Di seguito alla    circolare n. 168 del 30.12.2011  cponcernente le controversie in materia di invalidità civile, di cui alla circ. n. 103 del 30.07.2012,l'Inps ha diramato il sottostante messaggio   31 luglio 2012, n. 12756 in ordine all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio , ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio, quale condizione di procedibilità della domanda ai fini del riconoscimento in giudizio dei diritti in materia di invalidità a decorrere dal 1^ gennaio 2012.

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Il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011 n. 111, ha novellato l'art. 445 bis del codice di procedura civile in materia di invalidità, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e in materia di invalidità ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 222 del 12.06.1984, stabilendo all'articolo 38 comma 1 lettera b) n. 1 l'obbligatorietà dell'Accertamento Tecnico Preventivo di cui sopra  si è fatto cenno

La D.C., con circolare n. 168 del 30.12.2011, ha illustrato gli aspetti salienti della normativa fornendo le prime indicazioni applicative.

Nel richiamare integralmente il contenuto della citata circolare, si impartiscono alcune linee guida, concordate con il Coordinatore dell'Avvocatura regionale, per la puntuale ed uniforme applicazione delle citate disposizioni su tutto il territorio regionale.

1.I Direttori Provinciali avranno cura di coordinare interamente l'attività ed il flusso di comunicazione tra i diversi attori coinvolti, adottando tutti i necessari provvedimenti per garantire la presenza di un rappresentante del'INPS in tutte le fasi di cui si compone l' ATPO.

Pertanto, i Direttori Provinciali, d'intesa con i Coordinatori distrettuali ed i Responsabili dei Centri Medico-Legali, potranno intraprendere idonee iniziative con i Presidenti dei Tribunali e i Direttori degli Uffici Giudiziari che prevedano:

a)al fine di garantire la presenza del medico CTP alle operazioni peritali, la possibilità che lo svolgimento delle stesse possa avvenire in appositi locali messi a disposizione dai Tribunali o presso i Centri Medico-Legali o presso i Distretti Sanitari (c.d. "accentramento peritale").

b) l'utilizzo della PEC o casella di posta elettronica dedicata per una maggiore fluidità delle informazioni che rappresenta la precondizione per un costante monitoraggio delle comunicazioni relative all'inizio delle operazioni peritali da parte dei medici CTU e per l'invio della bozza dell'elaborato peritale nonché della perizia definitiva, come espressamente richiamato dalla D.C. con la circolare n. 132 dell' 11.10.2011.

c) che i decreti di omologa emessi dai vari Giudici al termine del procedimento di ATPO contengano tutti gli elementi necessari per una celere esecuzione della prestazione.

2. Nell' ipotesi di decreti di omologa sfavorevoli all' Istituto, previe le necessarie verifiche a cura dei funzionari addetti alla difesa in giudizio, da cui si rilevi la mancata presenza del medico CTP alle operazioni peritali, il Responsabile medico-legale provvederà alle necessarie valutazioni sanitarie al fine di consentire all'Avvocatura distrettuale di proporre ricorso nei termini di legge.

I Responsabili del flusso "Gestione Ricorsi Amministrativi e Invalidità civile" vigileranno sul buon andamento dell'attività.

3.Nel richiamare la centralità della funzione medico-legale già dall' atto introduttivo dell' ATPO, al fine di assicurare un'efficace e coordinata azione dei medici legali nelle fasi cruciali delle operazioni peritali, per una valida tutela dei diritti dell' Istituto nelle cause giudiziarie, concordate con il Coordinatore Medico-Legale regionale, si forniscono alcune linee operative:

a) il Dirigente medico dell'UOC/UOS di Sede, dovrà, a suo insindacabile giudizio, valutare sin dall' atto introduttivo del giudizio di ATP e almeno prima dei 10 gg fissati per la costituzione in giudizio, se sussistano elementi che giustifichino la riforma d' ufficio dell 'accertamento medico legale oggetto di impugnazione. Nei casi di controversie in materia assistenziale, ove ritenga di agire in autotutela, dovrà preventivamente inviare tutti gli atti per la valutazione medico-legale al Presidente della CMS o ai Vice-Presidenti della stessa, attraverso la casella di posta elettronica della CMS, allegando richiesta motivata e parere di merito.

In caso di parere favorevole della CMS, l' attivazione dei poteri di autotutela consentirebbe, infatti, di evitare il prosieguo del contenzioso e di realizzare risparmi di spesa pubblica quali le spese di CTU e le spese e competenze legali.

b)ove ritenga di non dover avviare la sopra descritta procedura di autotutela, il Dirigente medico provvederà alla designazione del medico incaricato della partecipazione alle operazioni peritali, in quanto attività indispensabile per garantire un'efficace difesa dell' Istituto.

