altresi' le attivita' di centrale di committenza relative alle Reti
telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di
connettivita' ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonche'
ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge
30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il
contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
1° dicembre 2009, n. 177.))
((3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini
del rilascio dei pareri di congruita' tecnico-economica da parte
dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip
apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.))
((3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto le pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani
di ristrutturazione e razionalizzazione delle societa' controllate.
Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario
straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di
beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.
94, e prevedono l'individuazione delle attivita' connesse
esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui
all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate
e accorpate attraverso societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione comunitaria in materia di in house providing. I termini
di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario
per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta
del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa
per acquisto di beni e servizi.))
4. I consigli di amministrazione delle societa' di cui al comma 1
devono essere composti da non piu' di tre membri, di cui due
dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di
poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le
amministrazioni medesime, per le societa' a partecipazione diretta,
ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della
partecipazione della societa' controllante o di poteri di indirizzo e
vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e
dipendenti della stessa societa' controllante per le societa' a
partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di
amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare
della partecipazione ((o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le
disposizioni vigenti in materia di onnicomprensivita' del trattamento
economico,)) ovvero i dipendenti della societa' controllante hanno
obbligo di riversare i relativi compensi assembleari
all'amministrazione((, ove riassegnabili, in base alle vigenti
disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico
accessorio,)) e alla societa' di appartenenza. E' comunque consentita
la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente
comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche
disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre
societa' a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta,
devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della
rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. Nel caso di
consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione
e' determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso
di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la
composizione dovra' assicurare la presenza di almeno tre dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di
indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni
medesime, per le societa' a partecipazione diretta, ovvero almeno tre
membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della
partecipazione della societa' controllante o di poteri di indirizzo e
vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e
dipendenti della stessa societa' controllante per le societa' a
partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di
Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al
Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione
deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e
supervisione delle attivita' di controllo interno. Resta fermo
l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma
precedente. La disposizione del presente comma si applica con
decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001
possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche
in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli ((
articoli da 13 a 42 )) del codice civile esclusivamente in base a
procedure previste dalla normativa nazionale in conformita' con la
disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli
articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a
favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non
possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono
escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo
sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica ((e gli enti e
le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e
dei beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della formazione,
le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di
cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le
associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli
enti territoriali e locali.))
((6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si applicano
all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il relativo consiglio di
amministrazione e' composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del
dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno
designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di
qualificata professionalita' nel settore della formazione e
dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del
consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali
componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese
documentate. L'associazione di cui al presente comma non puo'
detenere il controllo in societa' o in altri enti privati e le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre
2012.))
7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e
di assicurare la parita' degli operatori nel territorio nazionale, a
decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le
stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti
aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono
sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attivita'
mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto
legislativo. ((E' ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e
servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11
agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono
altresi' ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non
governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli
ambiti di attivita' previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
relativi regolamenti di attuazione)).
8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto puo'
avvenire solo a favore di societa' a capitale interamente pubblico,
nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla
giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione
che il valore economico del servizio o dei beni oggetto
dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro
annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza
naturale e comunque fino al ((31 dicembre 2014. Sono altresi' fatte
salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore
complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,
n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui
all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle
organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.
49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381)).
((8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste
dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.))
9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2015, alle societa' di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni limitative delle assunzioni previste per
l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di
entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo
9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque
l'applicazione della disposizione piu' restrittiva prevista dal primo
periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
10. A decorrere dall'anno 2013 le societa' di cui al comma 1
possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del
50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalita'
nell'anno 2009.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il
trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle
societa' di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non puo'
superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.
12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei
vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei
suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti
responsabili della societa' rispondono, a titolo di danno erariale,
per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtu' dei contratti
stipulati.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
societa' quotate ed alle loro controllate. ((Le medesime disposizioni
non si applicano alle societa' per azioni a totale partecipazione
pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1
continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.
Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche
di carattere speciale, in materia di societa' a totale o parziale
partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non
diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque
la disciplina del codice civile in materia di societa' di capitali.))
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto
divieto, a pena di nullita', di inserire clausole arbitrali in sede
di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali
comunque denominati, intercorrenti tra societa' a totale
partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni
statali (( e regionali )); dalla predetta data perdono comunque
efficacia, salvo che non si siano gia' costituti i relativi collegi
arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti
anzidetti, ancorche' scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.
Art. 5 Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni 1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dal 1° gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle societa' agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresi', le modalita' con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. e', comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato. 2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), e le societa' dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate ((dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,)) dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica((, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,)) ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonche' per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni. 3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo e' concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. 4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e' valutabile ai fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti. 5. Al fine di garantire flessibilita' e razionalita' nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale gia' adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, e' restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale e' conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento. 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanzia pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) non puo' superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data e' fatto obbligo alle universita' statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. 8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (( nonche' delle autorita' )) indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita', dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'. Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. 9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (( nonche' alle autorita' )) indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attivita' corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza. 10. All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di qualita' e di prezzo previsti nel ((decreto di cui al quinto periodo del presente comma)) per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel ((decreto di cui al quinto periodo del presente comma,)) senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.»; b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti: «9-bis: I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento. 9-ter: Il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,)) recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro previsto all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario definisce i tempi e le modalita' di migrazione dei servizi. ((9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero a quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualita' sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale ».)) ((10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10, lettera b), capoverso 9-quater, le procedure di approvvigionamento gia' attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto.)) ((10-ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' sostituito dal seguente:)) ((«5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli e' corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita'. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle universita' puo' conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad personam, in violazione delle disposizioni di cui al presente comma e' illegittima ed e' causa di responsabilita' amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione».)) 11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, ((e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettivita' e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione)): a)(( al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unita' organizzativa di diretta responsabilita', nonche' al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;)) b)(( ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacita' di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.)) ((11-bis. Per gli stessi fini' di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale e' effettuata dal dirigente in relazione:)) a)(( al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;)) b)(( al contributo assicurato alla performance dell'unita' organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.)) ((11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternita', di paternita' e parentale.)) ((11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.)) ((11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano piu' meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalita' dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-bis e' attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalita' stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.)) ((11-sexies. Le amministrazioni rendono nota l'entita' del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale e pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi.)) 12. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, e' inserito il seguente: «3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima». 13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' abrogato. 14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorita' portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalita'. ((14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento, tiene conto dei principi di riduzione della spesa contenuti nel presente decreto.))
