Tra le disposizioni approvate dal Parlamento in sede di conversione del decreto legge sviluppo n.83/2012 , tra le altre ,si rinvengono quelle relative all'argomento di cui al titolo ,che sono contenute negli artt da 67 bis a 67 sexies,che di seguito si esaminano ,in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiae e ,quindi dell'entrata inn vigore delle stesse
Chiusura dello stato di emergenza zone sisma Abruzzo (Art.67 bis )
a) Cessazione stato emergenza
Il 31 agosto 2012 cessa lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, , a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, che risulta essere stasto prorogato con successivi qyuasttro provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri
b) Prosecuzione provvisoria Commissario delegato
Continuano ad operare sino alla data del 15 settembre 2012, al solo fine di consentire il passaggio delle consegne alle amministrazioni competenti in via ordinaria, il Commissario delegato ovvero la struttura di missione per le attività espropriative per la ricostruzione, tutti gli uffici, le strutture, le commissioni e qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto del Commissario delegato
c) Personale a tempo determinato e flessibile
In ragione della necessità di procedere celermente nelle azioni di sostegno alla ricostruzione dei territori, nonché di assicurare senza soluzione di continuità l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, il personale con contratti di lavoro a tempo determinato o comunque flessibile in servizio presso i comuni, le province e la regione Abruzzo, assunto sulla base delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, continua ad operare, fino al 31 dicembre 2012, presso le medesime amministrazioni.
Inoltre con decreto del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri, il personale non apicale in servizio presso l'Ufficio coordinamento ricostruzione, presso il Commissario delegato e presso l'Ufficio del soggetto attuatore per le macerie e la Struttura di missione per le attività espropriative per la ricostruzione è provvisoriamente assegnato dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 agli enti locali, alla regione e alle amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione. Agli oneri relativi al personale di cui al presente comma si provvede con le risorse e nei limiti già autorizzati dall'ordinanza del Presidente delConsiglio dei ministri 23 marzo 2012, n. 4013
d) Relazione Commissario delegato
Il Commissario delegato per la ricostruzione fornisce al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 15 settembre 2012, una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione e sulla situazione contabile nonché una ricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo, nell'emergenza e nella ricostruzione.
e) Disciplina rapporti derivanti da contratti stipulati da Commissario delegato
Entro i successivi quindici giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono disciplinati i rapporti derivanti da contratti stipulati dal Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio coordinamento ricostruzione e da ogni altro organismo di cui sopra , nonché le modalità per consentire l'ultimazione di attività per il superamento dell'emergenza per le quali il Commissario delegato per la ricostruzione ha già presentato, alla data del 30giugno 2012, formale richiesta al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e per il completamento di interventi urgenti di ricostruzione già oggetto di decreti commissariali emanati
f) Versamento residue disponibilita' contabilita' speciale Commissario Delegato
.
Entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione sono versate ai comuni, alle province e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, per le quote stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale. Le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. Con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, disciplina le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 67 ter a 67 sexies
Gestione ordinaria della ricostruzione (Art.67 ter)
a) Riparto competenze
1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni
intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali
condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare
prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il
ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo
sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare
riguardo al centro storico monumentale della città dell'Aquila
g) Costituzione due Uffici speciali per ricostruzione
Per i fini di cui sopra e per contemperare gli interessi
delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo
delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare
configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la
ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno
competente sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici forniscono
l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne
promuovono la qualità, effettuano il monitoraggio finanziario e
attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
garantendo gli
standard informativi definiti dal decreto ministeriale >
di cui all'articolo 67 bis comma 5, del presente decreto, assicurano
nei propri siti internent istituzionali un'informazione trasparente
ull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di
icostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento
i profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia
elle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso
ontrolli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica
d economica. Gli Uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata
ll'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli
mmobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione
pr i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel
rocedimento amministrativo
'Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito dai
omuni interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell'articolo 30 ,
commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, previa intesa con il Ministro per la coesione
territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore
individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici
territoriali delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale
per la città dell'Aquila è costituito dal comune dell'Aquila, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione
Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila. Nell'ambito
delle citate intese, da concludere entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ,
sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti
