La legge n.134 del 7.8.2012 , in vigore dal 12 agosto c.a, di conversione del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, denominato "decreto sviluppo "e contenente "misure urgenti per la crescita" , ha appportato alcune modifiche alla legge n.92/2012 ,relativa alla riforma del lavoro e degli ammortizzatori sociali ,che risultano disposte dall'art..46 bis
In questa sede viene esaminata la modifica relativa alla disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria per le aziende di cui all'art.3 della legge n.223/91, evidenziando in proposito quanto segue.
Il comma 70.dell'art.2 della legge n.92/12 , aveva stabilito , con decorrenza 1º gennaio 2016, l'abrogazione dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che, in ordine l'intervento straordinario di integrazione salariale per le imprese interessate da procedure concorsuali , dispone:
"1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi
" 2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorit che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale. 3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art. 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non è dovuto. 4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. 5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e successive modificazioni, e l'art. 2 del ecreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni."
Con la lettera h) del comma 1 dell'art.46 bis della legge n.134/2012 si è stabilito che:"All'articolo 2, il comma 70 della legge n.92/12(che prevedeva l'abrogazione dell'art.3 della legge n.223/91) è sostituito dal seguente:«70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata" sono sostituite dalle seguenti: "quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente comma, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016″.
Pertanto ,dal 12 agosto 2012,trova applicazione il seguente nuovo testo dell'art.3 della legge 223/1991, in cui le parole sopresse sono contrassegnate con il segno—— ----- e quelle sostitutive sono evidenziate in grassetto:
"Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente comma, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016″. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi
"2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorit che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale."
"3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art. 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non è dovuto. 4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. 5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e successive modificazioni, e l'art. 2 del ecreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni."
Da quanto sopra discende che:
a) persiste la possibilita' di richiedere l'intervento della cigs in favore dei dipendenti di imprese nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria
b) tuttavia ,sottolineato che risulta soppressa la previsione " qualora la continuazione dell'attività' non sia stata disposta o sia cessata" ,che è stata sostituita da " quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione ,resta da chiarire se quest'ultima condizione deve riscontrarsi per tutti le fattispecie di procedura concorsuale indicate nell'art.3 della legge n.223/9 1,fatta eccezione per il concordato preventivo con cessione dei beni ,ovvero soltanto per quella di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, cui la prassi e le direttive ministeriali hanno sinora riferito la frase " qualora la continuazione dell'attività' non sia stata disposta o sia cessata"
c) la valutazione circa la sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione va fatta con parametri oggettivi , che spetta al Ministro del Lavoro definire con specifico decreto;
d) resta confermata l'abrogazione della disciplina dell'art.3 della legge n.223/91, a decorrere dal primo gennaio 2016, cosi' come gia ' stabilto dal comma 70 dell'art.2 della legge n.92/12.
In relazione a quanto precede ,si esprime l'auspicio che il provvedimento ministeriale di cui alla precedente lettera c) sia definito e reso operativo in tempi ravvicinati ,così da dare uniformita' e soprattutto certezza agli operatori interessati a valutare le fattispecie di procedura concorsuale cui applicare i parametri con cui determinare l'esistenza ovvero la mancanza dei presupposti che, secondo previsione normativa , dal 12.8.2012 , legittimano la richiesta della cigs da parte dei rappresentanti aziendali interessati e l'accoglimento della stessa da parte degli organi istituzionali competenti.
In attesa di tale provvedimento, si confida che le aziende interessate dal 12.8.2012 dalle procedure concorsuali previste dall'art.3 della legge n.223/91, tengano comportamenti improntati a prudenza rispetto all'l' eventualita' di far e ricorso alla cigs , soprassedendo , ai fini della gestione della realta' aziendale,da determinazioni che potrebbero rivelarsi tardivamente impraticabili ed incompatibili, a fronte dell'effettiva previsione dell'atteso decreto ministeriale sui parametri in questione.
Prima di concludere sull'argomento ,tuttavia,si dichiara di ritenere che la nuova frase inserita nel testo dell 'art.3 in questione ,secondo cui:"quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione " rende necessario un chiarimento , non gia' sul significato delle sue parole , che risulta chiaro ,bensi' sul fatto che la condizione stabilita per richiedere e conseguire la cigs deve riscontrarsi anche per il fallimento e e la liquidazione coatta amminidstrativa ,ovvero solo per la fattispecie della amministtrazione straordinaria.
Di fronte ad una eventuale estensione della modifica in questione anche alle altre fattispecie di procedura concorsuale citate ,oltre che all'amministrazione straordinaria,si resta perplessi in relazione alle seguenti constatazioni:
1) gli interventi modificativi al testo originario della legge 92/12 sono stati imposti da una maggioranza ' parlamentare intenzionata a mitigare alcuni aspetti della riforma Fornero ,valutati essere in contrasto con l'esigenza di non compromettere il sistema degli anmmortizzatori sociali ,proprio nel momento in cui la crisi del sistema produttiva ed i rischi per l'occupazione sono presenti im modo evidente e pesante;
2) la frase precedente "qualora la continuazione dell'attività' non sia stata disposta o sia cessata",sostituita nel testo dell'art.3 dal comma 1 lettera h)dell'art.46 bis ,per la composizione letterale del testo e per la prassi ministeriale ,è risultata riferita sempre e soltanto all'amministrazione straordinaria e non anche alle altre tre ipotesi di procedura concorsuala.
Pertanto un'estensione sic et simpliciter della nuova previsione aggiunta ,con effetto dal 12 agiosto scorso ,striderebbe in modo esplicito e dirompente.
Infatti ,in primo luogo detta estensione risulterebbe una modifica di uno stastus quo tuttaltro che migliorativa , posto che ,non solo non lascerebbe le cose come prima ,ma le peggiorerebbe e,guarda caso, a danno di vicende aziendali ed occupazionali ,rispetto a cui , per le esigenze di natura sociale da gestire , l'intervento dell'ammortizzatore sociale in parola dovrebbe poter intervenire senza percorsi angusti e tortuosi .
Inoltre ,una valutazione logico-sistematica porta a ritenere ,che ,avendo il legislatore introdotto, al posto di una precedente frase che ,sino all'11.8.12,ha trovato concreto riferimento e pratica applicazione all'amministrazione straordinaria soltanto ,anche la nuova disposizione non poss'che applicarsi a quest'ultima ,restando quindi esclusi il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa , in precedenza rimasti estranei.
Comunque è bene aspettare l'approvazione del previsto decreto del Ministro del Lavoro ,che di sicuro chiarira' anche tale aspetto.
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