Art. 9 Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione
e soppressione di enti, agenzie e organismi1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il
migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le
province e i comuni sopprimono o accorpano (( o, in ogni caso,
assicurano la riduzione dei relativi )) oneri finanziari in misura
non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale,
funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera
p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni,
province, e citta' metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della
Costituzione.
((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono
servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.))
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al fine di dare attuazione al comma 1, con accordo sancito
in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla complessiva
ricognizione degli enti, delle agenzie e degli organismi, comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 1.
3. Al fine di dare attuazione al comma 2, in sede di Conferenza
unificata si provvede mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del principio di
leale collaborazione, all'individuazione dei criteri e della
tempistica per l'attuazione del presente articolo e alla definizione
delle modalita' di monitoraggio.
4. Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regioni, le province e i comuni non hanno dato
attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli
organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli
atti successivamente adottati dai medesimi.
5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si
adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti,
agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che
svolgono, ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione, funzioni
amministrative conferite alle medesime regioni.
6. E' fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e
organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che
esercitino una o piu' funzioni fondamentali e funzioni amministrative
loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.
7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 32, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
((7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: «per la Corte dei conti» sono inserite
le seguenti: «, per il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro» e dopo le parole: «Presidente della Corte dei conti» sono
inserite le seguenti: «, del Presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro».))
((7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.
936, dopo le parole: «le funzioni previste» sono inserite le
seguenti: «dalla legge e» e le parole: «o che gli sono attribuite
dall'ufficio di presidenza» sono soppresse.))
((7-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
7-bis e 7-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.))
Art. 10 Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio 1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo assicura, nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali, le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. ((Le funzioni di rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate, tra l'altro, mediante costituzione presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Al fine del conseguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali sono esercitate da un unico ufficio che ne assume la responsabilita' diretta ed esclusiva)). 2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo alle Prefetture - ((Uffici territoriali del Governo)) di tutte le funzioni di competenza delle Prefetture, si provvede all'individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni della Prefettura - Ufficio ((territoriale del Governo)) connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti norme generali regolatrici della materia: a) contenimento della spesa pubblica; b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture - Uffici ((territoriali del Governo)) e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, gia' organizzati su base provinciale, salvo l'adeguamento dello stesso ambito a quello della citta' metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la possibilita' di individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonche' alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; c) in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato, individuazione di modalita', anche ulteriori a quelle di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, per assicurare, su scala provinciale, regionale o sovraregionale, l'ottimale esercizio coordinato dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello Stato ((e costituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato in ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che esercita i propri compiti esclusivamente mediante utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;)) d) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonche' utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprieta' pubblica, in modo da assicurare la riduzione di almeno il (( 20 per cento )) della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni; ((d-bis) attribuzione delle singole funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, di cui alla lettera d), ad un unico ufficio, che ne assume la responsabilita' diretta ed esclusiva;)) e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del presente comma, con riferimento alle risorse che non risultano piu' adibite all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario da parte di altre strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato: 1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero collocamento in mobilita' delle relative unita' ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di quelle finanziarie in capo agli uffici individuati per l'esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni. 3. Il regolamento di cui al comma 2 e' adottato su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere della Conferenza unificata, e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il regolamento puo' essere comunque adottato. Al fine di evitare soluzioni di continuita' nell'integrazione dei sistemi informativi centrali e periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio e controllo delle grandezze finanziarie e della spesa pubblica in particolare, la competenza sulle infrastrutture informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali dello Stato rimane attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari.
Art. 11Riordino delle Scuole pubbliche di formazione1. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare
la qualita' delle attivita' formative dei dirigenti e dei funzionari
pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarieta', con
uno o piu' regolamenti adottati entro
((centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto,)) ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative
vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole
pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre
strutture competenti ed e' riformato il sistema di reclutamento e di
formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici anche mediante
adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica
all'ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi ai
seguenti criteri:
a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture e
funzioni coincidenti o analoghe;
b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti
di ciascuna struttura;
c.
((per il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e
dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti
pubblici non economici, previsione della concentrazione in una scuola
centrale esistente;)) d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei
funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici
non economici, previsione della tendenziale concentrazione in
un'unica struttura gia' esistente per singolo Ministero e per gli
enti vigilati dallo stesso, con unificazione delle risorse e
coordinamento con le strutture formative militari;
e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo
l'uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche;
f. individuazione di forme di razionalizzazione e di coordinamento
della formazione permanente dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, prevedendo che la relativa formazione possa
svolgersi anche con modalita' decentrate e in collaborazione con
istituti universitari italiani o stranieri;
g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui
alla lettera c) e gli enti territoriali per il reclutamento della
dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi;
h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di
garantire la stabilita' del corpo docente e l'eccellenza
dell'insegnamento presso le scuole pubbliche di formazione;
i. previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di
razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili:
1) l'attivita' di formazione riguardante ambiti omogenei e'
programmata e svolta in conformita' con linee di indirizzo stabilite
dai soggetti che operano nei predetti ambiti;
2) la gestione delle risorse finanziarie relative alla formazione
ed alle scuole ed agli istituti di formazione operanti in ambiti
omogenei avvenga in maniera coordinata.
