Si segnala la sottostante circolare del Ministero del Lavoro  31 luglio 2012, n. 19,che in riferimento al  Decreto interministeriale 1° giugno 2012 ,fornisce istruzioni circa la  costituzione  delle Commissioni per l'esame delle istanze  di accesso ai benefìci di cui all'art. 24, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 -, precisando  le corrispondente fasi e modalità operative -,nonche lo schema di ISTANZA dei lavoratori cd. salvaguardati.

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E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 171 del 24 luglio 2012 il Decreto interministeriale adottato il 1° giugno 2012 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 24, commi 14 e 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante, "Disposizioni urgenti per la crescila, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, (cd. Decreto " Salva Italia").

In particolare, l'art. 2 del citato decreto interministeriale prevede le condizioni necessarie affinché i lavoratori interessati - per i quali continuano a trovare applicazione i requisiti di accesso al trattamento pensionistico ed il regime vigente alla data di entrata in vigore del decreto "Salva Italia" - possano accedere ai benefici di cui all'art. 24, comma 14, del D.L. n. 201/2011.

Il Decreto interministeriale in parola stabilisce:

- che le ISTANZE dei soggetti di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 2 ("lavoratori esonerati" e "genitori di disabili" di cui, rispettivamente alla lettere e) ed e-bis) del comma 14, dell'art. 24 del citato D.L. n. 201/2011) devono essere presentate, per il successivo esame, alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza degli istanti.

- che i soggetti di cui alle lettere g) ed h) del medesimo art. 2 (lavoratori cessati ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, del D.L. n. 216/2011- cd. Milleproroghe - convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14/2012 ) devono presentare le richieste di accesso al beneficio secondo le modalità previste dal comma 4 del successivo art. 4. In particolare:

-- l'ISTANZA dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c. deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale gli accordi sono stati sottoscritti;

-- l'IISTANZA, negli altri casi deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in funzione del luogo di residenza del lavoratore cessato.

- l'istituzione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, presso le Direzioni territoriali del lavoro, di apposite Commissioni con il compito di esaminare le ISTANZE di concessione del beneficio - da presentarsi tassativamente entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso Decreto in Gazzetta Ufficiale, e pertanto entro e non oltre il 21 novembre 2012.

Le citate Commissioni, in attuazione del comma 7 dell'art. 4 del D.I., sono composte:

- da due funzionari della DTL, di cui uno con funzioni di Presidente;

- da un funzionario dell'INPS, designato dal Direttore provinciale dello stesso Istituto.

Ciò premesso, per favorire la più celere attuazione del Decreto interministeriale, anche in considerazione della rilevanza sociale delle situazioni tutelate, codesti Uffici attiveranno, con la massima urgenza, le citate Commissioni, assumendo le determinazioni necessarie, anche d'intesa con i Direttori provinciali delle rispettive sedi territoriali dell'INPS per l'acquisizione delle designazioni ai fini della costituzione della Commissione medesima.

Ciascun dirigente responsabile delle singole DTL di questo Ministero avrà cura di:

- inviare il provvedimento di istituzione delle citate Commissioni allo Scrivente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dgrisorseumane@jmailcert.lavoro.gov.it;

- trasmettere, inoltre, entro il 15 settembre p.v. un primo report delle ISTANZE pervenute fino a tale data, distinte per tipologie di lavoratori che richiedono di accedere ai benefici in parola, sempre all'indirizzo PEC sopra richiamato; il report dovrà essere aggiornato ed inviato, secondo le modalità sopra descritte, con cadenza quindicinale.

Inoltre, tenuto conto che le ISTANZE presentate dai lavoratori potranno pervenire alla posta elettronica certificata di codesti Uffici o all'indirizzo e-mail appositamente dedicato o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R, i Direttori delle Direzioni territoriali del lavoro dovranno comunicare, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, il nominativo del responsabile del procedimento per la ricezione delle ISTANZE medesime.

Le Direzioni regionali del lavoro assicureranno il necessario coordinamento di livello territoriale.

Si rappresenta che la puntuale realizzazione dell'attività richiesta incide sulla valutazione della performance, con particolare riferimento ai comportamenti organizzativi.

Nel confidare nella consueta collaborazione ed al fine di consentire l'uniformità dei procedimenti, che il Decreto interministeriale in parola attribuisce a codeste DTL, si trasmettono in allegato le  "fasi e le modalità operative" connesse al procedimento di attuazione delle disposizioni di cui trattasi, unitamente alla seguente modulistica:

- "ISTANZA di ammissione ai benefici";

- "dichiarazione sostitutiva di certificazione ";

- "decisione di accoglimento della Commissione";

- "decisione di non accoglimento della Commissione ";

- "elenco degli indirizzi e-mail specificatamente dedicati alla ricezione delle ISTANZE".

