Si segnala ,in relazione alla specifica attualita' della questione definita, la sentenza sottostante della Corte di cassazione n.14996 del 7 .9.2012
La riforma del lavoro arriva in Cassazione ed aoiuta i giudici dare soluzione alle cause sui rapporti a tempo determinato convertiti a tempo indeterminato.
Infatti la legge 92/2012 prevede un'interpretazione autentica nell'art.32 .comma 5,della legge n.183/10 secondo cui l'indennità forfetizzata ristora per intero il danno patito dal lavoratore nel periodo compreso fra scadenza del termine rivelatosi nullo e il provvedimento del giudice che ordina la ricostituzione del rapporto.ed i giudici affermano che anche gli scatti di anzianità maturati fino alla sentenza che dichiara la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato fin dall'origine sono coperti nell'indennità di cui al collegato, fra 2,5 e 12 mensilità, che non a a caso è detta anche «omnicomprensiva».
Nell'indennitaria riconosciuta a forfait c è ricompreso altresì a l'eventuale danno contributivo nel cosiddetto «periodo intermedio». ,posto che l'indennità scatta per la sola apposizione del termine nullo, anche senza prova del danno effettivamente subito dal lavoratore.
Quanto sopra è precisato dalla sentenza 14996 7 settembre 2012 emessa dalla dalla sezione lavoro della Suprema corte. ,che inoltre aggiunge che la stessa interviene senza costituzione in mora del datore: costituisce un nuovo e diverso diritto che seppure collegato alla nullità del termine di per sé imprescrittibile, risulta sì soggetto a prescrizione, ma per la sua natura «forfetizzata» non è di certo assoggettabile alla prescrizione quinquennale (articolo 2948 n. 4 cc), e neppure a quelle di cui agli articoli 2955 n. 2 e 2956 n. 1 cc.
La copertura offerta dalla sua natura omnicomprensiva è estesa alle conseguenze contributive, oltre che a quelle retributive, che scaturiscono dall'apposizione del termine nullo al contratto, tanto da assorbire anche il danno contributivo patito dal lavoratore durante il periodo compreso fra la scadenza del termine e la sentenza favorevole al prestatore d'opera.
Insomma la disposizione del collegato lavoro garantisce la conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, oltre a un'indennità che gli è dovuta sempre e comunque, al di fupori di oneri probatori di sorta.
Di contro , al datore di lavoro assicura la predeterminazione del risarcimento del danno dovuto per il periodo che intercorre dalla data d'interruzione del rapporto fino a quella dell'accertamento giudiziale del diritto del lavoratore al riconoscimento della durata indeterminata del rapporto.
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