Sulla questione riportata nel titolo si e' registrato una diversita di vaklutazionme ed indicazioni tra Ministero dei Trasporti e Presidenza Consiglio dei Ministri,nel senso che il primo (Circolare n.6193 del 5-.3.2012) aveva in un primo momento affermato che la disposizione dell'art.7 del d.l.n.2012 ,,secondo cui i documenti d'identita' e di riconoscimento cui all'art.1 del dpr n.445/2000 sono rilasciatio o rinnovatio con validita allungata sino alla data del compleanno del titiolare in nediuatamente successiva alla scadenza che altrimenti sarebbe prevista per il documento ,non si applicava alla patente di guida ,trattandosi di normativa speciale.
Posizione contraria a quella del citato Ministero ,invece ,aveva dichiarsato (circolare n.7 del 20.7.2912) laPresidenza del Consiglio dei Ministri,che affermava l'estenzione della dispposizione dell'art.7 dl n.5/12 anche alle patenti di guida.
Ora la posizione tra le istituzioni in questione è divenuta uniforme ,vale a dire che il Ministero dei Trasporti ha disposto l'abrogazione della precedente circolare n.6193 del 5.3.2012 con quella n.23907 del 7.9.2012,secondo cui dal 17 settembre chi otterrà la patente di categoria AM, A1, A2, A, B1, B e BE con scadenza ordinaria «la scadenza di validità della stessa è prorogata alla data del compleanno del titolare».mentre restano escluse dalla riforma le patenti superiori (C, D, ecc.) e quelle rilasciate con limitazioni mediche.
o ne richiederà il rinnovo in tempo si vedrà allungare la scadenza normale fino al giorno del compleanno.
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