La legge di conversione del decreto sviluppo (decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, contenente "misure urgenti per la crescita"), tra l'altro, ha apportato modifiche alla legge n.92/2012 ,relativa alla riforma del lavoro e degli ammortizzatori sociali .
Evidenziato che le citate modifiche sono contenute nell'art.46 bis del richiamato provvedimento legislativo ,di seguito si fa espposizione delle stesse..
1.Modifica disciplina lavoro a termine dec.legvo n.368/01
Tra gli istituti su cui è intervenuto l'art.1 ,comma 9 , della legge 92/2012 con disposizioni modificative ed integrative, in vigore dal 18.7.2012, c'è il rapporto di lavoro a termine , di cui al decreto leg.vo n.368/01 .
Infatti,il citato comma 9 , ha riformulato il testo del comma 3 dell'art. 5 del decreto leg.vo n.368/01 , nel modo seguente :
"3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.I contratti collettivi di cui all'art.1, comma 1 bis,possono prevedere ,stabilendone le condizioni,la riduzione dei predetti periodi ,rispettivvamente ,fino a 20 giorni e 30 giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato:dall'avvio di una nuova attivita';dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico ;dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo ;dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva ,ai sensi del precedente periodo,il Ministero del Lavorpo e delle P.S.,decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ,sentite le oo.ss.dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,provvede ad individuare le specifiche condizioni in cui,ai sensi del periodo precedente ,operano le riduzioni ivi previste.
La lettera a) del comma 1 dell'art.46 bis della legge di conversione del decreto sviluppo dispone che:" 1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, è apportata la seguente modificazione: all'articolo 1, comma 9, lettera h), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
Pertanto ,per effetto di tale modifica ,dalla data d'entrata in vigore della legge di conversione in esame ,il nuovo testo dell'art.5 ,comma 3 ,del dec.legvo n.368/01 risulta essere il seguente:
"3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, o di novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.I contratti collettivi di cui all'art.1, comma 1 bis,possono prevedere ,stabilendone le condizioni,la riduzione dei predetti periodi ,rispettivvamente ,fino a 20 giorni e 30 giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato:dall'avvio di una nuova attivita';dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico ;dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo ;dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva ,ai sensi del precedente periodo,il Ministero del Lavorpo e delle P.S.,decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ,sentite le oo.ss.dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,provvede ad individuare le specifiche condizioni in cui,ai sensi del periodo precedente ,operano le riduzioni ivi previste.I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter (attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni), e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»."
In pratica ,a seguito dell'intervento modificativo evidenziato , dalla data d'entrata in vigore della legge di conversione del decreto sviluppo, risulta stabilito che:
a) di regola ,qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1 del dec.legvo 368/01, entro un periodo di 60 giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, o di 90 giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato;
b) i predetti periodi di 60 e 90 sono ridotti rispettivamente a 20 e 30 giorni nei casi seguenti:
1) assunzione a termine che avviene nell'ambito di un processo organizzativo determinato:dall'avvio di una nuova attivita';dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico ;dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo ;dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.
2) assunzione a termine che avviene per le attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni;
3) assunzione relativa ad ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Infine, resta stabilito che in mancanza di un intervento della contrattazione collettiva per i casi di riduzione dei termini previsti dal precedente n.1) , ,il Ministero del Lavoro e delle P.S., entro il 18.7.2013, sentite le oo.ss.dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,provvede ad individuare le specifiche condizioni in cui operano le riduzioni previste.
2.Modifica relativa al lavoro in soministrazione a tempo indeterminato -dec.legvo n.276/03
Dopo le variazioni apportate ,con effetto dal 18.7.2012, dal comma 10 dell'art.1 della legge n.92/12,, la disciplina del lavoro in somministrazione di cui al dec.legvo n.276/03 registra una nuova modifica ad opera dell'art.46 bis della legge di conversione del decreto sviluppo.
