Si richiama l'attenzione sull'argomento  di cui al titolo ,che risulta disciplinato dal sottoriportato

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012, n. 151
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilita' delle persone invalide. (12G0172) (GU n. 203 del 31-8-2012 ) ,in vigore dal 15-9.2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 35, comma 2, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
503;
Vista la raccomandazione n.  98/376/CE  del  Consiglio  dell'Unione
europea del 4 giugno 1998;
Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto l'articolo 58 della legge 29 luglio 2010, n. 120;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495;
Visto l'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23  agosto  1988,  n.
400;
Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 gennaio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;E m a n a
il seguente regolamento:Art. 1

Modifiche  all'articolo  381  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dopo la  parola:  «Strutture»  e'  inserita  una
virgola e la parola: «contrassegno»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la circolazione
e la  sosta  dei  veicoli  a  servizio  delle  persone  invalide  con
capacita' di deambulazione  impedita,  o  sensibilmente  ridotta,  il
comune rilascia apposita autorizzazione in deroga,  previo  specifico
accertamento  sanitario.  L'autorizzazione  e'  resa  nota   mediante
l'apposito  contrassegno  invalidi   denominato:   "contrassegno   di
parcheggio  per  disabili"  conforme  al   modello   previsto   dalla
raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del  4
giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno  e'  strettamente
personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore  su
tutto il territorio nazionale. In caso di  utilizzazione,  lo  stesso
deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo,
in modo che sia chiaramente visibile per i  controlli.  L'indicazione
delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota  mediante  il
segnale di: "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5.»;
c) al comma 3:
1) le parole: «dall'ufficio medico-legale dell'Unita' Sanitaria
Locale» sono sostituite dalle seguenti:  «dall'ufficio  medico-legale
dell'Azienda Sanitaria Locale»;
2) dopo le parole: «capacita' di deambulazione»  sono  inserite
le seguenti: «impedita o»;
3) gli ultimi due periodi sono soppressi;
d) al  comma  4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Trascorso  tale  periodo  e'  consentita  l'emissione  di  un  nuovo
contrassegno a tempo  determinato,  previa  ulteriore  certificazione
medica rilasciata dall'ufficio medico-legale  dell'Azienda  Sanitaria
Locale di appartenenza che attesti che le  condizioni  della  persona
invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.  Nei  casi  in  cui
ricorrono  particolari  condizioni  di  invalidita'   della   persona
interessata, il comune  puo',  con  propria  ordinanza,  assegnare  a
titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato  da  apposita
segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per
disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale
agevolazione, se l'interessato non ha disponibilita' di uno spazio di
sosta privato accessibile, nonche'  fruibile,  puo'  essere  concessa
nelle zone ad alta densita' di traffico, dietro  specifica  richiesta
da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili".
Il comune  puo'  inoltre  stabilire,  anche  nell'ambito  delle  aree
destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un  numero
di posti destinati alla  sosta  gratuita  degli  invalidi  muniti  di
contrassegno superiore al limite minimo  previsto  dall'articolo  11,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1996,
n. 503, e prevedere, altresi',  la  gratuita'  della  sosta  per  gli
invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino gia' occupati  o
indisponibili gli stalli a loro riservati.»;
f) al comma 6, le parole: «Ministro dei lavori  pubblici  sentito
il Ministro della sanita'» sono sostituite dalle seguenti:  «Ministro
delle infrastrutture  e  dei  trasporti  sentito  il  Ministro  della
salute».

Art. 2

Modifiche  ai  Titoli  II  e  V  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1.  La  sostituzione  del  «contrassegno  invalidi»  con  il  nuovo
«contrassegno  di  parcheggio  per  disabili»,  conforme  al  modello
previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea  del
4 giugno 1998, deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata  in
vigore  del  presente  regolamento,  salvo  che  le   amministrazioni
comunali non decidano tempi piu' contenuti.  I  Comuni  garantiscono,
comunque, in tale periodo il rinnovo dei «contrassegni invalidi» gia'
rilasciati con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili».
2. Nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1 conservano
la loro validita' le autorizzazioni e i corrispondenti  «contrassegni
invalidi» gia' rilasciati.
3. Entro tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di  cui
all'articolo 2 deve essere adattata alle  intervenute  modifiche.  In
caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo  di  accessibilita'
devono essere conformi alle norme del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 2012