L'occasione per intrattenersi sull'argomento del titolo è offerta dall'art.46 bis della legge di conversione del decreo sviluppo n.83/2012,di cui si attende la pubblicazione in Gazzzetta Ufficiale e l'entrata in viigore delle relative disposizioni modificative ed integrative.
La lettera a) del comma 1 dell'art.46 bis sopra citato dispone che:" 1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, è apportata la seguente modificazione: all'articolo 1, comma 9, lettera h), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
Come si constata la disposizione or ora riportata interviene sull'art.1 ,comma 9 ,lettera h) della legge dii riforma n.92/12 ,che a sua volta ha inserito norme modificative ed integrative, in vigore dal 18.7.2012, sulla disciplina del rapporto di lavoro a termine , di cui al decreto leg.vo n.368/01 .
Infatti tra l'altro:
1) con la lettera b) , all'art.1 ,del citato dec.legvo n.368/01,dopo il comma 1 ,ha inserito il seguente :"
«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento deltotale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita' produttiva»;
2)con la lettera h) ha sostituito il testo del comma 3 dell'art. 5 del decreto leg.vo n.368/01 , nel modo seguente : (le abrogazioni sono in rosso e le aggiunte rimarcate in nere
"3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorninovanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.I contratti collettivi di cui all'art.1, comma 1 bis,possono prevedere ,stabilendone le condizioni,la riduzione dei predetti periodi ,rispettivvamente ,fino a 20 giorni e 30 giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato:dall'avvio di una nuova attivita';dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico ;dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo ;dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva ,ai sensi del precedente periodo,il Ministero del Lavorpo e delle P.S.,decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ,sentite le oo.ss.dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,provvede ad individuare le specifiche condizioni in cui,ai sensi del periodo precedente ,operano le riduzioni ivi previste.
Peraltro, si aggiunge che per effetto della modifica introdotta dalla lettera a) del comma 1 dell'art.46 bis sopra riportata,,dalla data d'entrata in vigore della legge di conversione del decreto sviluppo n.83/12 ,il nuovo testo dell'art.5 ,comma 3 ,del dec.legvo n.368/01 risulta essere il seguente:
"3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, o di novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.I contratti collettivi di cui all'art.1, comma 1 bis,possono prevedere ,stabilendone le condizioni,la riduzione dei predetti periodi ,rispettivvamente ,fino a 20 giorni e 30 giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato:dall'avvio di una nuova attivita';dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico ;dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo ;dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistenteattività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni), e in ogni altro caso previsto dai contratti collettividefinite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni), e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»."
Premesso quanto sopra , si richiama l' attenzione sulla circostanza che nel sopra riportato nuovo testo dell'art.5 comma 3 del decreto legvo n.368/01 , n.83/12,mentre nel secondo periodo si parla di "contratti collettivi di cui all'art.1, comma 1 bis (del dec.legvo n.368/01 novellato dalla lettera b) del comma 9 dell'art.1 della legge 92/12)",nell'ultimo periodo,invece , si legge "in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»."
La constata differente indicazione letterale presente nei testi del secondo e dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art.5 , non manca di favorire incertezze rispetto ai contratti collettivi che possono prevedere ,stabilendone le condizioni,la riduzione per periodi di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, o di novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, rispettivvamente fino a 20 giorni e 30 giorni prima di effettuare una nuova assunzione a termine .
Infatti , qualcuno potrebbe risultare particolarmente interessato a ritenere addirittura che la disposizione dell'ultimo periodo ,in quanto posteriore ,ha effetti abrogativi rispetto a quella del secondo periodo, così da sostenere che ,tra l'altro sarebbe possibile procedere direttamente alla stipula di contratti aziendali , aventi ad oggetto la riduzione dei termini di cui sopra,prescindendo ,quindi,da qualsiasi delega da parte della contrattazione contrattazione nazionale ai livelli decentrati.
Per prevenire una lettura ed applicazione delle disposizioni in questione ,che si rivelerebbe incoerente non solo con la stessa strategia della riforma Fornero ,ma anche con riferimento al contenuto letterale delle norme considerate , si ritiene confacente affermare che in realta' la disposizione dell'ultimo periodo dell'art.5 ,comma 3 ,lungi dal poter essere ritenuta abrogativa di qyualla del secondo periodo ,va letta ed applicata come rafforzativa di quanto prevede il secondo periodo ,riconoscendo di conseguenza soltanto ai contratti collettivi previsti dall'art.1 comma 1 bis del dec.legvo n.368/01 , cioe' "stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale... , in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati",la legittimita' a prevedere , stabilendone le condizioni,la riduzione dei periodi di 60 e 90 giorni ,rispettivvamente fino a 20 e 30 giorni della durata di sospensione prima di una nuova l'assunzione a termine ,ricordando che allo stato le ipotesi consentite sono quelle di seguito indicate:
a) assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato:dall'avvio di una nuova attivita';dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico ;dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo ;dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente;
b) assunzioni per attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni;
c) in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi.
Infine si ricorda la previsione del terzo periodo del piu' volte menzionato comma 3 dell'art.5 del decreto legvo n.368 ,novellato dall'art.9 lettera h9 legge n,92/12 ,secondo cui:" In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva , ...,il Ministero del Lavorpo e delle P.S.,decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione8ossia entro il 18.7.2013) ,sentite le oo.ss.dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,provvede ad individuare le specifiche condizioni in cui,ai sensi del periodo precedente ,operano le riduzioni ivi previste."
Aggiungo che a proposito di contratti collettivi di cui all'art.1 ,comma 1bis del dec,legvo n.368/01 ,detta norma fa riferimento a "
. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale... , in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati",
Pertanto ,concludendo rispetto al tuo quesito ,salva diversa indicazione ministeriale da attendere.ritengo che per coerenza normativa formale e sostenzione che quando si parla dei contratti collettivi indicati nell'ultlmo periodo aggiunto, dall'art.46 bis della legge di conversione del decreto sviluppo, al comma 3 dell'art.5 del dec.legvo n.368/01,necessariamente occorre riportarsi ai contratti collettivi citati dall'art.1 comma 1 bis dello stesso decretpo legislativo n.368/012 ,vale a dire quelli " stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale... , in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati"
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