Si prova a fornire risposta alla richiesta di chiarimenti sulla questione di cui al titolo , esponendo quanto segue.
Anzitutto ,si ritiene confacente individuare e mettere a confronto le disposizioni legislative precedenti ed attuali sull'iscrizione dei lavoratori negli elenchi del collocamento ordinario ed obbligatorio
Riguardo al collocamento ordinario ,è da dire che ,prima del decreto legvo n.181/2000, integrato dal dec.legvo n.257/02,che ha dato pratica attuazione al trasferimento dallo Stato alle Regioni e Province delle funzioni amministrative circa l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro ,la fonte normativa principale in materia è stata la legge n.56/1987 ,che al comma 4 dell'art.1 disponeva:"4. I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale
per l'impiego. Senza cambiare la propria residenza essi possono trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente, nella lista di collocamento di altra circoscrizione, conservando l'anzianita' di iscrizione maturata"
Invece la disciplina del collocamento obbligatorio ,sino all'entrata in vigore della legge n.68/99 e del regolamento di attuazione della stessa ,di cui al DPR n.333/2000, era contenuta nella legge n.482/68,che, in materia d'iscrizione nell'elenco degli aspiranti al collocamento riservato alle categorie protette, nell'art.19 ,comma 1 stabiliva :" Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi di guerra, degli
invalidi civili di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio, degli invalidi civili, dei sordomuti, degli orfani e
delle vedove di caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacita' lavorative."
L'esame dei sopra citati provvedimenti legislativi,emanati in sostituzione delle leggi n.56/987 e n.482/68 ,attualmente vigenti ,circa l'iscrizione rispettivamente al collocamento ordinario ed obbligatorio ,dispongono quanto segue:
a) collocamento ordinario dec.legvo n.181/2000:
-art. 1 bis ,comma 3 :" Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
-art 2 , 1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c)(stato di disoccupazione) deve essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.
3. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.
Pertanto ogni Regione ,esercitando l'autonomia a ciascuna riconosciuta ,ha regolamentato con efficacia limitata al proprio territorio,gli indirizzi operativi per l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro .
La Regione Abruzzo vi ha provveduto con la Delibera di Giunta n.157/06 ed in proposito si evidenzia il contenuto degli articoli 8 ed 11.
Nel primo si stabilisce :"Sono inserite nell'elenco anagrafico le persone soggiornanti nel terriotorio nazionale ,..che .essendom in cerca di lasvoro perche' inoccupate,dispocxccupate..,.dichiarano ai Centri Impiego del proprio domicilio che intendono avvalersi dei servizi dell'impiego"
Il secondo prevede:"Nel caso di variazione successiva del domicilio,il lavoratore e' tenuto a presentarsi al Centro Impiego competente per l'la riuchiesta al Centro Impiego di èprovenienza di trasferimento deim èpropri dati dalla scheda anagrafica e professionale con relastiva ambito territoriale in cui risulta ubicato il luogo del nuovo domicilio onde attivare la richiesta al Centro Impiego di provenienza di trasferimento dei èpropri dati dalla scheda anagrafica e professionale con relativa presa d'atto dell'avvenuto trasferimento tra i due Centri Impiego interessati".
b) collocamento obbligatorio:
-art.8 legge 68/99: "1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle propriecapacita' lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti"2. Presso gli uffici competenti e' istituito un elenco, con unicagraduatoria, dei disabili che risultano disoccupati
-" art. 7 legge 68/99:"Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i, datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11"
-art.1 dpr n.333/2000:1. Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano compiuto i quindici anni di eta' e che non abbiano raggiunto l'eta' pensionabile prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il
settore privato.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonche' quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione"
In base all'analitica disamina delle norme esposte sopra, discende in modo palese che, ne' nelle precedenti disposizioni( non piu' applicabili),ne' in quelle successive (ed ora vigenti ), in materia sia di collocamento ordinario ,che obbligatorio, risulta prevista e disciplinata la questione inerente l'ammissibilita' del trasferimento dell'iscrizione nella lista del collocamento obbligatorio ,mantenendo ferma quella del collocamento ordinario.
Tuttavia, si deve in proposito evidenziare che nel vigore della legge n.482/68 ,sulla questione ebbe a vesprimere il proprio parere favorevole il Ministero del Lavoro ,di cui vi e' traccia scritta nella Nota n.10864 del 12 giugno 1982 ,rimessa dall'Ufficio Provinciale del Lavoro di L'Aquila alla Sezione zonale Ulmo di Sulmona ,in cui risulta riportato quanto segue:" ...a parere del superiore Ministero,riportato sul Supplemento al Notiziario n,18/79 ,il trasferimento di isc rizione negli elenchi proivinciali di cui all'art.19 della legge n.482 non comporta necessariamente e conseguentemente anche il trasferimento d'iscrizione nelle liste del collocamento"
Preso atto di cio',si tratta di valutare se detto avviso ministeriale , tenuto conto peraltro delle profonde variazioni organizzative,funzionali e normative intervenute nella materia ,possa ritenersi ancora valido ed applicabile.
In proposito si è portati ad assumere un orientamento non favorevole per le seguenti ragioni:
1) nelle regolamentazioni approvate dalle singole Regioni potrebbe rinvenirsi una espressa previsione contraria;
2) la frammentazione delle norme amministrative regionali sul collocamento ,che, se pur coordinate dalla Conferenza Stato-Regione ,non possono non presentare differenti previsioni su singoli aspetti ;
3) il diverso ambito territoriale di competenza delle strutture preposte al collocamento obbligatorio ,che all'epoca della legge n.482/68 risultava esclusivamente a carasttere provinciale ,mentre attualmente puo' essere di piu' ridotta estenzsione
4) a differenza del passato, attualmente la disciplina sul collocamento ordinario non fa riferimento alla residenza ,bensì al domicilio del lavorastore ai fini dell'iscrizione nell'elenco del Centro Impiego . Pertanto , posto che il domicilio è richiesto anche per l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ,in caso di trasferimento di quest'ultima iscrizione ,il lavoratore si troverebbe a disporre di un doppio domicilio in due diverse localita',che potrebbero appartenere a province e forse anche a regioni diverse con le conseguenti ovvie problematiche sotto il profilo della gestione amministrativa
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