Infatti ,il comma 1, lettera b),del citato provvedimento legislativo prevede che all'articolo 1 della legge n.92/12,dopo il comma 17 è inserito il seguente:
«17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, dopo la lettera i bis) è aggiunta la seguente:"i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato"»
Vale a dire che ,a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decretpo sviluppo in esame, la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato viene ammessa in tutti i settori produttivi nel caso di utilizzo da parte del somministratore di lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
3.Modifiche altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo -dec.legvo n.276/03
L'argomento di cui al titolo risulta trattato dall'art.1, comma 26, della legge n.92/12,che nel testo decreto leg.vo n.276/03,dopo l'art.69 , ha aggiunto l'art.69 bis ,che al comma 1 recita :
«Art. 69-bis. – (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo) –
1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Premesso quanto sopra ,si segnala che l'art.46 bis della legge di conversione del decreto sviluppo, nella lettera c) del comma 1 apporta le seguenti modifiche al sopra riportato testo dell'art.69 bis :
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:« a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi»;
2) alla lettera b), le parole:«corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi»-
Di conseguenza dalla data d'entrata in vigore della citata legge di conversione ,il testo dell'art.69 bis comma 1 ,risulta così formulato :
a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
In pratica , le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano i presupposti delle riformulate lettere a) e b) ovvero almeno uno dei due presupposti di tali lettere unito a quello della lettera c) non modificata
4.Modifiche disciplina lavoro accessorio occasionale -art.70 dec.legvo n.276/03
Si premette che l'art.1, comma 32, della legge n.92 ha sostituito il testo dell'art.70 del decreto legvo 276/03 riguardante il lavoro accessorio ,che pertanto dal 18.7.2912 prevede :
Art. 70. – (Definizione e campo di applicazione). –
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro all'anno , rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
3 Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno»
Ad integrazione del testo dell'art.70 sopra riportato,come fissato dalla legge n.92/12, alla fine della sopra riportata lettera a) ,l 'art.46 bis ,comma 1 ,lettera d) della legge di conversione del decreto sviluppo ha aggiunto i seguenti periodi: «Per l'anno 2013 prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio-
Vale a dire che nella normativa appena approvata si è stabilito che per il 2013 i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito siano liberi di svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare
5.Rimodulazione aumento aliquote contribuzione gestione separata
Si richiama l'art. 1 comma 79 della legge n.247/07 ,secondo cui :
"79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1º gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento"
Premesso quanto sopra ,si evidenzia che il comma 57 dell'art.2 della legge di riforma n.92/12 ha disposto nell'art. 1 ,comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo,che le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012, al 28 per cento per l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018» e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018»."
Premeso quanto sopra ,si sottolinea che anche su questo argomento la legge di conversione del decreto sviluppo è intervenuta per rimodulare l'aumento delle aliquote di contribuzione per la gestione gestione separataprevisto dal comma 57 dell'art.2 della riforma Fornero,disponendo , nella lettera g) del comma 1 dell'art.46 bis, che le parole:
«, al 28 per cento per l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014» e le parole: «al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti:m «al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 percento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016»
Quanto sopra significa che nella gestione separata INPS si rimodula l'aumento delle aliquote contributive, abbassando per alcuni periodi quelle dovute dagli assicurati non iscritti ad altre forme pensionistiche e aumentando le aliquote dovute dai soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche, anticipando così al 2016 l'aliquota a regime.
6. Modifica durata indennita' mobilita' legge n.223/91
La legge n.92/2012 , nel comma 46 dell' art.2 , ha provveduto a rideterminare la durata dell'indennita' di mobilita' fissata dall'art.7 ,commi 1 e 2, della legge n. 223/91 ,disponendo quanto segue ,fermo restando che la disciplina sull'indennita' di mobilita' sara' vigente sino all'anno 2016:
a) collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:
- lavoratori dei territori non meridionali:
Dopo
dodici mesi, elevati a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
Prima
un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni
Variazione:Nessuna
-lavoratori dei territori meridionali:
Dopo
ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
Prima
un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.
Variazione:nessuna
b) collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:
- lavoratori dei territori non meridionali :
Dopo
dodici mesi, elevati a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
Prima
un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni
Variazione :diminuzione da 36 a 30 mesi per lavoratori con 50 anni e piu'
lavoratori dei territori meridionali:
Dopo
diciotto mesi, elevati a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantadue per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
Prima
un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.
Variazione: diminuzione di sei mesi per tutti i lavoratori
c) collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
lavoratori dei territori non meridionali :
Dopo
dodici mesi, elevati a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
Prima
un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni
Variazione: diminizione sei mesi per lavoratori di 40 anni e di 12 mesi per lavioratori di 50 anni
lavoratori dei territori meridionali :
Dopo
dodici mesi, elevati a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
Prima
un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.
