Tra gli istituti su cui sono intervenuti sia la legge n.92/12 sulla riforma del lavoro ,che la legge n.134/12, di conversione del decreto sviluppo , c'è il lavoro in somministrazione ,di cui al dec.legvo n. 276/01 e s.m.i.
Infatti ,la legge Fornero è intervenuta con il comma 10 dell'art.1 , che ha apportato , dal 18.7.2012 , variazioni ed integrazioni al testo:
a) della lett.a) del comma 1 dell art. 13. ,in cui sono state soppresse le parole da "in deroga " sino a "ma";
b) del comma 4 dell'art.20 ,in cui ,dopo il primo periodo è stato inserito il seguente:"E' fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell'art.1 dec.legvo n.368/01"
c) dell'art.23,il cui comma 2 è stato abrogato.
Peraltro è da evidenziare che, in aggiunta alle variazioni di cui sopra, efficaci dal 18.7.2012, la disciplina del lavoro in somministrazione ha registrato una nuova modifica ad opera dell'art.46 bis della legge n.134/12 .
Infatti ,il comma 1, lettera b),del citato art.46 bis prevede , che :«. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, dopo la lettera i bis) è aggiunta la seguente:"i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato"»
Premesso quanto sopra , di seguito ,si riporta il nuovo testo delle disposizioni interessate dalle modifiche ,soppressioni e integrazioni prima precisate,che sono evidenziate in rosso con il segno --------------- ed in grassetto
Per effetto della modifica apportata dalla legge di riforma , il comma 1 dell'art.13 del dec.legvo n.276/03 ha acquisito il seguente testo :
"1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati,attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro é consentito:
a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi ".
Questo sta a significare che ,dal 18 luglio 2012 ,le Agenzie di somministrazione autorizzate per poter operare nel campo dell'inserimento o reinserimento lavorativo dei soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate (disoccupati di lunga durata,donne ,categorie del collocamento obbligatorio ,detenuti , tossico -dipendenti,ecc) si dovranno necessariamente preoccupare che sia :
- predisposto un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro,
- prospettato nel progetto interventi formativi idonei,
- precisata la partecipazione di un tutore con adeguate competenze e professionalità,
- assicurata l' assunzione del lavoratore, da parte delle agenzia di somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi.
Inoltre ,si riporta il nuovo testo del comma 4 dell'art.20 del dec.legvo :"4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.E' fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell'art.1 dec.legvo n.368/01" La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato e' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
L'aggiunta inserita ed evidenziata in grassetto prevede che:«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto
nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non
superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di
mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel
caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto
di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta
a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai
livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente
periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in
cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del
contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito
di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui
all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del
totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita' produttiva
Infine , a completamento delle variazioni introdotte dalla legge n.92/12 al decreto legvo n.276/03 ,si riporta la nuova formulazione dell' art.23,del dec.legvo n.276/03 ,il cui comma 2 risulta soppresso dal 18.7.2012:
"Art. 23. - Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà
1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte
Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte.
Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno1997, n. 196. (
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione,inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13.
3. L'utilizzatore é obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno altresì diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui é adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed é responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto,l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che é riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 dellalegge 20 maggio 1970, n. 300.
7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinche' possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera
.
8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato é nulla ogni clausola diretta a limitare, anche
indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di
somministrazione al termine della sua missione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta
una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
9-bis. Resta salva la facolta' per il somministratore e l'utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole
per i servizi resi a quest'ultimo in relazione alla missione, all'impiego e alla formazione del lavoratore per il
caso in cui, al termine della missione, l'utilizzatore assuma il lavoratore
Infine ,ribadito che l'art.46 bis della legge n.134/12 ha modificato il testo dell'art.20 ,inserendo nel comma 3,dopo la lettera i bis) , la lettera i-ter) ,in cui è precisato che ."in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato"» al comma 3 dello stesso la lettera h),si riporta il testo del richiamato comma 3 dell'art.20 del dec.legvo n.276/03 modificato:"
3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato é ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e
manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo,
caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di
macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse,
sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e
macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale,
le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione
da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali , territoriali o aziendali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla
persona e di sostegno alla famiglia;
i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato"»
Vale a dire che ,a decorrere dal 12.8.2012 .data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sviluppo n.83/12 , la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato viene ammessa in tutti i settori produttivi nel caso di utilizzo da parte del somministratore di lavoratori assunti con contratto di apprendistato
Si conclude sull'argomento ,sottolineando che oltre quelle di cui sopra,che riguardano la disciplina del lavoro in somministrazione prevista dal dec.legvo 276/03,si ricordano le modificazioni rispetto a tale tipologia lavorativa introdotte nel dec.legvo n.368-01 dall'art.1 ,commi 9 e 10 della legge di riforma ,in merito alle quali si rinvia alla specifica trattazione resa nel post pubblicato sul blog il 9.9.2012 ,consultabile cliccando sul seguente link :http://francescocolaci.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=20453&action=edit
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