2. Con uno o piu' regolamenti adottati su proposta del Ministro
della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze
e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari
di formazione in conformita' con i criteri indicati al comma 1.Art. 14
Riduzione delle spese di personale
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di
assunzioni dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni
vigenti in materia:
a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
come modificato da ultimo dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, le parole «Per il quadriennio 2010-2013» sono
sostituite dalle seguenti «Per il quinquennio 2010-2014»;
b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite
dalle seguenti «Per l'anno 2015»;
c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
le parole «A decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti
«A decorrere dall'anno 2016».
2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le parole «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle
seguenti «Per gli anni 2010 e 2011». In fine e' aggiunto il seguente
periodo «La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura
del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per
cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016».
3. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n.
14, al comma 13 le parole «Per il quadriennio 2009-2012» sono
sostituite dalle seguenti «Per il triennio 2009-2011» e, dopo il
comma 13, e' aggiunto il seguente: «13-bis. Per il triennio 2012-2014
il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato
nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al
venti per cento di quella relativa al corrispondente personale
complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La
predetta facolta' e' fissata nella misura del cinquanta per cento per
l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.
L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle
assunzioni ((di cui ai periodi precedenti)) e' effettuata con decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca,
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio
delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero
dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione
delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti
non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del
2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.»
4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le parole «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite dalle
seguenti «Per il quadriennio 2011-2014» e all'ultimo periodo le
parole «del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a
decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti parole «del
50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2016».
((4-bis. In relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del
personale presso le amministrazioni soggette agli interventi di
riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto
ed al fine di consentire ai vincitori di concorso una piu' rapida
immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2, fermo restando
quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non
dispongano di graduatorie in corso di validita', possono effettuare
assunzioni con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 61, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di
concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al
presente comma sono effettuate nei limiti delle facolta' e delle
procedure assunzionali vigenti e nell'ambito dei posti vacanti
all'esito del processo di riorganizzazione di cui al comma 5
dell'articolo 2 del presente decreto. L'assunzione di cui al primo
periodo avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale rinuncia
dell'interessato non determina decadenza del diritto all'assunzione.
In relazione a quanto previsto dal presente comma, all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «31
luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».))
5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente, sino all'anno 2014; nel limite del 50 per cento della
spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno
2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle
cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016. Sono
fatte salve le assunzioni gia' effettuate alla data di entrata in
vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole «e 2012».
((5-bis. A decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di
personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde
a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' dalla
normativa in materia di contratti di lavoro flessibile.))
6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e
provinciali sono autorizzate con le modalita' di cui all'articolo 66,
comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di
unita' non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio
nel corso dell'anno precedente.
7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilita' nonche' a
seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2,
comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio
utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da
destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in
relazione alle limitazioni del turn over.
8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni
previste dal comma 2 adottano, con le procedure previste dai
rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi
effettivamente operativi un numero di unita' di personale non
inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso
derivanti; tra le predette misure e' inclusa anche la revisione della
nozione di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in
via diretta agli specifici compiti assegnati alla struttura dalla
normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi
operativi e' operata in conformita' con le linee guida stabilite con
decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati.
In ogni caso i dipendenti di eta' inferiore a 32 anni, salvo casi
eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.
9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle
assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di cui al presente
articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento,
dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di
diploma di laurea.
10. (((Soppresso).))
11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 626, comma 1, le parole «100 unita'» sono
sostituite dalle seguenti «70 unita'»;
b) all'articolo 639, comma 3, le parole da «e' stabilito» sino a
«unita'» sono sostituite dalle seguenti «e' stabilito entro il limite
massimo di 624 unita'».
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e
fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b),
non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da
destinare all'estero ai sensi dell'articolo 639 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ne' possono essere rinnovati i
relativi comandi o fuori ruolo.
13. ((Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla
propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale
competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico.
Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e
disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi
indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a
richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Successivamente all'immissione nei ruoli di cui al primo e al secondo
periodo il personale ivi contemplato puo' altresi' transitare presso
amministrazioni pubbliche in cui possono essere proficuamente
utilizzate le professionalita' possedute dal predetto personale, a
valere sulle facolta' assunzionali e nel rispetto delle procedure
previste per le amministrazioni di destinazione. Il personale docente
dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi
di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di
notifica del verbale della commissione medica operante presso le
aziende sanitarie locali e' utilizzato, su posti anche di fatto
disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di
appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero
su posti di altra provincia.))
14. Il personale docente attualmente titolare ((delle classi)) di
concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del direttore generale del
competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del
personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo,
tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio
posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti
vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto
delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior
trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
15. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 20
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei commi 13 e
14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni
introdotte dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto
alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del
2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere
dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui all'articolo
64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008.
16. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo
19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4,
comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche
caratterizzate da specificita' linguistica si intendono quelle nelle
quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera.
17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che,
terminate le operazioni di mobilita' e di assegnazione dei posti,
risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia
in cui presta servizio, e' assegnato per la durata dell'anno
scolastico un posto nella medesima provincia, con priorita' sul
personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre
classi di concorso, anche quando il docente non e' in possesso della
relativa abilitazione o idoneita' all'insegnamento, purche' il
medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa
vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado
d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei
casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di
specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito
corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici,
assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al
personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o
che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b),
purche' detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi
delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno
scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima
provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi
in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso
in cui sia stata gia' disposta la messa a disposizione di detto
personale e purche' non sia gia' diversamente utilizzato ai sensi
delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi
delle precedenti lettere e' utilizzato a disposizione per la
copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi
disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di
concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b)
anche nel caso ne sia stata gia' disposta la messa a disposizione.
