La legge n.92/2012,in vigore dal 18 luglio 2012,contiene la riforma della disciplina giuridica per i tityolari di partita IVA nelo comma 26 dell'art.1,che introduce ,dopo l'art.69 ,l'art.69 bis nel decreto legvo n.276/03 e smi.,il cui testo è il seguente:
«Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo).
- 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di
posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono
considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del
committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente
superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche
se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro
d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei
corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco
dello stesso anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di
lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la
prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato
acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da
capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze
maturate nell'esercizio concreto di attivita';
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro
autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai
fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi' con
riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di
attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede
l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri,
albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici
requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' si
provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite
le parti sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale
applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa
la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine
di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si
applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura
come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi
derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS
ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del
collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga
l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo
diritto di rivalsa nei confronti del committente».
Destinatari della norma
Nell'individuazione dei destinatari dell'art.69 bis,che potrebbe ritenersi essre rivolta a qualsiasi titolare di partita IVA, aiuta la declaratoria di detto articolo , che reca la seguente indicazione: " Altre prestazionei lavorative rese in regime di lavoro autonomo".
Di conseguenza tra i destinatari della norma in esame sono esclusi i titolari di partita Iva che rendono prestazioni d'impresa,precisando, peraltro, che il richiamo alle prestazioni rese da "persona" titolare di partita IVA , esclude l'applicazione della disposizione ai soggetti societari ,pure se abbiano costituito fittiziamenteuna societa' per rendere prestazioni di lavoro .
In tal caso e per i titolari di partita IVA con attiovita' d'impresa .l'eventualita' dell'attrazione del rapporto di lavoro nell'ambito della subordinazione ,sara' operabile con ricorso all'art.2094 c.c.
Condizioni che fanno presumere essere prestazioni di co co pro quelle rese da titolare partita IVA
La norma stabilisce che,salvo prova contraria da parte del committente,le prestrazioni del titolare di partita Iva si considerano rese nell'ambito di rapporti di co co pro, se ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:
a) durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare ;
b) corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi;
c) costituisca piu' dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco
dello stesso anno solare;
c) disponibilita' per il collaboratore di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Per quanto riguarda sub a) ,si ritiene non solo che la durata di otto mesi richiesta per il contratto prescinde dalla collocazione dello stesso nell'anno solare, ma altresì che il termine "complessivanmente" lascia intendere essere compres nella durata predetta eventuali proroghe e/o rinnovi tra le medesime parti.
Per quanto concerne il parametro dell'80% di cui alla precedente lettera b) ,lo stessa va conteggiato sulla base del rapporto tra ricavi previsti dal contratto e percepitio dal collaboratore nell'ambito dello stesso anno solare.Si ritiene di eviodenziare altres' che l'uso del termine "percepiti" fa intendere che il denominatore del rapporto matematico deve fare riferimento esclusivamente ai compensi riscossi nell'anno solare in cui il rapporto di collaborazione ha avuto inizio.
In assenza di specifica e diversa indicazione nella norma ,ai fini della valutazione circa l'esistenza della condizione in esame sara' confacente che prima dell'inizio del rapporto il commitente richieda ed il collaboratore rilasci apposita attestazione scritta(ved.fac simile allegato a margine) ,che peraltro potra' essere documentazione idonea in caso di accertamento da parte degli organi ispettivi.
Infine, si reputa costituire una sede fissa ,di cui alla lettera c) ,la postazione assegnata al collaboratore in maniera stabile ,anche se non esclusiva.
Quando ricorrano almeno due delle tre condizioni sopra precisate, al rapporto si applica integralmente la disciplina del lavoro a progetto ,comporese lev relative tutele,a meno che dal commitytente non forisca la prova cpontraria sull'esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo, ritenendo che in tal caso il prestatore dovrebbe porre in essere comunque gli adempimenti fiscali richiesti dall'essere titolare di partita IVA.
Peraltro , si ritiene utile ed opportuno richiamare l'attenzione sul comma 24 dell'art.1 della legge n.92/12 ,che, contenendo l'interpretazione autentica del comma 1 dell'art.69 del dec.legvo n.276/03 , così recita :"24. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validita' del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato atempo indeterminato."
Questo comporta che l'attrazione del rapporto con il titolare di partita Iva nell'ambito del collaborazione coordinata a progetto rende obbligatoriac l'esistenza del progetto ,mentre la mancanza dello stesso ,verificata ed accertata daglim organi ispettivi comèporterebbe l'automaticva trasformazione deòl predetto in rapporto di lavoro subpordinatom a tempo indetrminato ,proprio in applicazione dell'interpretyazione autentica del comma 1 dell'adrt.69 del dec.legvo n.276/03 ,prima esposta,ricordando che detta conseguenza di produce non solo quando il progetto è mancante , ma anche quando mancano i requisiti essenziali stabiliti.
