Il ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 25014/2012, risponde ad alcuni quesiti avanzati dal coordinamento tecnico delle regioni e precisa alcuni aspetti della nuova disciplina dell'apprendistato (Dlgs n. 167/2011), in vigore dal 25 ottobre 2011.
In partticolare le precisazioni ministeriali   fanno riferimento alla scadenza  periodo transitorio   fissato dal dec,legvo n.167/11   termine di   sei mesi,ossia  dal 25 ottobre 2011 al 25 aprile 2012.
Si evidenxzia in merito che:- la scadenza  del periodo transitorio non rende  più possibile stipulare l'apprendistato ai sensi della vecchia normativa, anche per quei contratti conclusi sotto la sua vigenza

- Per i lavoratori assunti durante il periodo transitorio vale il principio generale del tempus regit actum. Dunque, per i contratti stipulati dal 26 aprile 2012 il nuovo Testo Unico sostituisce completamente la vecchia normativa, sia regolamentare che sanzionatoria, la quale resta in vigore solo per i contratti di apprendistato in essere al 25 aprile 2012 e fino alla loro naturale scadenza.
Un secondo chiarmento cponcerne    l'obbligo di formazione per l'apprendistato professionalizzante ,rispetto as cui viene precisato  che il nuovo Testo Unico prevede un'integrazione tra la formazione di base e quella integrativa, ossia: una formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, disciplinata dalla contrattazione collettiva e svolta sotto la responsabilità dell'azienda e l'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, la cui disciplina e programmazione sono rimesse alle regioni e province autonome nei limiti delle risorse annualmente disponibili,restandio peraltro sottoòlineato che l'offerta formativa professionalizzante è comunque da intendersi sempre obbligatoria e a carico dell'impresa.
Infine, per quanto riguarda la durata dell'apprendistato dal Ministero viene affermato   essere la stessa   legata all'essenzialità della componente formativa nel vincolo contrattuale ,nel senso che  la durata dell'apprendistato è sempre legata alla durata della formazione, tanto che, se  alla fine  del periodo di formazione nessuna delle parti, datore di lavoro e/o lavoratore, esercita la facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.