Premesso che il D.M. 7 luglio 1997, n. 274,contiene il Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di  sanificazione(G.U. n. 220 del 13 agosto 1997, n. 188),

si richiama'attenzione sul sottoriportato parere  del Ministero Sviluppo Economico 18 settembre 2012, n. 192965,riguardante

il Contratto di affitto di azienda  e gli   effetti sulle fasce di classificazione  .

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Si fa riferimento al messaggio di posta elettronica del 27/07/2012 con il quale codesta Camera chiede di conoscere l'avviso della Scrivente circa gli effetti, in materia di inserimento nelle fasce di classificazione richiamate in oggetto, derivanti da un contratto di affitto di azienda, di cui è parte una impresa operante nel settore delle pulizie di cui alla legge 82/1994.

In particolare, nella fattispecie sottoposta ad esame, un consorzio stabile a responsabilità limitata, inserito nella fascia di classificazione "h" (per la partecipazione a gare di appalto per servizi di pulizia bandite da pubbliche amministrazioni, per importi fino a 6,2 milioni di euro ca.) intende cedere in affitto per due anni la propria azienda ad un altro consorzio stabile a responsabilità limitata.

Si pone, evidentemente, al riguardo, il problema di valutare se il contratto in questione possa essere considerato idoneo a determinare l'eventuale attribuzione della corrispondente fascia di classificazione in capo alla cessionaria, pur in carenza del periodo minimo di attività di cui all'art. 3, c. 2, del citato d.m. 274/1997.

In merito, richiamate le considerazioni esposte nella circolare n. 3632/C del 12/02/2010, e nel collegato parere alla Camera di commercio di Avellino (prot. n. 10745 del 16/03/2010), si esprime l'avviso che nulla osti affinché si proceda alla valutazione degli effetti derivanti dal contratto in parola ai fini dell'inserimento della cessionaria nelle fasce di classificazione di cui sopra.

Anche il contratto di affitto di azienda comporta, infatti, il trasferimento (sia pure a termine) del compendio aziendale dedicato alle attività di pulizia, da un'impresa ad un'altra.

Ovviamente, anche in tale caso, come evidenziato nel citato parere alla Camera di commercio di Avellino, sarà in primo luogo necessario produrre tutta la documentazione probatoria prevista dalla normativa di settore ai fini dell'inserimento nella fascia di classificazione richiesta.

Dovranno, pertanto, essere acquisiti, secondo quanto previsto dalla seconda sezione dell'allegato A al d.m. 274/1997, i libri paga e i libri matricola della cedente (oppure il modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento); l'elenco dei servizi prestati nel periodo di riferimento, accompagnato dalle attestazioni rese dai committenti; le attestazioni dell'INPS e dell'INAIL comprovanti la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli addetti all'impresa; documentazione da cui risulti il rispetto del parametro dei costi per il personale previsto dall'art. 5, c. 3, lettera b), del d.m. 274, ovvero, in sua sostituzione, l'attestato di cui all'art. 5, c. 5, del medesimo decreto.

Oltre a ciò, si ritiene che codesta Camera debba condurre una attenta verifica in merito all'effettività del dichiarato trasferimento aziendale.

Come chiarito da questa Amministrazione nella circolare e nel parere in precedenza richiamati, l'interpretazione evolutiva delle norme in esame cui si è con gli stessi pervenuti è strettamente correlata alla volontà di salvaguardare la continuità di strutture aziendali in essere.

Se tuttavia, non sussiste effettiva trasmissione (anche a termine) di dette strutture, risulta evidente che vengono a mancare i presupposti per l'applicazione di indicazioni volte a tutelare la continuità aziendale, risolvendosi il "trasferimento" nella mera "cessione" (anche a termine) di autorizzazioni amministrative, in carenza dei presupposti di legge.

Si ritiene, al riguardo, considerati anche precedenti pronunciamenti della Corte di giustizia della UE (v., ad es.» C-13/95, Siizen v Zehnacker), che, al fine di verificare la sostanziale continuità del compendio aziendale ceduto, in particolare alla luce dello specifico settore di attività contemplato, dovrà valutarsi la corrispondenza degli elementi patrimoniali (materiali ed immateriali), nonché del personale (in termini di numero e di competenza) che lo componevano nel periodo di riferimento, rispetto al compendio in concreto acquisito dalla cessionaria; dovendo reputarsi che, in carenza di tale corrispondenza, siano assenti i presupposti per l'applicazione delle indicazioni recate dai ripetuti circolare e parere.

Sembra appena il caso di sottolineare, infine, che l'impresa, o le imprese, cui ineriva il compendio aziendale sopra delineato - e sempre che siano adempiute le condizioni sopra descritte, che sostanziano un effettivo trasferimento di azienda nei settori regolati dalla legge 82/94 - saranno obbligate a denunciare la cessazione dell'attività nei settori in questione, fino al momento in cui, eventualmente, il compendio aziendale rientri nella loro disponibilità