con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici
requisiti e le modalità di selezione dei titolari, la dotazione di
risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nel limite massimo
di 50 unità, di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unità a
< tempo determinato, per ciascun Ufficio. A ciascuno dei titolari degli
Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo è attribuito
un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a
200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico
dell'amministrazione
Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali
della Presidenza del Consiglio dei ministri coordina le
amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e
di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con la
regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma
2, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni di
categoria presenti nel territorio .) Assunzione personale
h) Assunzione personale
Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli
eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati ,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad
assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013 ,
complessivamente 200 unità di personale, previo esperimento di
procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unità assegnate al
comune dell'Aquila e fino a 72 unità assegnate alle aree omogenee
In considerazione delle suddette assegnazioni di personale è
incrementata temporaneamente nella misura corrispondente la
pianta organica dei comuni interessati. Dal 2021 il personale
eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le
ordinarie procedure vigenti
Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli
eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad assumere
a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100 unità
di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche
Tale personale è temporaneamente assegnato fino a 50 unità agli
Uffici speciali di cui al comma 2, fino a 40 unità alle province
interessate e fino a 10 unità alla regione Abruzzo. Alla cessazione
delle esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del territorio
coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale è assegnato al n
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalità connesse a
calamità e ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis della legge 23
agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette assunzioni di
personale è corrispondentemente incrementata la dotazione</p>
organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È fatto
comunque salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95
i) Procedure concorsuali assunzione personale
. Le procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui sopra sono bandite
e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di >
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto
interessate. La Commissione giudicatrice è designata dal Presidente
del Consiglio dei ministri
l) Intese per definire categorie profili professionali dei contingenti requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali
8. Nell'ambito delle intese di cui sopra tra gli Uffici Speciali per la ricostruzione ,Regione e Province interessate sono definiti
sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, le categorie e i profili professionali dei contingenti
di personale da assumere , i requisiti per l'ammissione alle
procedure concorsuali, la possibilità di una quota di riserva,
misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a favore del
personale che abbia maturato un'esperienza professionale di
almeno un anno, nell'ambito dei processi di ricostruzione, presso la
regione, le strutture commissariali, le province interessate, il
comune dell'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale
contratto di lavoro, nonché le modalità di assegnazione del
personale agli enti previsti
m) Mobilita' personale uffici periferici pp.aa.centrali
Gli uffici periferici delle
amministrazioni centrali operanti nel territorio della regione
Abruzzo interessati ai processi di ricostruzione possono essere
potenziati attraverso il trasferimento, a domanda e previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza, del personale in servizio, nei
medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque sia il tempo
trascorso dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale
provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
n) Contributo economico partecipanti concorsi
Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attività di
selezione del personale di cui al comma 6, si può prevedere nei
bandi di concorso una quota di iscrizione non superiore al valore</p>
dell'imposta di bollo pari ad euro 14,62
Criteri e modalità della ricostruzione.Articolo 67-quater.
a) Obiettivi perseguiti
Nella ricostruzione il comune
dell'Aquila e i comuni del cratere perseguono i seguenti obiettivi:
a)il rientro della popolazione nelle
abitazioni attraverso la ricostruzione e il
recupero, con miglioramento sismico e, ove
possibile, adeguamento sismico, di edifici
pubblici o di uso pubblico, con priorità per
gli edifici strategici, e degli edifici privati
residenziali, con priorità per quelli destinati
ad abitazione principale, insieme con le opere
di urbanizzazione primaria e secondaria,
distrutti o danneggiati dal sisma;
b)l'attrattività della residenza attraverso la promozione e la riqualificazione
dell'abitato, in funzione anche della densità,qualità e complementarità dei servizi di
prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, nonché della più generale qualità
ambientale, attraverso interventi di ricostruzione che, anche mediante premialità
edilizie e comunque mediante l'attribuzione del carattere di priorità e l'individuazione di
particolari modalità di esame e di approvazione dei relativi progetti, assicurino:
1) un elevato livello di qualità, in termini di vivibilità, salubrità e sicurezza
nonché di sostenibilità ambientale ed energetica del tessuto urbano;
2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie,
anche per garantire il miglioramento sismico e il risparmio energetico;
3) l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche in fase di
modifica degli spazi interni degli edifici;
4) l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici, la riorganizzazione
delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale attraverso l'uso della banda larga, il
controllo del sistema delle acque finalizzato alla riduzione dei consumi idrici e la
razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti;
c)la ripresa socio-economica delerritorio di riferimento.