Fermo restando quanto sopra, i dirigenti ed il personale delle aree funzionali delle Direzioni territoriali del lavoro, già nell'immediato, devono assicurare ogni necessario supporto, informazione, chiarimento, utile a facilitare l'utenza ai fini della tempestiva ed agevole attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto interministeriale in argomento.

La presente Circolare, redatta sulla base delle indicazioni del Segretariato generale e delle intese intercorse con la Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, nonché con l'INPS, è pubblicata sul sito internet e sulla intranet del Ministero.

La relativa modulistica e il modello di ISTANZA sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it in formato pdf, ed altresì sul sito istituzionale dell'INPS.

FASI E MODALITÀ OPERATIVE

Avvio del procedimento

I soggetti che possono accedere al beneficio ai sensi delle lettere e), f), g), h), dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale 1 giugno 2012, devono produrre ISTANZA alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, individuata secondo i criteri di seguito indicati, nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo Decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Modalità di trasmissione

Le ISTANZE potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all'indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (per esempio: DPL.Roma@mailcert.lavoro.aov.it ) o all'indirizzo di posta elettronica dedicata (per esempio: DTLRm.salvaguardati(q).lavoro.gov.it ) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

Presentazione dell'ISTANZA

L'ISTANZA di accesso ai benefici di cui all'art. 24, comma 14, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell'azienda presso la quale ha prestato l'ultimo servizio e l'esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l'accesso ai benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità.

I soggetti di cui alla lettera e) dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale, unitamente all'lSTANZA, dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di esonero, con indicazione del periodo dello stesso e degli estremi dell'atto ai fini del reperimento del medesimo da parte della DTL competente.

I soggetti di cui alla lettera f) dell'art. 2, comma 1 del Decreto in parola, unitamente all'lSTANZA dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di congedo con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo. I soggetti di cui alla lettera g) dell'art. 2, comma 1, del citato Decreto, unitamente all'lSTANZA dovranno produrre copia dell'accordo individuale (fatta salva la possibilità di richiesta alle OO.SS. o all'amministrazione presso cui è stato ratificato l'accordo) che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, sottoscritto anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa. I soggetti di cui alla lettera h) dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale, unitamente all'lSTANZA, dovranno indicare gli accordi collettivi di incentivo all'esodo che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.

I lavoratori di cui alle lettere g) ed h), del comma 1, art. 2 del Decreto interministeriale 1 giugno 2012 conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative e regolamentari, come previsto dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto interministeriale.

Nelle ISTANZE i lavoratori dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall'INPS , come previsto dall' art. 24, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dall'art. 6 del Decreto interministeriale 1 giugno 2012.

Criteri di individuazione delle DTL competenti a ricevere le ISTANZE

Le DTL competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in base ai seguenti criteri:

- Residenza dei lavoratori, nelle ipotesi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale 1 giugno 2012;

- DTL innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi, nelle ipotesi di cui alla lettera g) dell'art. 2, comma 1, del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012;

- Residenza del lavoratore cessato nell'ipotesi di cui alla lettera h) dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale 1 giugno 2012.

Commissioni per l'esame delle ISTANZE

Ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del decreto interministeriale 1 giugno 2012, vengono istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti a ricevere le ISTANZE previste dal medesimo art. 4, specifiche Commissioni con il compito di esaminare le ISTANZE pervenute e rilasciare le decisioni di accoglimento o di diniego.

- Il Dirigente della DTL istituisce, con proprio decreto, la Commissione, nominando, per quanto attiene alla composizione, due funzionari della DTL ed un funzionario dell' INPS designato dal Direttore provinciale della sede dell'Istituto.

- Le funzioni di Presidente della Commissione saranno assolte da uno dei due membri designati dalla DTL.

- La Commissione, validamente costituita ed insediata, definirà la calendarizzazione delle sedute, tenuto conto dell'entità e del flusso delle ISTANZE.

- Il Presidente provvederà a convocare i componenti della Commissione, trasmettendo agli stessi l'elenco delle ISTANZE da esaminare.

- In fase istruttoria, la Commissione procederà al controllo dei requisiti formali e sostanziali dell'ISTANZA, verificando l'idoneità della documentazione prodotta a corredo della stessa e provvedendo al riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione.

- Le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle ISTANZE (21 novembre 2012);

- Le decisioni nell'ipotesi di non accoglimento dell'ISTANZA dovranno riportare idonea motivazione;

- L'esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell'INPS, anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.

- In caso di rigetto, la decretazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'istante di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

- Il soggetto destinatario del provvedimento di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa, proponendo ISTANZA di riesame innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'ISTANZA, ovvero apposita impugnativa ai competenti organi di Giustizia amministrativa.