Variazione :diminuzione 12 mesi per tutti i lavoratori
d) collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:
- lavoratori dei territori non meridionali:
Dopo
dodici mesi, elevati a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
Prima
un periodo massimo di dodici mesi , elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni
Variazione:diminuzione 12 mesi per lavoratori di quaranta anni e di 18 mesi per i lavoratori di 50 anni
-lavoratori dei territori meridionali:
Dopo
dodici mesi, elevati a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.
Prima
un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni
Variazione:diminuzione di 12 mesi per lavoratori di meno di 40 anni,di 18 mesi per lavoratori di 40 anni e di 24 ,mesi per i lavoratori di 50 anni
Premesso quanto sopra ,si segnala che l'art.46 bis) ,comma 1 ,lettera e ) dispone che
all'articolo 2, comma 46, della legge n.92/12 alla lettera a), alinea, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»,mentre la lettera b) è abrogata.
Si segnala inoltre che la lettera f) del comma 1 dell'art.46 bis in esame dispone che ,all'articolo 2 della legge n.92/12 ,dopo il comma 46 ,è inserito il seguente nuovo comma< :«46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014,procede, insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piùrappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla predetta data, alfine di verificare la corrispondenza a tali prospettive della disciplina transitoria di cui al comma 46 e di proporre, compatibilmentecon i vincoli di finanza pubblica, eventualiconseguenti iniziative»
Pertanto ,a seguito di quanto sopra riportato risulta che:
a) per il lavoratori del centro- nord e dei territori meridionali che saranno collocati in mobilita' negli anni 2013 e 2014 non interverranno modifiche circa la durata dell'indennita' di mobilita' ;
b) è prevista la messa in calendario entro il 31 ottobre 2014, la verifica delle disposizioni transitorie in materia di mobilità, al fine di assumere eventuali iniziative in materia.
7. Modifica cigs art.3 legge n.223/91
Il coma 70.dell'art.2 della legge n.92/12 ,prevede che,a decorrere dal 1º gennaio 2016, è abrogato l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, "relativo alla seguente disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le imprese interessate da procedure concorsuali :
"1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi. 2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorit che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale. 3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art. 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non è dovuto. 4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. 5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e successive modificazioni, e l'art. 2 del ecreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni."
Premesso quanto sopra ,si evidenzia che la lettera h) del comma 1 dell'art.46 bis della legge di convertsione del decreto sviiluppo dispone che:"All'articolo 2, il comma 70 della legge n.92-12 è sostituito dal seguente:«70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata" sono sostituite dalle seguenti: "quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente comma, è brogato a decorrere dal 1° gennaio 2016".
Quanto sopra significa che ,intervenendo sulla disciplina dell'erogazione della CIGS per le aziende sottoposte alle procedure concorsuali indicate nell'art.3 della legge n.223/91, si sancisce che:
a) l'erogazione dello strumento di tutela del reddito è consentita solo quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi che spettera' al Ministro del Lavoro definire con specifico decreto;
b) la conferma dell'abrogazione della disciplina dell'art.3 della legge n.223/91 a decorrere dal primo gennaio 2016,stabilta dal comma 70 dell'art.2 della legge n.92/12
8. Deposito Ministero Lavoro accordi colletivi gestione crisi aziendali con ricorso ammortizzatori sociali
La previsione dal titolo è contenuta nella lettera i) dell'art.46 bis ,comma 1, della legge di conversione del decreto sviluppo , in cui appunto si dispone: "All'articolo 2 della legge n.92/12 , dopo il comma 70, è inserito il seguente«70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità indicate con decreto direttoriale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
9. Modifica disciplina collocamento obbligatorio-legge 68/99
Si ricorda che il comma 27 dell'art.4 della legge n.92/2012 ha modificato l'art.4 comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 , stabilendo che il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato."
Nel secondo periodo ,invece ,si prevede:"Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore».
In riferimento alla suddetta modifica , si segnala che la lettera l) del comma 1 dell'art.46 bis della legge di conversione del decreto sviluppo dispone :"All'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «della presente legge,» sono inserite le seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,».
Pertanto dalla data d'entrata in vigore dellla legge di conversione in esame ,il secondo periodo del citato art.4 comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,risulta formulato come segue: "Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge,i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,., i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore».
Dunque in materia di diritto al lavoro dei disabili, si interviene sulle categorie escluse dalla base di computo, inserendovi anche lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata sino a 6 mesi
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