Quanto riportato nel titolo è previsto dal spottostante Messaggio Inps n.14113 del 31 agosto 2012,che fa riferimento alla riduzione contributiva in favore delle imprese edili prevista dalla legge n.341 /95,resa strutturale dalla legge n.247/07 ,ma subordinata ad una verifica annuale da effettuare entro il 31 maggio dal Governo ,che eve emanare un corrispondente provvedimento entro il 31 luglio ,che per l'annpo in corso non risulta ancora intervenuto,consentendo così di appicare comunque  la riduzione in parola nella misura dell'anno precedente.

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Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 31-08-2012
Messaggio n. 14113
OGGETTO: determinazione per l'anno 2012 della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia, art. 29 d.l. 244/1995. Attivazione dei moduli telematici per le istanze.

Con il messaggio Hermes numero 12320 del 24 luglio 2012 sono state illustrate le nuove modalità di presentazione della comunicazione finalizzata all'applicazione dello sgravio edile previsto dall'art. 29 d.l. 244/1995 e le nuove modalità di codifica dei datori di lavoro aventi diritto al beneficio.

A scioglimento della riserva contenuta nel punto 4 del messaggio, circa l'effettiva possibilità di inviare le istanze per l'applicazione dello sgravio relativo al 2012, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, l'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 – convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1995 n. 341 – e successive modifiche ed integrazioni, prevede che ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali confermi o ridetermini lo sgravio; il decreto prevede altresì che, se entro il 31 luglio non intervenga il decreto, si applichi la riduzione determinata per l'anno precedente.

Poiché quest'anno il termine previsto è trascorso senza che il decreto fosse adottato, le aziende edili possono comunque applicare lo sgravio nella misura prevista per l'anno precedente, pari a all'11,50 per cento; come già chiarito in precedenti istruzioni (cfr. da ultimo la circolare numero 154 del 14 dicembre 2011), il beneficio si applica alle contribuzioni che non riguardino il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e riguarda solo gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali; circa le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione, si rinvia ai criteri in precedenza illustrati (in particolare si veda quanto dettagliatamente riportato nell'allegato numero 2 della circolare 209/1995).

Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a  dicembre 2012, mediante i codici istituiti per il recupero degli arretrati e per il godimento corrente, richiamati nel messaggio 12320/2012.

Per poter fruire dello sgravio è necessario inoltrare apposita istanza telematica,  secondo le modalità indicate nel messaggio citato; l'invio dell'istanza è possibile dal 31 agosto.

Come illustrato nel messaggio 12320/2012, le posizioni contributive delle aziende aventi diritto allo sgravio saranno aggiornate automaticamente dai sistemi informativi centrali entro il giorno successivo all'invio dell'istanza, con l'attribuzione del Codice Autorizzazione di nuova istituzione 7N.

Si evidenzia che il diritto e la misura dello sgravio si consolideranno definitivamente entro il 15 dicembre, data entro cui dovrebbe essere emanato il decreto ministeriale previsto dalla normativa vigente. Di tale circostanza verrà data comunicazione con apposito messaggio.

Il Direttore Generale
Nori