18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) ((del comma
17)) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di
utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del
comma 20.
19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un
posto ((ai sensi dei commi 17 e 18)) percepisce lo stipendio proprio
dell'ordine di scuola in cui e' impegnato, qualora superiore a quello
gia' in godimento. Nei casi di cui alla lettera e) ((del comma 17)),
la differenza e' erogata dall'istituto scolastico in cui e' prestato
il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine
assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a
favore del dipendente e' erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente
aggiornano un piano di disponibilita' ed utilizzo del personale in
esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni
scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di
competenza dei dirigenti scolastici.
((20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che per
l'anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzabile a
seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo
comma 17, lettere a), b) e c), puo' essere collocato in quiescenza
dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per
l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in
base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque
denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
11, lettera a), numeri 1) e 2), del presente decreto.))
21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 17 a 20
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 64
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
22. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di
compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di
funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano
dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto
legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato puo' essere
retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la
remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica
od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl
relativo al personale scolastico.
23. Per l'anno 2012 le unita' complessive di personale diplomatico
e amministrativo e del contingente degli esperti di cui all'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
inviate all'estero non possono essere superiori a quelle
rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
24. Per l'anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli
152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967
non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono 100
unita' di personale cessato.
25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai
commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di euro 4.300.000 e di
euro 5.000.000.
26. Per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 299 e' ridotta di euro
2.800.000.
27 All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma:
((«5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di
pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 e' destinata al
rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli
accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo
assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie
locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede a
ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del
Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione
all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno
scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal
medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali
non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti
medico-legali di cui al primo periodo.))
Art. 15 Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure
di governo della spesa farmaceutica
((11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per
una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non
cronica, per il cui trattamento sono disponibili piu' medicinali
equivalenti, e' tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio
sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo
contenuto nel farmaco. Il medico ha facolta' di indicare altresi' la
denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso
principio attivo; tale indicazione e' vincolante per il farmacista
ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una
sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilita' di cui
all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il
farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato
articolo 11, comma 12.))
Art. 17 (( Riordino delle province e loro funzioni ))
Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento
del pareggio di bilancio, ((tutte le province delle regioni a statuto
ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono oggetto di riordino)) sulla base dei criteri e secondo
la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Consiglio dei ministri determina, con apposita
deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e
della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ((il riordino delle province sulla
base di requisiti minimi)), da individuarsi nella dimensione
territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Ai
fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina vigente,
la popolazione residente e' determinata in base ai dati dell'Istituto
nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale,
comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nel
cui territorio si trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte
salve, altresi', le province confinanti solo con province di regioni
diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui
all'articolo 18, comma 1.
3.(( Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto
ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni
ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della deliberazione di cui al comma 2, nel
rispetto della continuita' territoriale della provincia, approva una
ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio
della rispettiva regione e la invia alla regione medesima entro il
giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione
dell'ipotesi di riordino o, comunque, anche in mancanza della
trasmissione, trascorsi novantadue giorni dalla citata data di
pubblicazione, ciascuna regione trasmette al Governo, ai fini di cui
al comma 4, una proposta di riordino delle province ubicate nel
proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi di cui primo
periodo. Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle
eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni
provinciali esistenti alla data di adozione della deliberazione di
cui al comma 2. Resta fermo che il riordino deve essere effettuato
nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato comma 2,
determinati sulla base dei dati di dimensione territoriale e di
popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione
di cui al medesimo comma 2.))
4. ((Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di
iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle
proposte regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione
dell'ambito delle citta' metropolitane di cui all'articolo 18,
conseguente alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi
dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonche' del comma
2 del medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo periodo una
o piu' proposte di riordino delle regioni non sono pervenute al
Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo
e' assunto previo parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni
esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate nei
territori delle regioni medesime.))
((4-bis. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di
comune capoluogo delle singole province il comune gia' capoluogo di
provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso
accordo tra i comuni gia' capoluogo di ciascuna provincia oggetto di
riordino.))
5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti
ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonche' principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni
di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province
autonome di Trento e Bolzano.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente
articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento
di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto
del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118, comma primo,
della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al
comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni,
dalla citata legge n. 214 del 2011, sono trasferite ai comuni le
funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti
nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai
sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.
7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed
autonomie locali.
8. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base della
individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla
puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni
stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni
interessati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene al
trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
((8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 e' acquisito il parere
della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e
successive modificazioni.))
9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi
del comma 6 e' inderogabilmente subordinata ed e' contestuale
all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie,
umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.
10. All'esito della procedura di riordino, sono funzioni delle
province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonche'
tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale,
autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in
coerenza con la programmazione regionale nonche' costruzione,
classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione
della circolazione stradale ad esse inerente;
((b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e
gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di
secondo grado.))
11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento
delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai
sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono
esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della
Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22
dicembre 2011, n. 214.
13. La redistribuzione del patto di stabilita' interno tra gli enti
territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente
articolo, e' operata a invarianza del contributo complessivo.
((13-bis. Per l'anno 2012 alle province di cui all'articolo 16,
comma 7, e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo
complessivo di 100 milioni di euro. Il contributo non e' conteggiato
fra le entrate valide ai fini del patto di stabilita' interno ed e'
destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le
province e' stabilito con le modalita' previste dal medesimo comma
7.))
((13-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal
comma 13-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una
corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondo di bilancio».))
Art. 18 Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle province
del relativo territorio1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle
funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma,
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e
Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle
relative citta' metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero
precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del
consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del
commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti
disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le
disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonche' agli articoli 23
e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni.