b) Attuazione obiettivi
Gli obiettivi di cui sopra sono attuati mediante:
a)interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad
oggetto uno o più aggregati edilizi, che devono essere iniziati entro il termine
inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si
sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili,
affida, mediante procedimento ad evidenza pubblica, la progettazione e l'esecuzione dei
lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri;
b)programmi integrati, nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In tali casi
il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito
interessato, può bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un
unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli
interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso e di particolare
compromissione dell'aggregato urbano, è facoltà del comune procedere all'occupazione
temporanea degli immobili;
c) delega volontaria ai comuni, da parte dei proprietari, delle fasi della
progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante.
La delega è rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di
condomìni, la delega è validamente conferita ed è vincolante per tutti i proprietari
costituiti in condominio, anche se dissenzienti, purché riguardi i proprietari che rappresentino
almeno i due terzi delle superfici utili complessive di appartamenti
destinati a prima abitazione, ovvero i proprietari che rappresentino almeno i tre
quarti delle superfici utili complessive delle unità immobiliari a qualunque uso destinate.
Al fine di incentivare il ricorso a tale modalità di attuazione, si possono prevedere
premialità in favore dei proprietari privati interessati che ne facciano domanda,
consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso,
nonché, in misura non superiore al 20 per cento, in incrementi di superficie utile
compatibili con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei tessuti urbanistici
storici, privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriore consumo di suolo e che
comunque garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti.
Le disposizioni sopra precisate, che
non contengono princìpi fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione ,hanno efficacia fino all'entrata in vigore della competente normativa
regionale.
c) Costituzione Consorzi proprieta' privata o mista
Per l'esecuzione degli interventi
unitari in forma associata sugli aggregati di
proprietà privata ovvero mista pubblica e
privata, anche non abitativi, i proprietari si
costituiscono in consorzi obbligatori entro
trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal
comune. La costituzione del consorzio è
valida con la partecipazione dei proprietari
che rappresentino almeno il 51 per cento
delle superfici utili complessive
dell'immobile, ivi comprese le superfici ad
uso non abitativo. La mancata costituzione
del consorzio comporta la perdita dei
contributi e l'occupazione temporanea da
parte del comune che si sostituisce ai privati
nell'affidamento della progettazione e
dell'esecuzione dei lavori. L'affidamento dei
lavori da parte dei consorzi obbligatori
avviene nel rispetto dei princìpi di
economicità, efficacia, parità di trattamento e
trasparenza ed è preceduto da un invito
rivolto ad almeno cinque imprese idonee, a
tutela della concorrenza.
d) Incentivo per ricostruzione centro storico L'Aquila
In considerazione del particolare
valore del centro storico del capoluogo del
comune dell'Aquila, alle unità immobiliar private diverse da quelle adibite ad
abitazione principale ivi ubicate, distrutte o
danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un contributo per la riparazionee per il
miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'IVA, degli interventi sulle
strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle
parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile,
nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza tecnica di
professionisti abilitati. Tali benefici sono applicati anche agli edifici con un unico
proprietario. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari costruite, anche solo in
parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela
paesaggistico-ambientale, senza che siaintervenuta sanatoria ai sensi della legge 28
febbraio 1985, n. 47.
La fruizione dei benefìci previsti dal presente comma è subordinata al
conferimento della delega volontaria di cui alla lettera
c) . In caso di mancato consenso è facoltà del comune
procedere all'occupazione temporanea degli immobili.
e) Contributio anche per successori mortis causa
Hanno diritto alla concessione dei
contributi per la riparazione e ricostruzione
delle abitazioni principali e degli altri
indennizzi previsti dal decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, in
legge 24 giugno 2009, n. 77, anche coloro che
succedono mortis causa, a titolo di erede o di
legatario, nella proprietà dei relativi
immobili, a condizione che alla data di apertura della successione i contributi non
siano stati già erogati in favore dei loro danti causa e che questi fossero in possesso delle
condizioni e ancora nei termini per richiederli.
