Si prevede una vera e propria stangata disposta dal nuovo decreto del Ministero dell'Interno sulla sanatoria 2012 che uscirà a breve, ,destinata così a restringere il campo dei soggetti da regolarizzare.
Si ricorda che in merito prima la normativa prevede l'obbligo della certificazione rilasciata solamente da uffici pubblici, per attestare la presenza dello straniero sul territorio italiano prima del 31 dicembre 2012, poi il contributo forfettario di 1.000 euro per ogni straniero da regolarizzare ed infine i nuovi limiti di reddito del datore di lavoro, che si rilevano ostativi per la maggior parte delle persone.
Sembra che che il limite dei tanto attesi requisiti reddituali del datore di lavoro, in caso di persona fisica, ente o società, il reddito imponibile o del fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non deve essere inferiore ai 30mila euro annui,mentre nel caso di addetto di sostegno al nucleo familiare.
Come è noto,le domande potranno essere inviata a parte dal 15 settembre 2012, attraverso via
telematica e nel modulo di registrazione bisognerà anche inserire oltre ai dati relativi al datore di lavoro, anche il numero di passaporto o di altro documento del lavoratore.
Il pagamento forfettario di mille euro per ogni straniero da regolarizzare dovrà essere versato tramite il modello di pagamento "F24 versamenti con elementi dentificativi", che sarà disponibile sui siti dell'Agenzia delle entrate ,del Ministero dell'Interno e dell'Inps.
La somma in questione versata non sarà deducibile ai fini dell'imposta sul reddito ed anche nel caso in cui la
domanda non dovesse andare a buon fine, non sara' restituita
Queste le prime indiscrezioni che sono uscite dagli uffici del Ministero dell'Interno, ,la cui ufficilita' aèppare ormai imminente ,pur dovendosi constatare che molti di coloro che avevano puntato sulla sanatoria per regolarizzare la propria posizione resteranno delusi ,in relazione all'elevato costo da sostenere ed ai limiti di reddito stabiliti.
Dal 15 settembre sarà possibile presentare le domande per la sanatoria dei lavoratori stranieri, presenti in Italia almeno dal 31 dicembre 2011. L'articolo 5 del Dlgs 16 luglio 2012, n. 109, in vigore da oggi, consente infatti ai datori di lavoro italiani, comunitari o stranieri in possesso della carta di soggiorno, di presentare un'istanza telematica allo Sportello unico per l'immigrazione per far emergere il rapporto di lavoro. Per i rapporti di lavoro subordinato, l'orario di lavoro dichiarato dovrà essere necessariamente a tempo pieno; per le colf e le badanti, invece, sarà possibile regolarizzare anche un rapporto di lavoro part-time di almeno 20 0re settimanali
Determinante è la documentazione attestante la presenza certa dello straniero in Italia in data anteriore al 31 dicembre 2011,che deve provenire da una pubblica amministrazione (esempio:certificato di ricovero ospedaliero del lavoratore clandestino, iscrizione a un servizio comunale (mensa scolastica o asilo nido di un figlio),invece non valgono tra l'altro le ricevute rilasciate in occasione dell'invio di denaro all'estero mediante i
money transfer, le fatture commerciali, e quant'altro non sia proveniente appunto da "organismi pubblici".Ma in proposito sara' importante quanto sara' previsto e chiarito dall'atteso decreto interministeriale Interno-Lavoro-Innovazione
Fino al termine della procedura il lavoratore straniero non potrà essere espulso e il datore di lavoro non potrà essere gravato dagli illeciti amministrativi e penali connessi all'irregolare rapporto di lavoro. Una volta
che l'iter della domanda sarà completato, lo Sportello unico provvederà a convocare il datore di lavoro e lo straniero per la firma del contratto di soggiorno che sarà il viatico per il successivo rilascio del permesso di
soggiorno.
La regolarizzazione impone la sistemazione del rapporto di lavoro negli aspetti retributivo, fiscale e contributivo, che il datore di lavoro deve provare alla stipula del contratto di soggiorno. Sotto questi tre aspetti, perciò, vanno ottemperati gli obblighi, ma senza interessi e sanzioni, per il periodo in nero fatto emergere. La regolarizzazione dovrebbe avvenire sin dalla data di assunzione, in nero, dello straniero; tuttavia, la legge impone un periodo minimo di sei mesi (evidentemente a copertura del periodo maggio-ottobre 2012 che va tra le due date per le condizioni di ammissione: esistenza del rapporto dal 9 maggio e sussistenza alla presentazione dell'istanza, possibile fino al 15 ottobre).
Il datore di lavoro deve dimostrare di aver retribuito il lavoratore in base al Ccnl con attestazione redatta congiuntamente al lavoratore.e perfezionare quella contributiva versando i contributi all'Inps ,mentre biosogna aspettare per sapere se la regolarizzazione concerne anche l'Inail e le casse edili per lo specifico settore edile. ,ricordando che i rapporti di lavoro non agricolo la regolarizzazione dovrà avvenire con gli Uniemens, per quelli agricoli con i Dmag, per i domestici con i Mav.
Infine, sulle retribuzioni dichiarate erogate al lavoratore, il datore di lavoro deve operare le ritenute Irpef e versarle entro il 16 novembre.
Tre sono i presupposti per attuare la sanatoria in questione:
a) il datore di lavoro deve occupare irregolarmente lo straniero al 9 agosto e il rapporto di lavoro deve perdurare da almeno tre mesi (prima del 9 maggio 2012);
b) il datore di lavoro deve occupare lo straniero alla data di presentazione della domanda (tra il 15 settembre e il 15 ottobre), cioè tre mesi dopo;
c) lo straniero deve risultare in Italia, ininterrottamente, almeno dal 31 dicembre 2011.
Infine ,si segnala che per consentire il versamento del contributo, con la risoluzione n. 85/E/2012 dell'Agenzia Entrate sono istituiti i seguenti codici:
- REDO - Datori di lavoro domestico – regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012.
- RESU - Datori di lavoro subordinato – regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012.
I codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 7 settembre 2012.
L'importo va esposto nella sezione «Erario», mentre nel campo «elementi identificativi» va esposto il numero del passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore (massimo 17 caratteri).
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