Sulla gazzetta Ufficiale n.207 del 5.9.2012 ,risulta pubblicata la circolare n.3 del 17.4.2012 ,relativa alle novita' apportate alla discipliuna delle certificazioni dalla leggge n.183/11.
In merito ,nel rinviare alla lettura del testo integrale del provvedimento sottoriportato,si ritiene di segnalare in modo particolare gli aspetti relativi alla decertificazione e ai certificvatio che comunque sono esclusi dalla stessa ,nonche' all'attestsato di idoneita' abitativa dell'alloggiom occupato dall'extracomunitario ,prevista quale requisito perb ottenberre il ricongiungimento dei èpropri familiari .
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Alle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti in ordine
all'applicazione delle disposizioni introdotte in materia di
certificazione dall'art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183 - che ha
novellato il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, introducendo il comma 02 all'art. 40 - in particolare
con riferimento ai certificati necessari per ottenere il permesso di
soggiorno, all'attestato di idoneita' abitativa e alla cittadinanza.
1. Sino al 1° gennaio 2013 la materia della certificazione relativa
«alla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello
straniero» e' esclusa dal campo di applicazione del testo unico sulla
documentazione amministrativa. Tale principio e' affermato dall'art.
3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
(prima della novella introdotta con efficacia dal 1° gennaio 2013,
dalla legge di conversione del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5) secondo
cui «i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente
soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati,
alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici fatte salve le speciali disposizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello straniero».
Inoltre, l'art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, prevede che i cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia possono autocertificare solo stati, fatti e
qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani. Sono fatte espressamente salve, sino al
31 dicembre 2012, le disposizioni del testo unico o dello stesso
regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici
documenti.
L'art. 15, legge n. 183 del 2011, che ha novellato il decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, non e' intervenuto
sull'ambito di applicazione, nel settore dell'immigrazione, della
disciplina in materia di documentazione amministrativa. In assenza di
un esplicito intervento emendativo del legislatore, dall'applicazione
del comma 02 dell'art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000, sono pertanto fatte salve «le speciali disposizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello straniero». Da tale
conclusione deriva un duplice ordine di conseguenze: da un lato, ai
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia le
amministrazioni possono chiedere la produzione di certificati ai fini
dei procedimenti disciplinati dal Testo Unico delle leggi
dell'immigrazione, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; dall'altro,
sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve essere
apposta, a pena di nullita', la dicitura: «Il presente certificato
non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o
ai privati gestori di pubblici servizi», ma la dicitura «certificato
rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione».
La direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione del 22 dicembre 2011 precisa che «per quanto non
espressamente previsto nella direttiva continuano ad applicarsi le
vigenti disposizioni che regolano la materia del testo unico sulla
documentazione amministrativa». La direttiva fa quindi salve «le
speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti
concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello
straniero».
La legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012 ha
soppresso, con efficacia dal 1° gennaio 2013, dall'art. 3, comma 2,
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 le parole
«fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la
condizione dello straniero», con la conseguenza che, a decorrere da
tale data, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve
essere apposta, a pena di nullita', la dicitura prevista dal comma 02
dell'art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.
2. Quanto all'attestato di idoneita' abitativa, l'art. 29, decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 3 prevede che lo
straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare
la disponibilita', tra l'altro, di un alloggio conforme ai requisiti
igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa.
Si richiede che l'alloggio sia idoneo ad ospitare il nucleo
familiare integrato. Tale idoneita' e' attestata dagli uffici
comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico.
Dunque, al di la' del nomen juris utilizzato (si parla, infatti,
promiscuamente di certificato o di attestato di idoneita' abitativa),
l'idoneita' abitativa rappresenta un'attestazione di conformita'
tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali, non ha quindi natura di
certificato e non puo' pertanto essere sostituita da
un'autocertificazione.
Sugli attestati di idoneita' abitativa non deve quindi essere
apposta, a pena di nullita', la dicitura, prevista dall'art. 40,
comma 02, del cit. decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000: «Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi
della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici
servizi».
3. Al procedimento relativo alla cittadinanza si applica l'art 40,
comma 02, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Cio' in quanto la disposizione dettata dall'art. 9-bis, comma 1,
legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'art. 1, legge 15 luglio
2009, n. 94, ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o
concessione della cittadinanza non puo' essere considerata speciale
rispetto alla disciplina dettata dall'art. 40, decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000. Tale norma, infatti, non ha
carattere di specialita' per quanto attiene al procedimento, con la
conseguenza che non sussistono ragioni di ordine logico e giuridico
che possano giustificare la non applicabilita' della disciplina
dettata dal cit. decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.
Sul punto puo' osservarsi che: a) il procedimento per ottenere la
cittadinanza non rientra nella previsione contenuta nell'art. 3,
comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che
esclude dal campo di applicazione della semplificazione della
documentazione amministrativa i soli procedimenti relativi alla
condizione dello straniero e all'immigrazione. Trattandosi di deroga
ad un principio generale non e' estensibile in via analogica ad
ipotesi non espressamente previste. E che il procedimento relativo
alla cittadinanza non sia assimilabile a quello relativo alla
condizione dello straniero e all'immigrazione e' dimostrato anche
dalla circostanza che lo stesso art. 9-bis fa espressamente
riferimento all'elezione, all'acquisto, al riacquisto, alla rinuncia
o alla concessione della cittadinanza.
E' indubbio, quindi, che il legislatore del 2009, modificando la
legge n. 91 del 1992, ha voluto prevedere l'allegazione dei
certificati non solo per gli stranieri, ma anche per coloro che
intendono rinunciare alla cittadinanza italiana o che la vogliano
riacquistare dopo averla perduta. Sono, queste, ipotesi che
coinvolgono un cittadino italiano e non lo straniero;
b) il legislatore del 2009 non ha inteso dettare una disciplina
specifica relativamente all'acquisizione della documentazione utile
ai fini del riconoscimento della cittadinanza, con la conseguenza che
si possono ritenere applicabili i principi generali dettati dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
c) i criteri dettati dal decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000 non possono ritenersi in contrasto con interessi e
valori costituzionali, sui quali e' costruita la sovranita' e la
democrazia, ma dettano una disciplina ispirata ai principi, di rango
costituzionale, di buon andamento della Pubblica amministrazione, con
la conseguenza che l'amministrazione non puo' chiedere documentazione
che puo' acquisire d'ufficio da altra Pubblica amministrazione.
Al procedimento relativo alla cittadinanza si applicano, dunque, le
diposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000 in tema di acquisizione d'ufficio della documentazione;
in particolare, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati
deve essere apposta, a pena di nullita', la dicitura, prevista
dall'art. 40, comma 02, del cit. decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000: «Il presente certificato non puo' essere
prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi».
Resta fermo che i cittadini non appartenenti all'Unione europea
possono, ai sensi dell'art. 3, comma 2, decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000, utilizzare le dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto limitatamente agli
stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili
da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga
ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un
Consolato italiano deve procedersi all'acquisizione della
certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta
all'estero nei termini di legge.
Roma, 17 aprile 2012
Il Ministro per la
pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi
Il Ministro dell'interno
Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 324
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