Prestazioni rese da titolare partita IVA per cui non opera presunzione comma 1 art.69 bis d.lvo 276/03
L'aspetto di cui sopra risulta previsto e definito dal comma 2 del nuovo articolo 69 bis ,inserito nel testo del dec.legvo n.276/03 dal comma 26 dell'art.1 della legge n.92/12 ,prevedendo che:
"2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la
prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato
acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da
capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze
maturate nell'esercizio concreto di attivita';
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro
autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai
fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233."
Preliminarmente si osserva che la circostanza per cui la disposizione prevede che " la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti",lascia presumere ,agli effetti della non applicazione della presunzione stabilita dal comma 1 dell'art.69 bis ,che,salvo parere diverso degli organi istituzionali competenti, si devono riscontrare nelle attivita' citate di entrambi i requisiti .
Si aggiunge che in ordine sub a) )non sembra necessario soffermarsi piu' di tanto sul contenuto dei requisiti da riscontrare circa capacita' tecnico-professionali richieste dalle attivita' ,non di natura esecutiva e/o ripetitiva,da affidare al prestatore ,che sussistendo, , rendono riconoscibile ope legis la mancanza del rapporto di co co pro tra committente e titolare di partita Iva .
Riguardo sub) ,a differenza di altra parte della norma in esame,qui si fa riferimento non al corrispettivo (differenza tra ricavi e costi) ,ma di "reddito annuo".
Per l'anno in corso ,il limite previsto dalla legge è pari ad euro 18.663(14,930 X 1,25),facendo rigferimento al redddito dicoiarato dal collaboratore nell'anno d'inzio della collaborazione
Cautele da rispettare
1) acquisire un'attestazione dal collaboratore(Ved.Fac simile allergato a margine) circa la posizione fiscale,prima di sottoscrivere il contratto di collaborazione
2) nell'asttestazione si deve :.
- riportare se il prestatore nel perriod'imposta dell' anno 2012 valuta di produrre un reddito autonomo superiore ad euro 18.663 /rivalutato anno per anno) ;
- laddove non risulta soddisfatta la condizione di cui sopra, il collaboratore deva attestare se il totale dei corrispettivi concordati nel contratto costituiscono nel medesimo periodo di durata del contratto meno dell'80%,tenendo conto anche di eventuali altre collaborazioni in corso;
3) se dalla documentazione emerge che la collaborazione potrebbe essere interssata dalla presunzione di legge ,il committente potra' valutare di dar corso alla stipula del contratto ,munendosi di prove sotto forma di documenti e/o testimonianze che portino a confermare l'autonomia del rapporto di lavoro
Disposizione transitoria
E' contenuta nel comma 4 ,che recita:"
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale
applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa
la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione(18.7.2012). Per i rapporti in corso a tale data, al fine
di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si
applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
)presente disposizione(18.7.2013.)"
Aspetti previdenziali
Sono considerati e disciplinati nel comma 5 ,secondo cui allorche' la prestazione lavorativa di cui al comma 1 dell'art.69 bis si configura come collaborazione coordinata e continuativa, si determinano gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a carico per due terzi del committente e per un terzo delc ollaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli impongal'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente
In merito a quest'ultimo aspetto ,si ritiene che la disposizione appare poco rilevante e quasi pleonastica ,in quanto gli aspetti previdenziali da considerare appaiono soprattutto quelli conseguenti all'eventuale e piu' probabile disconoscimento della collaborazione parasubordinata o autonoma ed alla conseguente sua trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indetertminato dispposta a seguito d'ntervento degli organi ispettivi competenti .
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ATTESTAZIONE
Il sottoscritto................nato a.............il.........................cod.fiscale n...............................,residente a.......................vi...............,,.n......................
Premesso.
-di essere munito di partita iva n.........................dal.......................................
che in atto la slottoscrizxione di contratto di lavoro autonomo conn la ditta.....................partita iva n................................
che la legge n.92-12 ha introdotto alcuni parametri reddituali al fine di escluderds che detto raèppprto di lavoro sia considerstpo co co pro
che il sottosc ritto intende comunicare le informazione relativo al reddito riochioeste al scopo di evitare tale presunzione legislativaù
DICHIARA
-il reddito che presume di produrre nel periodo d'imposta relatibva all'anno .................è superiore all'ammontare richiesto dalla legge ,che per il 2012v è pari ad euro 18.663
-il corrispettivo derivante dal contratto diu lavoro autonomo in corso di sottoscrizione è superiore/non è superipore all'805 del tiotale del corrispettivi percepiti nell'anno solare.
Data...................
Firma....................
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