Con la lettera sottoriportata , inviata nell'agosto scorso a un fondo pensione negoziale ,la Covip ha fornito chiarimenti sulla possibilita' di riscatto per i fondi pensione dei periodi di cassa integrazione salariale e di mobilita'
Si fa riferimento alla nota del …, con la quale codesto Fondo ha posto alcuni quesiti in materia di riscatto della posizione individuale.
Con il primo quesito codesto Fondo rappresenta la situazione di alcuni iscritti, già assoggettati alla procedura di cassa integrazione guadagni per i dipendenti delle società del gruppo … in amministrazione straordinaria, che in pendenza della procedura di cassa integrazione guadagni hanno intrapreso nuovi rapporti di lavoro con altre aziende del settore del … e, a seguito della cessazione anche di questi ultimi, abbiano chiesto il rientro nella procedura di cassa integrazione.
Con riferimento a detti lavoratori, viene chiesto se nel computo del termine di 12 mesi di cassa integrazione guadagni che consente di attivare il riscatto parziale della posizione individuale di cui all'art. 14, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005, possano essere fatti valere anche i periodi pregressi di cassa integrazione, non continuativi e antecedenti l'instaurazione dei nuovi rapporti di lavoro.
In proposito si osserva che la necessità del decorso del termine di 12 mesi, prevista dal citato art. 14, comma 2, lett. b) per la sola causale dell'inoccupazione, è stata estesa dalla COVIP, in via interpretativa, alla fattispecie della cassa integrazione guadagni nel documento "Orientamenti interpretativi in merito all'articolo 14, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005 sul riscatto della posizione in caso di Cassa integrazione guadagni", adottati il 28 novembre 2008.
Nel citato documento si è precisato che, in base alla formulazione della norma, possono aversi due distinte ipotesi di riscatto parziale riconducibile alla cassa integrazione. In primo luogo, si è reputato che il riscatto parziale possa essere esercitato qualora intervenga la cessazione del rapporto di lavoro e questa sia stata preceduta dall'assoggettamento del lavoratore interessato a una procedura di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, indipendentemente dalla durata della stessa procedura.
In secondo luogo, si è ritenuto ammissibile il riscatto parziale anche laddove, come nella cassa integrazione, non vi sia la cessazione del rapporto di lavoro, purché, per effetto della stessa, si determini una perdurante situazione di sospensione totale dell'attività lavorativa. In analogia con quanto previsto dalla legge per l'ipotesi dell'inoccupazione, la perdurante situazione di inattività è stata individuata dalla Commissione nel decorso di almeno 12 mesi. In ordine a tale facoltà, tuttavia, negli Orientamenti non è stata affrontata la questione della continuità o meno della situazione di inattività per complessivi 12 mesi.
Al riguardo, in linea con la previsione in materia di inoccupazione, si ritiene che il periodo di 12 mesi di cassa integrazione a zero ore debba essere continuativo, non reputandosi ammissibile, ai fini del riscatto di cui alla disposizione, il cumulo di più periodi di cassa integrazione inferiori a un anno.
Considerato che alla cassa integrazione guadagni per i dipendenti delle società del gruppo … in amministrazione straordinaria seguirà, per coloro che ne faranno richiesta, un periodo di tre anni di mobilità, codesto Fondo chiede, altresì, se sia possibile per gli iscritti esercitare il riscatto parziale per mobilità a prescindere dalla durata della stessa.
Sul punto si fa presente che, anche per il riscatto dovuto a mobilità, il citato art. 14, comma 2, lett. b), non prevede alcuna durata, fissando, come sopra detto, il termine (da 12 a 48 mesi) solo per il caso dell'inoccupazione; nessuna precisazione in merito è stata inoltre data dalla Commissione nei citati Orientamenti, nei quali si è trattato solo il caso della cassa integrazione guadagni.
Tenuto conto della formulazione normativa e di quanto precisato nei citati Orientamenti COVIP per il caso di cessazione del rapporto di lavoro preceduta da cassa integrazione, si esprime l'avviso che la sottoposizione alla procedura di mobilità comporti per il lavoratore la facoltà di riscattare la posizione individuale nella misura del 50%, prescindendo dalla durata della stessa.
La terza questione posta riguarda la possibilità, per i lavoratori in mobilità, di chiedere il riscatto totale della posizione per perdita dei requisiti di partecipazione, riconducibile all'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005.
Poiché l'istituto della mobilità presuppone il licenziamento del lavoratore, il quale a sua volta configura un'ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione, si ritiene che il lavoratore licenziato e posto in mobilità possa legittimamente esercitare la facoltà di riscatto totale della posizione, a norma del citato art. 14, comma 5.
Il lavoratore sottoposto a procedura di mobilità può, quindi, chiedere sia il riscatto parziale ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b), fiscalmente agevolato, sia il riscatto totale ex art. 14, comma 5, fiscalmente più oneroso.