2. Il territorio della citta' metropolitana coincide con quello
della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo
restando ((il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto
del consiglio, l'adesione alla citta' metropolitana o, in
alternativa, a una provincia limitrofa)) ai sensi dell'articolo 133,
primo comma, della Costituzione. Le citta' metropolitane conseguono
gli obiettivi del patto di stabilita' interno attribuiti alle
province soppresse.
((2-bis. Lo statuto della citta' metropolitana puo' prevedere, su
proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio secondo la
procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una articolazione del
territorio del comune capoluogo medesimo in piu' comuni. In tale caso
sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere
della regione da esprimere entro novanta giorni, e' indetto un
referendum tra tutti i cittadini della citta' metropolitana da
effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base
delle relative leggi regionali. Il referendum e' senza quorum di
validita' se il parere della regione e' favorevole o in mancanza di
parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validita'
e' del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum
e' favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformita'
con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla
revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno
parte della citta' metropolitana. Nel caso di cui al presente comma
il capoluogo di regione diventa la citta' metropolitana che comprende
nel proprio territorio il comune capoluogo di regione.))
3. Sono organi della citta' metropolitana il consiglio
metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale puo' nominare un
vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi
di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo
la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il
sindaco del comune capoluogo e' di diritto il sindaco metropolitano,
non trovano applicazione agli organi della citta' metropolitana i
citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di
sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano
sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune
capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del
presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano
piu' anziano.
((3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e' istituita, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte
i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonche' il
presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare
lo statuto della citta' metropolitana entro il novantesimo giorno
antecedente alla scadenza del mandato del presidente della provincia
o del commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di
scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014,
entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo e'
adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza
e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo
e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma
resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui
al comma 9.
3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il
termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano e' di diritto
il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello
statuto definitivo della citta' metropolitana nel caso in cui lo
stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalita' di cui al
comma 4, lettere b) e c), e comunque, fino alla data di cessazione
del suo mandato.
3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere
alla data di approvazione dello statuto della citta' metropolitana o,
in mancanza, il 1° novembre 2013.))
4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di
cui all'((articolo 51, commi 2 e 3, del citato testo unico, lo
Statuto della citta' metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto
definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco
metropolitano:))
a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
b) sia eletto secondo le modalita' stabilite per l'elezione del
presidente della provincia;
c) ((nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al
comma 2-bis,)) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo
il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al
comma l del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8
marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. Il consiglio metropolitano e' composto da:
a) sedici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione
residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
b) dodici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione
residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di
abitanti;
c) dieci consiglieri nelle altre citta' metropolitane.
((6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i
sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio
della citta' metropolitana, da un collegio formato dai medesimi.
L'elezione e' effettuata nei casi di cui al comma 4, lettera b),
secondo le modalita' stabilite per l'elezione del consiglio
provinciale e, nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c)
secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al
comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8
marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio
metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla
proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al
comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro
quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della citta'
metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio
metropolitano per il suo insediamento.))
7. Alla citta' metropolitana sono attribuite:
a) le funzioni fondamentali delle province;
b) le seguenti funzioni fondamentali:
1) pianificazione territoriale generale e delle reti
infrastrutturali;
2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi
pubblici, nonche' organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale di ambito metropolitano;
3) mobilita' e viabilita';
4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
((7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di
coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui
all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le
funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.))
8. Alla citta' metropolitana spettano:
a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia
soppressa, a cui ciascuna citta' metropolitana succede a titolo
universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 e' adottato entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando
le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8
dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio statale.
9. ((Lo statuto definitivo della citta' metropolitana e' adottato
dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi
dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere entro
tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis
nonche' lo statuto definitivo della citta' metropolitana:))
a) regola l'organizzazione interna e le modalita' di funzionamento
degli organi e di assunzione delle decisioni;
b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione
complessiva di governo del territorio metropolitano;
((c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della citta'
metropolitana e le modalita' di organizzazione e di esercizio delle
funzioni metropolitane, prevedendo le modalita' con le quali la
citta' metropolitana puo' conferire ai comuni ricompresi nel suo
territorio o alle loro forme associative, anche di forma
differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni,
con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e
finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
d) prevede le modalita' con le quali i comuni facenti parte della
citta' metropolitana e le loro forme associative possono conferire
proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle
risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro
svolgimento;))
e) puo' regolare le modalita' in base alle quali i comuni non
ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con
la citta' metropolitana.
10. La titolarita' delle cariche di consigliere metropolitano,
sindaco metropolitano e vicesindaco e' a titolo esclusivamente
onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di
remunerazione, indennita' di funzione o gettoni di presenza.
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ((relative
ai comuni)) di cui al citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed
all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto
degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle
disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica.
((11-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie
competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle citta'
metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo
118 della Costituzione.))
Art.19 Funzioni fondamentali dei comuni e modalita' di esercizio associato
di funzioni e servizi comunali1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 27 e' sostituito dal seguente: «27. Ferme restando le
funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro
spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e
quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi
dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei
comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione:
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione
finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di
ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico
comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla
normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale
nonche' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello
sovracomunale;
e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di protezione
civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei
relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali
ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto
previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica ((per la parte non attribuita alla
competenza delle province)), organizzazione e gestione dei servizi
scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti
in materia di servizi anagrafici nonche' in materia di servizi
elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza
statale»;
b) il comma 28 e' sostituito dal seguente:
«28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a
3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunita'
montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente
con quello di una o di piu' isole e il comune di Campione d'Italia,
esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di
comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al
comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali
funzioni e' legato alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma
associata secondo le modalita' stabilite dal presente articolo, fermo
restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione
di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche
dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il
software, la formazione informatica e la consulenza nel settore
dell'informatica.»;
c) dopo il comma 28 e' aggiunto il seguente:
«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si
applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell'articolo 16 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»;
d) il comma 30 e' sostituito dal seguente:
«30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo
e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i
comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali,
la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica
per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei
comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i
principi di efficacia, economicita', di efficienza e di riduzione
delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28.
Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio
delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine
indicato dalla stessa normativa.»;
e) il comma 31 e' sostituito dai seguenti:
«31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente
articolo e' fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite
demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il
primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni
fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.
31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno
triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove
alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei
comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di
efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi,
sentita la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, i comuni
interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali
esclusivamente mediante unione di comuni.
31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle
funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni
fondamentali di cui al comma 28.
((31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter,
il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio
entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova
applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.))
2. I commi da 1 a 16 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il
contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore
svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto
previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne
l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le
funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della
legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in
deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui
al presente articolo.
2. Sono affidate ((inoltre)) all'unione di cui al comma 1, per
conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e
la gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000, la titolarita' della potesta' impositiva
sui tributi locali dei comuni associati nonche' quella patrimoniale,
con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo
dell'unione. I comuni componenti l'unione concorrono alla
predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno
successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio
comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un
documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo
deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento
amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento
programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la
successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune
e l'unione.
3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in
essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e
ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile.
Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte le risorse umane
e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati,
nonche' i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A
decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma l sono
soggette alla disciplina del patto di stabilita' interno per gli enti
locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.
4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione
residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi
dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti,
ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che intendono comporre una
medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunita' montane.
5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio
comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente
alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una
proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione
della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013,
la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire
l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come
determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La regione
provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non
conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Gli organi dell'unione di cui al comma l sono il consiglio, il
presidente e la giunta.
7. Il consiglio e' composto da tutti i sindaci dei comuni che sono
membri dell'unione nonche', in prima applicazione, da due consiglieri
comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo
sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione
dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai
rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due
appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente
dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del
comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono
membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza
dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite
dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000
al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del
presente articolo.
8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il
consiglio e' convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione
tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica
due anni e mezzo ed e' rinnovabile, spettano le competenze attribuite
al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di
ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di
cui all'articolo 54 del medesimo testo unico, e successive
modificazioni.
9. La giunta dell'unione e' composta dal presidente, che la
presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci
componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per
i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le
competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla
cessazione del rispettivo presidente.
10. Lo statuto dell'unione individua le modalita' di funzionamento
dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo
statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei
propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione
dell'unione.
11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e
successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in
riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai
consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi
corrispondente popolazione. Gli amministratori dell'unione, dalla
data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire
retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti di ogni genere ad
essi gia' attribuiti in qualita' di amministratori locali ai sensi
dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
12. L'esercizio in forma associata di cui al comma 1 puo' essere
assicurato anche mediante una o piu' convenzioni ai sensi
dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale.
Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte
dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di
efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite
con il decreto di cui all'articolo 14, comma 31-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli
stessi si applica la disciplina di cui al comma 1.
13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli
organi di governo dell'unione, nei comuni che siano parti della
stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio
comunale, e le giunte decadono di diritto.».
3. L'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Unione di comuni). - 1. L'unione di comuni e' l'ente
locale costituito da due o piu' comuni, di norma contermini,
finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove
costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la
denominazione di unione di comuni montani e puo' esercitare anche le
specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna
attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della
Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
2. Ogni comune puo' far parte di una sola unione di comuni. Le
unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o
con singoli comuni.
3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono
formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da
amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono
essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti in
qualsiasi forma percepiti. Il presidente e' scelto tra i sindaci dei
comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei
comuni associati. Il consiglio e' composto da un numero di
consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i
propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con
popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la
rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la
rappresentanza di ogni comune.
4. L'unione ha autonomia statutaria e potesta' regolamentare e ad
essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per
l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli
amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale
e all'organizzazione.
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse
umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro
attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente
in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale
dell'Unione non puo' comportare, in sede di prima applicazione, il
superamento della somma delle spese di personale sostenute
precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso
specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa
programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi
risparmi di spesa in materia di personale.
6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai
consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la
maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto
individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle
tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno
per le finalita' di cui all'articolo 6, commi 5 e 6».
4. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte
di un'unione di comuni gia' costituita alla data di entrata in vigore
del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la
disciplina di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni, come modificato dal presente
decreto, ovvero per quella di cui all'articolo 16 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ciascuna regione ha facolta' di individuare limiti
demografici diversi rispetto a quelli di cui all'articolo 16, comma
4, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato
dal presente decreto.
6. Ai fini di cui all'articolo 16, comma 5, del citato
decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente
decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i comuni di cui al citato articolo 16,
comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a
maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al
comma 4 del medesimo articolo 16, avanzano alla regione una proposta
di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della
rispettiva unione.
7. Sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies,
3-sexies, 3-septies e 3-octies dell'articolo 15 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
Art. 20Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione
dell'esercizio delle funzioni comunali1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai
comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
e' commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti
per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di
comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non
regolamentare sono disciplinate modalita' e termini per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni.
4. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le
disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei
fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione
tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato
con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, ((n.
318,)) incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo.