f) Modalita' redazione progetti e realizzazione lavori
I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di
ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono contenere,
in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i princìpi di buona
fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di
protezione delle categorie di consumatori socialmente deboli, le seguenti informazioni:
a)identità del professionista edell'impresa;
b)requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e
dell'impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi
cinque anni, nonché la certificazione antimafia e di regolarità del DURC;
c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;
d) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;
e) modalità e tempi di consegna;
f) dichiarazione di volere procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, ove
autorizzato dal committente, indicandone la misura e l'identità del subappaltatore
g) Istituzione elenco d operatori economici interessati esecuzione interventi ricostruzione
Al fine di garantire la massima
trasparenza e tracciabilità nell'attività di
riparazione e di ricostruzione degli edifici
danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, è
istituito un elenco degli operatori economici
interessati all'esecuzione degli interventi di
ricostruzione. Gli Uffici speciali di cui in precedenza fissano i criteri
generali e i requisiti di affidabilità tecnica
per l'iscrizione volontaria nell'elenco.
L'iscrizione nell'elenco è, comunque,
subordinata al possesso dei requisiti di cui
all'articolo 38 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, e alle
verifiche antimafia effettuate dalle
prefetture-uffici territoriali del Governo
competenti. Gli aggiornamenti periodici delle
verifiche sono comunicati dalle prefettureuffici
territoriali del Governo agli Uffici
speciali ai fini della cancellazione degli
operatori economici dall'elenco. Con uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti
procedure anche semplificate per il
riconoscimento dei contributi alla
ricostruzione privata, ulteriori requisiti
minimi di capacità e di qualificazione dei
professionisti e delle imprese che progettano
ed eseguono i lavori di ricostruzione, sanzioni
per il mancato rispetto dei tempi di
esecuzione, nonché prescrizioni a tutela delle
condizioni alloggiative e di lavoro del
personale impiegato nei cantieri della
ricostruzione.
h) Carattere straordinarieta' ,imputabilita' e imprevedibilita' sisma Abruzzo
Il terremoto del 6 aprile 2009
costituisce evento straordinario, non
imputabile e imprevedibile ai sensi degli
articoli 1463 e 1467 del codice civile, e
comporta la risoluzione di diritto dei
contratti preliminari di compravendita o
istitutivi di diritti reali di godimento relativi
a beni immobili siti nei comuni interessati
dall'evento sismico, individuati dal decreto
del Commissario delegato 16 aprile 2009, n.
3, stipulati in epoca antecedente da residenti
nei medesimi comuni.
i) Casi incompatibilita per attivita' ricostruzione
Le cariche elettive e politiche dei
comuni, delle province e della regione nei cui
territori sono ubicate le opere pubbliche e
private finanziate ai sensi del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, sono incompatibili con quella di
progettista, di direttore dei lavori o di collaudatore di tali opere nonché con
l'esercizio di attività professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi
comprese l'amministrazione di condomìni ela presidenza di consorzi di aggregati edilizi.
I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono in condizioni di incompatibilità possono esercitare la relativa opzione entro
novanta giorni. Il regime di incompatibilità in questrione si applica anche
ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici pubblici, che a qualsiasi titolo
intervengano sui procedimenti inerenti alla ricostruzione.
l) Orfani vittime terremoto Abruzzo
Ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge, per gli orfani delle vittime
degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si
applicano, senza limiti di età, le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Le assunzioni devono in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni
consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999,
e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in
quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.
In merito a quanto sopra si evidenzia che:
1) beneficiari del collocamento obbligatorio nella fattispecie sono soltanto gli orfani delle vittime del sisma,mentre la norma tace riguardo alle/ai vedove/i ,nonche' agli equiparati
2) i requisiti per aver diritto al collocamento sono lo stato di disoccupazione e l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio
3) la quota di riserva da considerare, non è quella stabilita dall'art.3 della legge n.68/99 concernente le categorie invalide , poiche' agli orfani delle vittime del sisma spetta quella dell'art.18 commma 2 ,della citata legge,secondo cui: " è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge.n.68/99. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti"
4) la riserva per gli orfani si applica alle assunzioni presso le pp.aa.e le stesse devono avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento, fermo restando che per accedere alle medesime si prescinde dall'eta' posseduta dagli orfani in parola.
5) ai fini dell 'iscrizione nelle liste degli aspiranti al collocamento obbligatorio degli orfani delle vittime del terremoto in Abruzzo si richiasma l'art..1 del dpr n.333/2000 ,secondo cui :"Gli orfani ... possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori di età al momento della morte del genitore dante causa Agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli di età non superiore a 21anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari."
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