Il Commissario straordinario
Si fa riferimento alla nota del …, con la quale codesto Fondo ha posto alcuni quesiti in materia di riscatto della posizione individuale.
Con il primo quesito codesto Fondo rappresenta la situazione di alcuni iscritti, già assoggettati alla procedura di cassa integrazione guadagni per i dipendenti delle società del gruppo … in amministrazione straordinaria, che in pendenza della procedura di cassa integrazione guadagni hanno intrapreso nuovi rapporti di lavoro con altre aziende del settore del … e, a seguito della cessazione anche di questi ultimi, abbiano chiesto il rientro nella procedura di cassa integrazione.
Con riferimento a detti lavoratori, viene chiesto se nel computo del termine di 12 mesi di cassa integrazione guadagni che consente di attivare il riscatto parziale della posizione individuale di cui all'art. 14, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005, possano essere fatti valere anche i periodi pregressi di cassa integrazione, non continuativi e antecedenti l'instaurazione dei nuovi rapporti di lavoro.
In proposito si osserva che la necessità del decorso del termine di 12 mesi, prevista dal citato art. 14, comma 2, lett. b) per la sola causale dell'inoccupazione, è stata estesa dalla COVIP, in via interpretativa, alla fattispecie della cassa integrazione guadagni nel documento "Orientamenti interpretativi in merito all'articolo 14, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005 sul riscatto della posizione in caso di Cassa integrazione guadagni", adottati il 28 novembre 2008.
Nel citato documento si è precisato che, in base alla formulazione della norma, possono aversi due distinte ipotesi di riscatto parziale riconducibile alla cassa integrazione. In primo luogo, si è reputato che il riscatto parziale possa essere esercitato qualora intervenga la cessazione del rapporto di lavoro e questa sia stata preceduta dall'assoggettamento del lavoratore interessato a una procedura di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, indipendentemente dalla durata della stessa procedura.
In secondo luogo, si è ritenuto ammissibile il riscatto parziale anche laddove, come nella cassa integrazione, non vi sia la cessazione del rapporto di lavoro, purché, per effetto della stessa, si determini una perdurante situazione di sospensione totale dell'attività lavorativa. In analogia con quanto previsto dalla legge per l'ipotesi dell'inoccupazione, la perdurante situazione di inattività è stata individuata dalla Commissione nel decorso di almeno 12 mesi. In ordine a tale facoltà, tuttavia, negli Orientamenti non è stata affrontata la questione della continuità o meno della situazione di inattività per complessivi 12 mesi.
Al riguardo, in linea con la previsione in materia di inoccupazione, si ritiene che il periodo di 12 mesi di cassa integrazione a zero ore debba essere continuativo, non reputandosi ammissibile, ai fini del riscatto di cui alla disposizione, il cumulo di più periodi di cassa integrazione inferiori a un anno.
Considerato che alla cassa integrazione guadagni per i dipendenti delle società del gruppo … in amministrazione straordinaria seguirà, per coloro che ne faranno richiesta, un periodo di tre anni di mobilità, codesto Fondo chiede, altresì, se sia possibile per gli iscritti esercitare il riscatto parziale per mobilità a prescindere dalla durata della stessa.
Sul punto si fa presente che, anche per il riscatto dovuto a mobilità, il citato art. 14, comma 2, lett. b), non prevede alcuna durata, fissando, come sopra detto, il termine (da 12 a 48 mesi) solo per il caso dell'inoccupazione; nessuna precisazione in merito è stata inoltre data dalla Commissione nei citati Orientamenti, nei quali si è trattato solo il caso della cassa integrazione guadagni.
Tenuto conto della formulazione normativa e di quanto precisato nei citati Orientamenti COVIP per il caso di cessazione del rapporto di lavoro preceduta da cassa integrazione, si esprime l'avviso che la sottoposizione alla procedura di mobilità comporti per il lavoratore la facoltà di riscattare la posizione individuale nella misura del 50%, prescindendo dalla durata della stessa.
La terza questione posta riguarda la possibilità, per i lavoratori in mobilità, di chiedere il riscatto totale della posizione per perdita dei requisiti di partecipazione, riconducibile all'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005.
Poiché l'istituto della mobilità presuppone il licenziamento del lavoratore, il quale a sua volta configura un'ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione, si ritiene che il lavoratore licenziato e posto in mobilità possa legittimamente esercitare la facoltà di riscatto totale della posizione, a norma del citato art. 14, comma 5.
Il lavoratore sottoposto a procedura di mobilità può, quindi, chiedere sia il riscatto parziale ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b), fiscalmente agevolato, sia il riscatto totale ex art. 14, comma 5, fiscalmente più oneroso.
Il Commissario straordinario
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