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Min.Lavoro: indicazioni sugli adempimenti relativi alla domanda di emersione lavoratori extracomunitari 2012


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Interno, ha emanato la circolare congiunta - prot. 5638 del 7 settembre 2012 - con la quale vengono fornite indicazioni operative circa gli adempimenti che gli Sportelli Unici per l'Immigrazione dovranno adottare per l'attuazione della procedura relativa alla sanatoria 2012, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012.
La circolare chiarisce che la dichiarazione di emersione deve essere presentata – utilizzando le modalità informatiche presenti sul sito internet del Ministero dell’Interno - dal datore di lavoro che alla data del 9 agosto 2012 occupava irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continua ad occuparlo alla data di presentazione della dichiarazione stessa, un lavoratore straniero presente sul territorio in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011. Tale presenza dovrà essere attestata al momento della convocazione presso lo Sportello Unico mediante documentazione proveniente da organismi pubblici.
La circolare, riprendendo quanto indicato nel decreto interministeriale, fornisce, in particolare, precise indicazioni su:
Versamento del contributo forfetario di 1.000 euro (non ripetibile) per ciascun lavoratore da versare prima della presentazione della dichiarazione di emersione, con modello di pagamento dell’Agenzia delle Entrate “F24” (v. anche risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 85/E del 31 agosto 2012 che ha istituito i codici tributo);
Regolarizzazione delle somme arretrate delle retribuzioni dovute al lavoratore (corrispondenti alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall’INPS) per il periodo del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a sei mesi, dimostrabile con attestazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore da presentare all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico;
Versamenti contributivi e assicurativi per la durata del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a sei mesi. Tale accertamento sarà effettuato dallo Sportello Unico con verifica telematica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e per i rapporti di lavoro domestici con esibizione di copie di bollettini MAV che saranno messi a disposizione dall’INPS;
Regolarizzazione, a fini fiscali, delle somme dovute sulle retribuzioni corrisposte attestabili anche con autocertificazione del datore di lavoro.

Fonte DPL Modena

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