La legge   n.92/2012,in vigore dal 18 luglio 2012,contiene la riforma della  disciplina giuridica per i tityolari di partita IVA  nelo comma 26 dell'art.1,che introduce ,dopo l'art.69 ,l'art.69 bis nel decreto legvo n.276/03 e smi.,il cui testo è il seguente:

«Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo).

- 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di

posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono

considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del

committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,

qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente

superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche

se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro

d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei

corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco

dello stesso anno solare;

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di

lavoro presso una delle sedi del committente.

2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la

prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato

acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da

capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze

maturate nell'esercizio concreto di attivita';

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro

autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai

fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo

1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi' con

riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di

attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede

l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri,

albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici

requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' si

provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite

le parti sociali.

4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale

applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa

la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti

instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della

presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine

di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si

applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione.

5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura

come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi

derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS

ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.

335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del

collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga

l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo

diritto di rivalsa nei confronti del committente».

Destinatari della norma

Nell'individuazione dei destinatari dell'art.69 bis,che potrebbe ritenersi essre rivolta a qualsiasi titolare di partita IVA,  aiuta  la declaratoria di detto articolo ,  che reca  la seguente indicazione: " Altre prestazionei lavorative rese in regime di lavoro autonomo".

Di conseguenza  tra i destinatari della norma in esame sono esclusi i titolari di partita Iva che rendono prestazioni d'impresa,precisando, peraltro, che il richiamo alle prestazioni rese da "persona" titolare di partita IVA , esclude l'applicazione della disposizione ai soggetti societari  ,pure se abbiano costituito fittiziamenteuna societa'  per rendere prestazioni di lavoro .

In tal caso e per i titolari di partita IVA con attiovita' d'impresa .l'eventualita' dell'attrazione del rapporto di lavoro nell'ambito della subordinazione ,sara' operabile con ricorso all'art.2094 c.c.

Condizioni  che fanno   presumere essere    prestazioni di  co co pro  quelle rese da titolare partita IVA

La norma   stabilisce  che,salvo  prova contraria da parte del committente,le prestrazioni  del titolare di partita Iva  si considerano rese nell'ambito di rapporti di co co pro, se  ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:

a)   durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare ;

b)   corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi;

c)  costituisca piu' dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco

dello stesso anno solare;

c)  disponibilita'  per il  collaboratore di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Per  quanto riguarda sub a) ,si  ritiene  non solo  che   la durata di otto mesi  richiesta per il contratto prescinde dalla collocazione dello stesso nell'anno solare, ma altresì  che  il termine "complessivanmente" lascia intendere essere compres nella durata predetta  eventuali proroghe e/o rinnovi tra le medesime parti.

Per quanto concerne  il parametro dell'80%  di cui alla precedente lettera   b) ,lo stessa va conteggiato sulla base del rapporto tra ricavi previsti dal contratto e percepitio dal collaboratore nell'ambito dello stesso anno solare.Si ritiene di eviodenziare altres' che l'uso del termine "percepiti" fa intendere che il denominatore del rapporto matematico deve fare riferimento esclusivamente ai compensi riscossi nell'anno solare in cui il rapporto di collaborazione  ha avuto inizio.

In assenza di   specifica e diversa indicazione nella norma ,ai fini della valutazione circa l'esistenza della condizione in esame sara' confacente che prima dell'inizio del rapporto   il commitente richieda ed il collaboratore rilasci apposita attestazione scritta(ved.fac simile  allegato   a margine)  ,che peraltro potra' essere documentazione idonea in caso di accertamento da parte degli organi ispettivi.

Infine, si reputa costituire una  sede fissa ,di cui alla lettera c) ,la postazione assegnata al collaboratore in maniera stabile ,anche se non esclusiva.

Quando ricorrano almeno due delle tre condizioni   sopra  precisate, al rapporto si applica integralmente la disciplina del lavoro a progetto ,comporese lev relative tutele,a meno che dal commitytente non forisca la prova cpontraria sull'esistenza di un vero e proprio  rapporto di lavoro  autonomo, ritenendo che in tal caso il prestatore dovrebbe  porre in essere comunque  gli adempimenti fiscali  richiesti dall'essere titolare di partita IVA.

Peraltro , si ritiene  utile ed opportuno richiamare l'attenzione sul comma 24 dell'art.1 della legge n.92/12 ,che, contenendo  l'interpretazione autentica del comma 1 dell'art.69 del dec.legvo n.276/03 , così  recita :"24. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validita' del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato atempo indeterminato."

Questo  comporta  che l'attrazione del rapporto  con il titolare di partita Iva nell'ambito del collaborazione coordinata a progetto rende obbligatoriac l'esistenza del progetto ,mentre la mancanza dello stesso ,verificata ed accertata daglim organi ispettivi comèporterebbe l'automaticva trasformazione deòl predetto in rapporto di lavoro subpordinatom a tempo indetrminato ,proprio in applicazione dell'interpretyazione autentica del comma 1 dell'adrt.69 del dec.legvo n.276/03 ,prima esposta,ricordando che detta conseguenza di produce  non solo quando  il progetto  è  mancante , ma anche quando  mancano i requisiti essenziali stabiliti.