Allegato

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Decreto interministeriale 1° giugno 2012 - Costituzione Commissioni per l'esame delle ISTANZE di accesso ai benefìci di cui all'art. 24, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Fasi e modalità operative - Schema di ISTANZA dei lavoratori cd. salvaguardati.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 171 del 24 luglio 2012 il Decreto interministeriale adottato il 1° giugno 2012 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 24, commi 14 e 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante, "Disposizioni urgenti per la crescila, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, (cd. Decreto " Salva Italia").

In particolare, l'art. 2 del citato decreto interministeriale prevede le condizioni necessarie affinché i lavoratori interessati - per i quali continuano a trovare applicazione i requisiti di accesso al trattamento pensionistico ed il regime vigente alla data di entrata in vigore del decreto "Salva Italia" - possano accedere ai benefici di cui all'art. 24, comma 14, del D.L. n. 201/2011.

Il Decreto interministeriale in parola stabilisce:

- che le ISTANZE dei soggetti di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 2 ("lavoratori esonerati" e "genitori di disabili" di cui, rispettivamente alla lettere e) ed e-bis) del comma 14, dell'art. 24 del citato D.L. n. 201/2011) devono essere presentate, per il successivo esame, alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza degli istanti.

- che i soggetti di cui alle lettere g) ed h) del medesimo art. 2 (lavoratori cessati ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, del D.L. n. 216/2011- cd. Milleproroghe - convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14/2012 ) devono presentare le richieste di accesso al beneficio secondo le modalità previste dal comma 4 del successivo art. 4. In particolare:

-- l'ISTANZA dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c. deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale gli accordi sono stati sottoscritti;

-- l'IISTANZA, negli altri casi deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in funzione del luogo di residenza del lavoratore cessato.

- l'istituzione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, presso le Direzioni territoriali del lavoro, di apposite Commissioni con il compito di esaminare le ISTANZE di concessione del beneficio - da presentarsi tassativamente entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso Decreto in Gazzetta Ufficiale, e pertanto entro e non oltre il 21 novembre 2012.

Le citate Commissioni, in attuazione del comma 7 dell'art. 4 del D.I., sono composte:

- da due funzionari della DTL, di cui uno con funzioni di Presidente;

- da un funzionario dell'INPS, designato dal Direttore provinciale dello stesso Istituto.

Ciò premesso, per favorire la più celere attuazione del Decreto interministeriale, anche in considerazione della rilevanza sociale delle situazioni tutelate, codesti Uffici attiveranno, con la massima urgenza, le citate Commissioni, assumendo le determinazioni necessarie, anche d'intesa con i Direttori provinciali delle rispettive sedi territoriali dell'INPS per l'acquisizione delle designazioni ai fini della costituzione della Commissione medesima.

Ciascun dirigente responsabile delle singole DTL di questo Ministero avrà cura di:

- inviare il provvedimento di istituzione delle citate Commissioni allo Scrivente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dgrisorseumane@jmailcert.lavoro.gov.it;

- trasmettere, inoltre, entro il 15 settembre p.v. un primo report delle ISTANZE pervenute fino a tale data, distinte per tipologie di lavoratori che richiedono di accedere ai benefici in parola, sempre all'indirizzo PEC sopra richiamato; il report dovrà essere aggiornato ed inviato, secondo le modalità sopra descritte, con cadenza quindicinale.

Inoltre, tenuto conto che le ISTANZE presentate dai lavoratori potranno pervenire alla posta elettronica certificata di codesti Uffici o all'indirizzo e-mail appositamente dedicato o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R, i Direttori delle Direzioni territoriali del lavoro dovranno comunicare, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, il nominativo del responsabile del procedimento per la ricezione delle ISTANZE medesime.

Le Direzioni regionali del lavoro assicureranno il necessario coordinamento di livello territoriale.

Si rappresenta che la puntuale realizzazione dell'attività richiesta incide sulla valutazione della performance, con particolare riferimento ai comportamenti organizzativi.

Nel confidare nella consueta collaborazione ed al fine di consentire l'uniformità dei procedimenti, che il Decreto interministeriale in parola attribuisce a codeste DTL, si trasmettono in allegato le  "fasi e le modalità operative" connesse al procedimento di attuazione delle disposizioni di cui trattasi, unitamente alla seguente modulistica:

- "ISTANZA di ammissione ai benefici";

- "dichiarazione sostitutiva di certificazione ";

- "decisione di accoglimento della Commissione";

- "decisione di non accoglimento della Commissione ";

- "elenco degli indirizzi e-mail specificatamente dedicati alla ricezione delle ISTANZE".

