La questione di cui al titolo è sorta in seguito all'art.5 ,comma 8 ,del decreto legge n.95/12 ,convertito in legge n.135/12 ,pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 scorso  ,che dispone   quanto segue per i pubblici dipendenti:
"8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al  personale,  anche
di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni  pubbliche  inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  (( nonche' delle autorita' )) indipendenti ivi  inclusa  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente
fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno
luogo in nessun caso alla  corresponsione  di  trattamenti  economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica  anche  in  caso  di
cessazione  del  rapporto  di  lavoro  per   mobilita',   dimissioni,
risoluzione, pensionamento  e  raggiungimento  del  limite  di  eta'.
Eventuali  disposizioni  normative  e  contrattuali  piu'  favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore  del
presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre  a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di
responsabilita'  disciplinare  ed  amministrativa  per  il  dirigente
responsabile"

In merito ,sin dall'entrata in vigore del decreto legge sullo spending review,si sono susseguite dicghiarazioni e prese di disposizioni ,anche di raèpptresentanti istituzionali,indirizzate soprattutto a precisare i termini e gli effetti della disposizioone in parola ,comprese quelle relative all'esclusione dell'applicazione della stessa con effetto retroattivo.

Ora uno spiraglio  di carattere positivo nella vicenda è stato aperto dal parere che, in data 6.8.2012 ,il Responsabile del Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito all'Anci , al cui cui testo integrale  sottostante si rinvia.

In  pratica  in tale parere,che dovra' trovare l' avallo del Ministero dell'Economia,in relazione all'impegno finanziaro che determina per le PP.AA. coinvolte,si prevede che il divieto di monetizzazione delle ferie ,previsto dall'art.5,comma 8 del dec.legge n.95/12 ,si applica solo alle cessazioni dal lavoro intervenute dopo il 7 luglio scorrso,ossia dopo la data in vigore del suddetto provvedimento, e comunque dovrevbbero essere salve anche le indennita' derivanti da ferie maturate prima del 7.7.2012 ,a prescindere dalla data di cessazione dal servizio.

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SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO PERSONALE

All'A.N.C.I.

Segretariato Generale

Roma

Al Ministero dell'economia e delle finanze

Dipartimento RGS/IGOP

Roma

OGGETTO:    decreto legge n. 95 del 2012 -art. 5, comma 8 - abrogazione della liquidazione delle ferie non godute.

Si fa riferimento alla nota n. 54/VSG/DPRS/AD/ml-12 del 23 luglio 2012, con la quale codesta Associazione ha sottoposto la problematica dell'ambito temporale di applicazione della disposizione in relazione alla sopravvenuta abrogazione dell'istituto della liquidazione delle ferie non godute disposta dall'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012.

La predetta disposizione stabilisce che "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.".

La disposizione ha portata generale poiché riguarda tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e tutte le categorie di personale, ad ordinamento privatistico e pubblicistico, e la sua ratio è di evidente contenimento della spesa pubblica.

La normativa non prevede una disciplina transitoria e, pertanto, si ritiene che la soluzione delle problematiche di carattere intertemporale debba seguire i principi generali, tenuto conto che l'entrata in vigore della nuova disciplina impatta anche su cessazioni di rapporto di lavoro verificatesi prima della predetta entrata in vigore e su situazioni già consolidate relative a rapporti ancora in corso.

Pertanto, in base ai principi generali che governano l'applicazione delle leggi nel tempo, si è dell'avviso che, pur dopo la nuova normativa, debbano rimanere salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicitamente prevista. Così, ad avviso dello scrivente, la preclusione alla monetizzazione non riguarda i rapporti di lavoro già cessati prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 in esame, le situazioni in cui le giornate di ferie sono state maturate prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto o a causa della situazione di sospensione del rapporto cui segua la sua cessazione (ad esempio i casi di collocamento in aspettativa per lo svolgimento del periodo di prova presso altra amministrazione a seguito della vincita di un concorso secondo le clausole di alcuni comparti).

Resta salvo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà avvenire solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste. In particolare, poiché, come noto, le ferie sono finalizzate al reintegro delle energie psicofisiche del lavoratore, la normativa fissa delle condizioni temporali per la loro fruizione, stabilendo che esse possono essere rinviate - per il tempo previsto - solo in presenza delle circostante specificamente indicate (art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, art. 18 del CCNL comparto regioni ed enti locali del 6.7.1995). Pertanto, le situazioni devono essere esaminate e valutate considerando anche la motivazione del rinvio che ha portato all'accumulo, rammentandosi che le esigenze di servizio che, in base al CCNL, possono giustificare il rinvio temporaneo debbono risultare da atto formale con data certa e che, sempre in base al CCNL, la monetizzazione è consentita solo in caso di cessazione del rapporto ove il rinvio della fruizione sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio.

Considerato che la questione presenta dei risvolti finanziari, si ritiene comunque opportuno che sulla stessa si pronunci anche il Ministero dell'economia e delle finanze in indirizzo.

IL CAPO DIPARTIMENTO