 Prestazioni  rese da titolare partita IVA  per  cui non  opera   presunzione  comma 1 art.69 bis d.lvo 276/03

L'aspetto  di cui sopra risulta  previsto e definito dal comma 2 del nuovo articolo 69 bis ,inserito nel testo del dec.legvo n.276/03 dal comma 26 dell'art.1 della legge n.92/12 ,prevedendo che:

"2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la

prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato

acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da

capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze

maturate nell'esercizio concreto di attivita';

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro

autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai

fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo

1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233."

Preliminarmente  si osserva che la circostanza per cui  la disposizione  prevede che   " la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti",lascia presumere ,agli effetti della non applicazione della presunzione stabilita dal comma 1 dell'art.69 bis ,che,salvo parere diverso degli organi istituzionali competenti,  si  devono riscontrare    nelle attivita' citate di entrambi i requisiti   .

Si aggiunge che   in ordine sub a) )non sembra  necessario soffermarsi piu' di tanto sul contenuto   dei requisiti da riscontrare  circa   capacita' tecnico-professionali richieste dalle attivita' ,non di natura esecutiva e/o ripetitiva,da affidare al prestatore ,che sussistendo, , rendono riconoscibile ope legis  la mancanza del  rapporto di co co pro tra committente e titolare di partita Iva .

Riguardo sub) ,a differenza di altra parte della norma in esame,qui si fa riferimento non al corrispettivo (differenza  tra ricavi e costi)   ,ma di "reddito annuo".

Per l'anno in corso ,il limite previsto dalla legge è pari ad euro 18.663(14,930 X 1,25),facendo rigferimento al redddito dicoiarato dal collaboratore nell'anno d'inzio della collaborazione

Cautele da rispettare

1) acquisire un'attestazione dal collaboratore(Ved.Fac simile allergato a margine) circa la posizione fiscale,prima di sottoscrivere il contratto di collaborazione

2) nell'asttestazione  si deve   :.

-   riportare se il prestatore nel perriod'imposta dell' anno 2012 valuta di produrre un reddito autonomo superiore ad euro 18.663 /rivalutato anno per anno) ;

- laddove non risulta soddisfatta la condizione di cui sopra, il collaboratore deva attestare se il totale dei corrispettivi concordati nel contratto costituiscono nel medesimo periodo di durata del contratto  meno dell'80%,tenendo conto anche di eventuali altre collaborazioni in corso;

3)  se dalla documentazione emerge che la collaborazione potrebbe essere interssata dalla presunzione di legge ,il committente potra' valutare di dar corso alla stipula del contratto ,munendosi di prove sotto forma di documenti e/o testimonianze che portino a confermare l'autonomia del rapporto di lavoro

Disposizione transitoria

E'  contenuta nel comma 4 ,che recita:"

4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale

applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa

la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti

instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della

presente disposizione(18.7.2012). Per i rapporti in corso a tale data, al fine

di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si

applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

)presente disposizione(18.7.2013.)"

Aspetti previdenziali

Sono considerati e disciplinati nel comma 5  ,secondo cui     allorche' la prestazione lavorativa di cui al comma 1 dell'art.69 bis  si configura come collaborazione coordinata e continuativa, si determinano gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,   a carico per due terzi del committente e per un terzo delc ollaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli impongal'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente

In merito a quest'ultimo aspetto ,si  ritiene che la disposizione appare poco rilevante e quasi pleonastica  ,in quanto gli aspetti previdenziali da considerare  appaiono soprattutto  quelli conseguenti all'eventuale e piu' probabile disconoscimento della  collaborazione parasubordinata  o autonoma ed alla conseguente   sua trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indetertminato dispposta  a seguito d'ntervento degli organi ispettivi competenti .

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ATTESTAZIONE

Il sottoscritto................nato a.............il.........................cod.fiscale n...............................,residente a.......................vi...............,,.n......................

Premesso.

-di essere munito di partita iva n.........................dal.......................................

che in atto la slottoscrizxione di contratto di lavoro autonomo conn la ditta.....................partita iva n................................

che la legge n.92-12 ha introdotto alcuni parametri reddituali al fine di escluderds che detto raèppprto di lavoro sia considerstpo co co pro

che il sottosc ritto intende comunicare le informazione relativo al reddito riochioeste al scopo di evitare tale presunzione legislativaù

DICHIARA

-il reddito che presume di produrre nel periodo d'imposta relatibva all'anno .................è superiore all'ammontare richiesto dalla legge ,che per il 2012v è pari ad euro 18.663

-il corrispettivo derivante dal contratto diu lavoro autonomo in corso di sottoscrizione è superiore/non è superipore all'805 del tiotale del corrispettivi percepiti nell'anno solare.

Data...................

Firma....................