Fermo restando quanto sopra, i dirigenti ed il personale delle aree funzionali delle Direzioni territoriali del lavoro, già nell'immediato, devono assicurare ogni necessario supporto, informazione, chiarimento, utile a facilitare l'utenza ai fini della tempestiva ed agevole attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto interministeriale in argomento.

La presente Circolare, redatta sulla base delle indicazioni del Segretariato generale e delle intese intercorse con la Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, nonché con l'INPS, è pubblicata sul sito internet e sulla intranet del Ministero.

La relativa modulistica e il modello di ISTANZA sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it in formato pdf, ed altresì sul sito istituzionale dell'INPS.

FASI E MODALITÀ OPERATIVE

Avvio del procedimento

I soggetti che possono accedere al beneficio ai sensi delle lettere e), f), g), h), dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale 1 giugno 2012, devono produrre ISTANZA alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, individuata secondo i criteri di seguito indicati, nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo Decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Modalità di trasmissione

Le ISTANZE potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all'indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (per esempio: DPL.Roma@mailcert.lavoro.aov.it ) o all'indirizzo di posta elettronica dedicata (per esempio: DTLRm.salvaguardati(q).lavoro.gov.it ) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

Presentazione dell'ISTANZA

L'ISTANZA di accesso ai benefici di cui all'art. 24, comma 14, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell'azienda presso la quale ha prestato l'ultimo servizio e l'esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l'accesso ai benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità.

I soggetti di cui alla lettera e) dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale, unitamente all'lSTANZA, dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di esonero, con indicazione del periodo dello stesso e degli estremi dell'atto ai fini del reperimento del medesimo da parte della DTL competente.

I soggetti di cui alla lettera f) dell'art. 2, comma 1 del Decreto in parola, unitamente all'lSTANZA dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di congedo con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo. I soggetti di cui alla lettera g) dell'art. 2, comma 1, del citato Decreto, unitamente all'lSTANZA dovranno produrre copia dell'accordo individuale (fatta salva la possibilità di richiesta alle OO.SS. o all'amministrazione presso cui è stato ratificato l'accordo) che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, sottoscritto anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa. I soggetti di cui alla lettera h) dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale, unitamente all'lSTANZA, dovranno indicare gli accordi collettivi di incentivo all'esodo che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.

I lavoratori di cui alle lettere g) ed h), del comma 1, art. 2 del Decreto interministeriale 1 giugno 2012 conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative e regolamentari, come previsto dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto interministeriale.

Nelle ISTANZE i lavoratori dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall'INPS , come previsto dall' art. 24, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dall'art. 6 del Decreto interministeriale 1 giugno 2012.

Criteri di individuazione delle DTL competenti a ricevere le ISTANZE

Le DTL competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in base ai seguenti criteri:

- Residenza dei lavoratori, nelle ipotesi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale 1 giugno 2012;

- DTL innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi, nelle ipotesi di cui alla lettera g) dell'art. 2, comma 1, del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012;

- Residenza del lavoratore cessato nell'ipotesi di cui alla lettera h) dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale 1 giugno 2012.

Commissioni per l'esame delle ISTANZE

Ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del decreto interministeriale 1 giugno 2012, vengono istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti a ricevere le ISTANZE previste dal medesimo art. 4, specifiche Commissioni con il compito di esaminare le ISTANZE pervenute e rilasciare le decisioni di accoglimento o di diniego.

- Il Dirigente della DTL istituisce, con proprio decreto, la Commissione, nominando, per quanto attiene alla composizione, due funzionari della DTL ed un funzionario dell' INPS designato dal Direttore provinciale della sede dell'Istituto.

- Le funzioni di Presidente della Commissione saranno assolte da uno dei due membri designati dalla DTL.

- La Commissione, validamente costituita ed insediata, definirà la calendarizzazione delle sedute, tenuto conto dell'entità e del flusso delle ISTANZE.

- Il Presidente provvederà a convocare i componenti della Commissione, trasmettendo agli stessi l'elenco delle ISTANZE da esaminare.

- In fase istruttoria, la Commissione procederà al controllo dei requisiti formali e sostanziali dell'ISTANZA, verificando l'idoneità della documentazione prodotta a corredo della stessa e provvedendo al riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione.

- Le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle ISTANZE (21 novembre 2012);

- Le decisioni nell'ipotesi di non accoglimento dell'ISTANZA dovranno riportare idonea motivazione;

- L'esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell'INPS, anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.

- In caso di rigetto, la decretazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'istante di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

- Il soggetto destinatario del provvedimento di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa, proponendo ISTANZA di riesame innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'ISTANZA, ovvero apposita impugnativa ai competenti organi di Giustizia amministrativa.

Allegato