Art. 21Riduzione dell'iva1. All'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con
legge n. 111 del 2011, e successive modifiche, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter:
1) nel primo periodo, le parole: «1° ottobre 2012 fino al 31
dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2013 fino
al 31 dicembre 2013»;
2) il secondo periodo e' abrogato;
3) nel terzo periodo le parole «sono ulteriormente incrementate di
0,5 punti percentuali», sono sostituite dalla seguenti: «sono
rispettivamente rideterminate nella misura dell'11 e del 22 per
cento»;
b) al comma 1-quater:
1) sono soppresse le parole «, secondo e terzo periodo»;
2) le parole «30 settembre 2012», sono sostituite dalle parole: «30
giugno 2013»;
3) le parole da «a 13.119 milioni di euro» sino alla fine del
comma, sono sostituite dalle seguenti «a 6.560 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2013».
2. Con la legge di stabilita' per l'anno 2013 sono indicate le
misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa
pubblica previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n.
52 del 2012, ((convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del
2012,)) e le disposizioni aventi ad oggetto l'eliminazione o
riduzione di regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale
previste dall'articolo 40, comma 1-quater, del decreto-legge n. 98
del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011((, come modificato dal
comma 1 del presente articolo)). I risparmi di spesa e le maggiori
entrate derivanti dal primo periodo concorrono, unitamente ai
risparmi di spesa derivanti dai regolamenti di riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali,
nonche' di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, di
cui all'articolo 12 del presente decreto, al fine di evitare
l'aumento, dal 1° luglio 2013, delle aliquote iva previsto
dall'articolo 40, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, come modificato dal comma
1.
Art. 22Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso
al sistema pensionistico1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai
commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i ((presupposti)) e le
condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze del lo giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila
il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di
cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011
continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti,
ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede
governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla
gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori
sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori
ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in
mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della
mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta
legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera
continua ad applicarsi la disciplina ((in materia di)) indennita' di
mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare
riguardo al regime della durata;
b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto
indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1°
giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non
erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai
predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e
ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno
di eta';
c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del
decreto-legge n. 201 del 2011, ((convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011,)) nonche' di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che,
antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che
perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare
la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina
vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge;
d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del
decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 14 del 2012, che risultino in possesso dei requisiti
anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica
vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, ((convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011,)) avrebbero comportato la decorrenza del
trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 201 del 2011.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita'
di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande
di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che
intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato
decreto-legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio
risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non
prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
Art. 23Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili1. Per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro
da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto
merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse
sono ripartite per le esigenze del settore.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010,
si applicano anche all'esercizio finanziario 2013 e i termini ivi
stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono
aggiornati per gli anni: ((da 2009 a 2012, da 2010 a 2013 e da 2011 a
2014)). Le risorse complessive destinate alla liquidazione della
quota del 5 per mille nell'anno 2013 sono quantificate nell'importo
di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di
ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.
((All'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 1,
e' inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o
partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi
registrati dai relativi rendiconti inerenti ai contributi erariali
ricevuti, come certificati all'esito dei controlli previsti
dall'articolo 9, possono essere versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati alle finalita' di cui all'articolo
1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».))
3. Per le finalita' di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.
4. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio
da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n.
147, e' incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013.
5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti
dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013.
6. Ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione
italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.
7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere dal 1° gennaio 2013, il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2013.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 72,8 milioni di
euro per l'anno 2013, con specifica destinazione di 67 milioni di
euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di
cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 102 del 2009.
8. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di
((658 milioni)) di euro per l'anno 2013 ed e' ripartita, con decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalita' di cui
all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come
indicate nell'allegato 3 della medesima legge, con esclusione delle
finalita' gia' oggetto di finanziamento ai sensi del presente
articolo, ((nonche', in via prevalente per l'incremento della
dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, finalizzato al finanziamento dell'assistenza
domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente
non autosufficienti, inclusi i malati di scletosi laterale
amiotrofica)).
9. E' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per l'anno 2012,
per gli interventi connessi alle eccezionali avversita' atmosferiche
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012.
10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede, quanto ad euro
4.012.422, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, quanto ad euro
4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di
cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille del gettito
IRPEF in base alle scelte del contribuente.
((10-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2,
del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, una ulteriore quota non
superiore a 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi
disponibili al termine dell'anno 2011 ed accertate con le procedure
di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, e determinate con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
nell'anno 2012, agli interventi di cui al comma 9 del presente
articolo.))
11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi
al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale((,
ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in
mare,)) in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini
appartenenti ai paesi del Nord Africa, dichiarata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 e
successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012 con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, ((pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e
n. 235 dell'8 ottobre 2011,)) e' autorizzata la spesa massima di
((495 milioni)) di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su apposito
fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, anche al fine di far fronte alle attivita' solutorie di
interventi urgenti gia' posti in essere. Con ordinanze del Capo del
Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' individuato
l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva
competenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministero
dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le somme non
utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ((Al fine di
assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori
stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza
umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria
dell'accoglienza, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati, la cui dotazione e' costituita da 5
milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato
Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.))
12. Con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima della
scadenza del termine di cui al ((comma 11)), ai sensi dell'articolo
5, commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n.
225, si provvedera' a regolare la chiusura dello stato di emergenza
ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero
dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli
interventi concernenti l'afflusso di immigrati sul territorio
nazionale.
((12-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «A far
data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di
approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica
concernente le informazioni necessarie per la determinazione
dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221».
12-ter. Al comma 4 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 201
del 2011 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime
informazioni sono altresi' utilizzate ai fini della semplificazione
degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della
dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche' in sede di controllo sulla
veridicita' dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione».
12-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, al primo periodo la parola: «1.143» e' sostituita dalla
seguente: «1.113», al secondo periodo le parole: «100 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «70 milioni» e, al terzo periodo, le
parole: «50 milioni» dalle seguenti: «90 milioni».
12-quinquies. Per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo 1,
comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di
30 milioni di euro.