Il CTP designato avrà cura di esprimere tempestivamente sia le proprie osservazioni su tutte le bozze di relazione peritale inviategli dai vari CTU nominati nei singoli giudizi sia le contestazioni necessarie ai fini del deposito della dichiarazione di dissenso sull'ATP, atto propedeutico all'incardinazione del giudizio di merito da parte degli Avvocati dell'Istituto.

c)si sottolinea, infine, la necessità che di tutte le attività compiute dai medici CTP sia fornita informativa mediante il costante aggiornamento della procedura Cogisan, anche attraverso l'allegazione di tutta la documentazione medica oggetto dell'ATP (bozza della relazione peritale, controdeduzioni mediche, perizia definitiva).

Si evidenzia che il funzionamento dell'intero flusso procedurale sarà oggetto di costante monitoraggio da parte di questa Direzione cui la circolare n. 168 del 30.12.2011 attribuisce il compito di garantire e coordinare la puntuale applicazione della stessa su tutto il territorio di competenza, al fine di apportare quegli eventuali interventi correttivi che possano incrementare la funzionalità e l'efficacia dell'intero sistema.

Si invitano i Direttori in indirizzo a comunicare a questa Direzione Regionale tutte le iniziative intraprese in merito alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1. come anche le problematiche che dovessero riscontrarsi in itinere scrivendo alle caselle di posta elettronica annamaria.fedele@inps.it e rossana.ippolito@inps.it.

A tal riguardo, si forniscono nel file allegato istruzioni operative relative all'intero flusso di processo riguardanti l'Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio che potrà essere oggetto di valutazione per apposito Ordine di Servizio.

Si fa presente, inoltre, che la problematica sarà ulteriormente approfondita attraverso specifico corso di formazione e informazione che si terrà entro il prossimo mese di settembre.

Da ultimo, la D.C. con circolare n. 103 del 30.07.2012 ha emanato ulteriori disposizioni organizzative e criteri generali sulla base dei quali procedere alla gestione del contenzioso giudiziario di II grado in materia di invalidità civile, in virtù del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con legge n. 35 del 4 aprile 2012, che ha stabilito che nelle controversie in materia di invalidità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, l'INPS è rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti "con esclusione del giudizio di cassazione".

Quindi all'Istituto è riconosciuta la facoltà di affidare ai funzionari amministrativi la propria rappresentanza e difesa legale nel contenzioso in materia di invalidità civile, con esclusione del giudizio di cassazione. L'esercizio di tale opzione gestionale deve rispondere necessariamente a concrete esigenze operative di decongestionamento degli uffici legali, attraverso l'affidamento delle relative attività di minore complessità a risorse opportunamente individuate e formate.

Pertanto, questa Direzione Regionale, nell'ambito della responsabilità complessiva della gestione, sulla base dei carichi di lavoro gravanti sugli Uffici, sentito il Coordinatore distrettuale con funzioni di coordinamento regionale, individuerà con proprie determinazioni le strutture territoriali sedi di Corte d'Appello presso le quali verrà attuata l'opzione organizzativa e operativa secondo le modalità definite nella succitata circolare.

Allegato

In ottemperanza a quanto disposto dalla D.C. con le circolari n. 132 dell'11.10.2011 e n. 168 del 30.12.2011, che si richiamano integralmente, si evidenziano le seguenti istruzioni operative:

1) Il flusso "gestione ricorsi amministrativi e invalidità civile" per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e ed il flusso "supporto area legale" per le controversie in materia di invalidità ordinaria, dovranno provvedere:

- alla protocollazione e acquisizione, rispettivamente, in SISCO ATPO IC e ATPO CO del ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo;

- nelle more dell'implementazione della funzione di aggiornamento automatico dal COGISAN al SISCO, alla verifica in COGISAN dell'avvenuta attivazione della procedura di autotutela e, in tale ipotesi, alla stampa dalla apposita sezione del documento attestante la conclusione di tale fase ed all'inserimento dello stesso nel fascicolo d'ufficio;

- alla obbligatoria costituzione in giudizio almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza;

- all'aggiornamento del ruolo di udienza mediante inserimento nel SISCO delle date di rinvio stabilite dal Giudice;

- all'inserimento in SISCO del nominativo del Consulente Tecnico d'Ufficio e, ricevuta la comunicazione dell' avvio delle operazioni peritali, della data di inizio delle stesse;

- ricevuta la notifica del deposito della consulenza tecnica definitiva, al ritiro sollecito di copia della stessa;

- all'inserimento in SISCO dell'esito della relazione definitiva nonché della data del decreto di fissazione del termine per la dichiarazione di dissenso, della data della sua comunicazione e del termine concesso per la contestazione.

- nelle more dell'implementazione della funzione di aggiornamento automatico tra il SISCO e il COGISAN, all'invio, tramite SISCOM e, ove non possibile, tramite posta elettronica, di comunicazione di avvenuto deposito della perizia definitiva al medico CTP nominato.

- alla consegna in plico chiuso della perizia definitiva, tramite il Responsabile del flusso "gestione ricorsi amministrativi", al Responsabile del Centro Medico-Legale affinché lo stesso provveda a consegnarla al CTP nominato.

