La somministrazionme fraudolennta è prevista dall'art.28 del decreto legislativo n.276/03, che dispone:
"1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro é posta in esserecon la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore,somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione"
Pertanto, s'incorre nella somministrazione fraudolenta ,con le relative conseguenze ,anche sanzionatorie a carico sia del somministratore che dell'utilizzatore di cui sopra,allorchè la stessa viene posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore.
Soprattutto dopo l'entrata in vigore della legge n.92/12,che ,tra'laltro, ha reso d'attualita' la necessita' di osservare un intervallo temporale nella successione dei contratti a termine,un particolare caso di elusione di nporme inderogabili potrebbe intervenire quando , venuto a scadenza un rapporto a termine, s'intende procedere ad un'eventuale riassunzione dello stesso lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro .
Orbene, in tal caso occore fare attenzione e distinguere a seconda che , a cessare per scadenza del termine, sia un contratto somministrato di cui al dec.legvo n.276/03 ovvero un contratto a tempo determinato disciplinato dal dec.legvo n.368/01.
Infatti ,nel primo caso l'eventualita' della riassunzione sempre con contratto di somministrazioner ,mancando qualsiasi previsione normativa,non determina l'esigenza di osservare un intervallo temporale ,prioma dim procedere alla riassunzione.
Se ,invece ,trattasi di cessazione per scadenza del termine di un contratto a tempo determinato costituito a norma del al decreto legislatiovo n.368/01 ,un'eventuale riassunzione a tempo determinato in regime di somministrazione ,si rende opportuno esporre le seguenti precisazioni-.
Laddove la nuova assunzione in somministrazione a termine mira ad eludere il rispetto dell'art.5 comma 3 del dec.legvo n.92/12 ,novellato dalla riforma del lavoro, secondo cui:"Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di sessanta (prima 10) giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero novanta(prima 20) giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma l-bis,(ossia i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente,fino a venti (invece di 60)giorni e trenta(invece di 90) giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di unprocesso organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attivita`; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fasesupplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente), occorre tener presente che si potrebbe ritenere ,a seguito di contestazione di soggetto interessato , che si tratta di somministrazione fraudolenta .
Se invece sussista un'effettiva nuova assunzione in somministrazione genuina ,ossia che ,non essendo effettuata per eludere l'interruzione di 60 o 90 giorni ovvero di altro termine fissato dalla contrattazione collettiva nazionale ,territoriale o aziendale , mira ad una normale e legittima somministrazione determinata da una causale suggerita da esigenze tecniche,organizzative,produttive, o sostitutive,effettivamente riscontrabili, risulterebbe opportuno anteporre aòlla la nuova assunzione in somministrazione un contenuto intervallo temporale ,di norma pari a sette /dieci giorni, idonei a rendere evidente la necessaria cautela con cui l'utilizzzatore in tale lasso di tempo ha maturatocon consapevolezza e razionalita' l'esigenza di ricorrere alla somministrazione di lavoro scevro da riserve e da intenzioni elusive.
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