12-sexies. Le somme non utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma
1, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
nonche' le residue disponibilita' finanziarie della gestione
liquidatoria dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, di cui
all'articolo 2, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 1° ottobre
1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
1999, n. 453, versate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito
della conclusione della gestione commissariale dell'Azienda medesima,
sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento delle
residuali attivita' di definizione delle pendenze in essere alla data
della cessazione della suddetta gestione.
12-septies. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune di
L'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del
Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio
2009 la stabilita' dell'equilibrio finanziario, anche per garantire
la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
e' assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012,
sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate
conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di
euro 26.000.000 per il comune di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri
comuni e 5.000.000 per la provincia di L'Aquila mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12-octies. In considerazione del permanere dello stato di crisi
nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei
versamenti dei tributi, nonche' dei contributi previdenziali ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, prevista dall'articolo 23,
comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 1°
dicembre 2012.
12-novies. I criteri della riduzione dei contributi ordinari delle
amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura del fondo
finanziario di mobilita' dei segretari comunali e provinciali, di cui
al decreto previsto dall'articolo 7, comma 31-sexies, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed i relativi provvedimenti
attuativi gia' adottati dal Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, trovano applicazione a far
data dal 1° gennaio 2013. Fino alla predetta data continua ad
applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti
locali.
12-decies. Nella massa passiva di cui al documento di accertamento
del debito approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 4 agosto 2010 e con l'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono conservati i
debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui i
relativi contratti siano sostituiti con successive e diverse
operazioni di finanziamento.
12-undecies. Al fine di armonizzare la normativa di settore del
trasporto pubblico regionale e locale con i principi e i criteri
stabiliti dagli articoli 2 e 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in
materia di federalismo fiscale, ed in attuazione dell'articolo 119
della Costituzione, all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: «alle aziende esercenti i
servizi stessi» sono inserite le seguenti: «, determinate secondo il
criterio dei costi standard che dovra' essere osservato dagli enti
affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base
d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle
procedure concorsuali di cui al successivo articolo 18, comma 2,
lettera a)».
12-duodecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, le parole: «Per gli anni 2004-2012» sono sostituite
dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2013». E' ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 2013 il termine di cui al primo periodo del comma
8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 11,
comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola:
«2012», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «2013». Al
fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, e'
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2013 e 2 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12-terdecies. Sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui
all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, senza l'obbligo di
cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della
Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale,
soprattutto al fine di efficientare le attivita' dell'autotrasporto
anche con riferimento al trasporto di merci pericolose, nell'ambito
del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 61-bis
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' UIRNet SpA.
12-quaterdecies. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei
servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie
dell'osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di
mitigazione dei rischi e per attivita' di ricerca scientifica, tutti
i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da
piattaforme satellitari nell'ambito di attivita' finanziate con
risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali
utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni
di tutela della sicurezza nazionale. A tale fine, la catalogazione e
la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati
da tutte le attivita' sostenute da risorse pubbliche e' curata da
ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del
Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza
del Consiglio - Dipartimento della protezione civile, Ministero della
difesa, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
regioni, adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le modalita' per la gestione della piattaforma e per
l'accesso, l'interoperativita' e la condivisione, anche in tempo
reale, dei dati e delle informazioni in essa conservati, e gli
obblighi di comunicazione e disponibilita' dei dati acquisiti da
parte di tutti i soggetti che svolgono tale attivita' con il sostegno
pubblico, anche parziale. Dall'attuazione delle disposizioni del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
12-quiquiesdecies. L'importo massimo delle sanzioni di cui
all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la
competenza ad accertare e sanzionare le quali e' dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente il caso
in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in
settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con
finalita' di tutela del consumatore, affidata ad altra autorita'
munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli
aspetti regolati, e' aumentato a 5.000.000 di euro.
12-sexiesdecies. A seguito della soppressione del Catalogo
nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo
11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica,
altresi', per ogni arma da sparo prodotta, importata o
commercializzata in Italia, la qualita' di arma comune da sparo,
compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente
normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa
europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale
qualita' resa dallo stesso interessato, comprensiva della
documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo
Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i dati relativi
all'attivita' istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12-septiesdecies. Al fine di rendere uniformi e trasparenti le
modalita' di espletamento delle procedure relative al concorso
straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di
assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle
informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una
piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle
predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni e
province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della
piattaforma, che non puo' eccedere il limite di 400.000 euro, e' a
carico del bilancio del Ministero della salute, che vi fara' fronte
con quota parte delle somme di cui alla lettera d) dell'articolo 1,
comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Alla predetta
lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per iniziative
che favoriscano il completamento e il miglioramento della rete di
assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali».
12-duodevicies. All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli
effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie
soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio
topografico o della distanza ai sensi dell'articolo 104 del testo
unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, e successive modificazioni, sia anteriormente, sia
posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n.
362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero
complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della
popolazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo»;
b) al comma 5, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) per l'attivita' svolta dai ricercatori universitari nei
corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche,
sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i
primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni»;
c) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai
seguenti: «A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni
vincitore sara' assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di
preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato
in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori
del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata.
L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale
a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per
l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti
candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata
nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a
concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria.
Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della
sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello
scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente
resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di
concorso, con le modalita' indicate nei precedenti periodi del
presente comma»;
d) al comma 7, primo periodo, le parole: «, di eta' non superiore
ai 40 anni,» sono soppresse;
e) al comma 17, alle parole: «La direzione della farmacia privata»
sono premesse le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta
eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,».
12-undevicies. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, dopo l'articolo
1-bis e' inserito il seguente:
«Art. 1-ter. - 1. Le sedi farmaceutiche di cui all'articolo 1-bis
sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi
urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in
cui sono istituite».))
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