2) Il Dirigente medico dell'Ufficio Sanitario di sede, dovrà a suo insindacabile giudizio:

- valutare sin dall'atto introduttivo del giudizio di ATP e prima dei 10 gg fissati per la costituzione in giudizio, se sussistano elementi che giustifichino la riforma d'ufficio dell'accertamento medico legale oggetto di impugnazione.

- ove tale valutazione dia esito positivo, il relativo provvedimento di autotutela è demandato, in conformità alle prescrizioni della circolare n. 132 dell' 11.10.2011, al flusso "gestione ricorsi amministrativi".

- ove tale valutazione sia negativa e ritenga necessario l'esperimento dell'ATP, provvederà immediatamente alla designazione del medico incaricato della partecipazione alle operazioni peritali attraverso l'inserimento del nominativo nella procedura COGISAN.

L'acquisizione della data di inizio delle operazioni peritali nel SISCO a cura del funzionario consente la visualizzazione della stessa nella procedura COGISAN - Sadenziario - da parte del Dirigente medico e, in tal modo, la nomina del medico CTP.

Il medico così nominato, a sua volta, dovrà:

- partecipare alle visite peritali che gli sono state assegnate;

- curare che il CTU rediga, contestualmente alla visita, verbale sottoscritto dai rappresentanti delle parti e acquisirne copia;

- aggiornare la procedura COGISAN con l'indicazione della sua partecipazione alla visita;

- esprimere le proprie osservazioni in merito a tutte le bozze di relazione inviate dal CTU, provvedendo, in caso di disaccordo rispetto alle conclusioni delle stesse, ad inviare, direttamente al CTU designato, le proprie controdeduzioni entro il termine fissato dal Giudice; tutta questa attività nonché l'eventuale documentazione prodotta dovrà essere registrata/allegata nella procedura COGISAN;

- allorquando il CTU non abbia tenuto conto delle predette osservazioni nella redazione della relazione conclusiva o quando, pur tenendone conto, non le abbia fatte proprie, il CTP, ricevuta comunicazione del deposito della perizia definitiva, dovrà provvedere alla tempestiva e motivata formulazione del parere ai fini della dichiarazione di dissenso dall'accertamento del CTU e alla comunicazione tramite email, entro 5 giorni prima della scadenza fissata dal Giudice, al difensore dell'Istituto costituito e al Responsabile della "gestione ricorsi amministrativi" della volontà di contestare il giudizio medico espresso dal CTU.

3) In tale fattispecie il flusso "gestione ricorsi amministrativi" ed il flusso "supporto area legale", per le rispettive competenze, provvederanno:

- al deposito della dichiarazione di dissenso presso la competente cancelleria entro il termine stabilito dal Giudice nel decreto di conclusione delle operazioni peritali e all'aggiornamento della sezione "definizione" del SISCO-ATPO;

- alla tempestiva trasmissione degli atti, inclusa la dichiarazione di dissenso munita della data di deposito, all'Ufficio Legale, al fine di consentire, nei termini prescritti, il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di merito. Si chiarisce che in tutte le ipotesi di presentazione della dichiarazione di dissenso, nel SISCO CO, al menù "Agenda"- "Riepilogo/Scadenze", sarà possibile visualizzare i fascicoli da acquisire in CO.

4) Qualora l'accertamento tecnico definitivo non dovesse essere oggetto di contestazione, il flusso "gestione ricorsi amministrativi" ed il flusso "supporto area legale" provvederanno:

- all'inserimento in SISCO del decreto di omologazione della perizia notificato all'Istituto;

- all'eventuale pagamento delle spese di CTU e legali;

- alla trasmissione, a mezzo SISCOM, all' Agenzia territorialmente competente all'erogazione della prestazione e/o alla Linea di prodotto di Sede, del decreto di omologazione.

Si evidenzia che l'Agenzia e/o la Linea di prodotto, verificati i necessari requisiti socio economici, procederà:

a) Nell'ipotesi di sussistenza dei requisiti amministrativi, alla tempestiva liquidazione della prestazione e all'aggiornamento della procedura SISCO con la comunicazione della predetta liquidazione, al fine di ottemperare al termine dei 120 gg. previsti dalla legge;

b) Ove non sussistano i requisiti amministrativi, sarà cura del funzionario preposto annotare in procedura l'insussistenza dei requisiti amministrativi.

In quest'ultima fattispecie, sarà comunque necessario dare comunicazione all'avvocato di controparte e alla parte stessa dei motivi ostativi alla liquidazione.

In merito alla verifica dei requisiti amministrativi, si richiama l'attenzione e la responsabilità degli operatori sulla circostanza che il decreto di omologazione costituisce l'atto terminale di un procedimento avente ad oggetto la mera sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'erogazione delle prestazioni.

Pertanto, diventa obbligatorio che ciascun liquidatore verifichi, preliminarmente, la sussistenza dei requisiti amministrativi legittimanti l'erogazione della prestazione.