Fonti normative
a) Circ. Min.Lav. e P.S. 22 febbraio 2005, n. 7
Prevede che:" Nel caso della somministrazione a tempo indeterminato e' anche possibile
il ricorso al contratto di apprendistato e al contratto di inserimento ,purche' le modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro consentano la realizzazione delle finalita' di formazione ovvero di adattamento delle
competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo tipiche di questi contratti."
b) Art.2 ,comma 3 ,primo periodo ,dec.legvo n.167/2011 ,nel testo sostituito dal comma 16 dell'art.1 legge n.92-12,secondo cui,,con rioferimento alle assunzioni con decorrenza dall'1.1.2013:"Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non puo' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro ;tale rapporto non puo' superare il 100 per cento preso i datori di lavoro che occupano un numero di lavorastori inferiore a 10 unita'."
c) Art.2 ,comma 3 , secondo periodo ,dec.legvo n.167/2011 ,nel testo sostituito dal comma 16 dell'art.1 legge n.92-12,secondo cui:E' in ogni caso esclusa la possibilita' di assumere in somministrazione apprendisti con contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art.20 ,comma,4 ,del dec.legvo n.276/03"
d) ) Art.2 comma 1 lettera e) dec.legvo n.276/03,che prevede la possibilita' di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui... all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276(relativi ai lavoratori in somministrazione
e) art.4 ,comma 2 ,dec. legvo n.167/11 ,che assegna al contratto collettivo nazionale di settore il compito di scrivere le regole della formazione per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
f) CCNL della categoria delle agenzie per il lavoro del 24 luglio 2008
g) Accordo collettivo del 05 aprile 2012 tra Assolavoro, Felsa CISL, Nidil CGIL e Uil Temp in materia di apprendistato professionalizzante in somministrazione(non sottoscritto da CGIL Nildi)
g) lett.i ter) , comma 3 ,art.20 del dec.legvo n.276/'03 , aggiunto dall' art46 bis legge 134/12,secondo cui:
" Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato é ammessa:
a)...
b)...
c)...
i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato"
Considerazioni introduttive
Con la stipula dell'Accordo del 5 aprile 2012- sezione speciale del ccnl della categoria della agenzia di
somministrazione di lavoro - risulta introdottae regolamentata compiutamente la possibilità per le Agenzie per il Lavoro di avviare lavoratori con apprendistato professionalizzante in somministrazione
In merito ,tuttavia ,si osserva che ,mentre secondo le parti che hanno sottoscritto il predetto Accordo non esisterebbe alcuna limitazione per utilizzare il contratto di apprendistato anche nei rapporti a termine, perché il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato e, come tale, può essere utilizzato dalle Agenzie per il lavoro senza limiti particolari,in realta' tale ampia possibilita' è stata esclusa,come riportato sopra :
a) anzitutto , dall'art.2 ,comma 3 , secondo periodo ,dec.legvo n.167/2011 ,nel testo sostituito dal comma 16 dell'art.1 legge n.92-12,secondo cui:E' in ogni caso esclusa la possibilita' di assumere in somministrazione apprendisti con contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art.20 ,comma,4 ,del dec.legvo n.276/03",
b) in secondo luogo , dalla lett.i ter) , comma 3 ,art.20 del dec.legvo n.276/'03 , aggiunto dall' art. 46 bis legge 134/12,secondo cui" Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato é ammessa:
i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato".
Pertanto ormai è incontestabile , salvo future modifiche normative in materia , che le Agenzie per il Lavoro possono assumere ed avviare ad imprese utilizzatrici esclusivamente apprendisti nell'ambito di contratti di somministrazione a tempo indeterminato.
Modalita' di attuazione del contratto di apprendistato in somministrazione
In primo luofgo ,si precisa che le aziende utilizzatrici possono rivolgersi alle Agenzie per il lavoro al fine di attivare il servizio di ricerca e selezione di candidati da assumere con apprendistato professionalizzante ,mentre la somministrazione di apprendisti da parte delle Agenzie per il Lavoro è disciplinata dal D.lgs 276/2003 ,dal Testo Unico sull'apprendistato ,così come modificato dalla L. 92/2012 e dalla legge n.134/12, nonché dal ccnl della categoria delle Agenzie per il lavoro del 24 luglio 2008, di cui l'accordo del 5 aprile 2012 costituisce sezione speciale ed infine dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, applicata dalle aziende utilizzatrici.
Inoltre, si afferma che l'apprendista va assunto a tempo indeterminato dall'Agenzia per il lavoro mediante contratto di apprendistato professionalizzante in forma scritta e sulla base di quanto previsto in materia dal Testo Unico sull'apprendistato - così come modificato dalla Legge di Riforma del lavoro - ,nonché dall'art. 23 ("assunzione a tempo indeterminato") del CCNL della categoria della agenzie di somministrazione di lavoro del 24 luglio 2008 per essere asssegnato a tempo indeterminato al datore di lavoro utilizzatore
Piano Formativo Individuale
Il Piano Individuale, da allegare al contratto di assunzione, deve essere redatto in base alla previsione della disciplina del ccnl applicato dall'impresa utilizzatrice , va predisposto dall'Agenzia congiuntamente all'utilizzatore e al lavoratore e deve essere sottoposto al parere di conformità di Forma.temp entro 30 gg dall'inizio della missione, nonché trasmesso per conoscenza alle CST (Commissioni SindacaliTerritoriali) competenti per territorio.
Periodo prova
L'eventuale patto di prova ,da fissare in forma scritta, potrà essere apposto al momento dell'assunzione e la sua durata non potrà in ogni caso essere superiore a quella prevista dall'art. 28 lett. b) del ccnl 24 luglio 2008 per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato ed inquadrati nei gruppi omogenei di riferimento ,salvo che la disciplina collettiva applicata dall'utilizzatrice preveda per gli apprendisti periodi di prova di durata inferiore a quelli previsti dall'art. 28 lett. B) del citato CCNL della categoria delle agenzie di somministrazione ,poiche ' in tal caso dovranno allora essere applicati quelli di durata inferiore.
Durata apprendistato
La durata dell'apprendistato è disciplinata dal contratto collettivo applicato dall'azienda utilizzatrice.Peraltro ,si evidenzia che l'Accordo del 5.4.,2012 prevede due ipotesi,ossia:
a) l' apprendistato con un unico utilizzatore ,.in cui la durata minima del contratto di somministrazione non può essere inferiore al periodo di apprendistato previsto dalla vigente disciplina del CCNL applicato nell'impresa utilizzatrice.
b) apprendistato con più utilizzatori,in cui la durata minima di ciascuna missione, non può essere inferiore a 12 mesi presso un unico utilizzatore, salvo periodi residui più brevi necessari ai soli fini del completamento dell'apprendistato.
Pero' ,va sottolineato che la seconda tipologia di contratto disciplinata dall'Accordo del 5 aprile 2012 appare di fatto inapplicabile in relazione al divieto di somministrare a termine apprendisti introdotto dalla Legge di Riforma del Lavoro.
Premesso questo, si precisa che, in riferimento all'apprendistato presso un unico utilizzatore, l'accordo del 5
aprile 2012 non contiene alcuna previsione, pertanto si ritiene applicabile quanto previsto dall'accordo interconfederale sull'apprendistao del settore dell'utilizzatore ,richiamando l'art.4 ,comma 2,dec.leg.vo n.167/11 ,modificato dal comma 17 dell'art.1 legge n.92/12 , che in generale prevede :"2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'eta' dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalita' di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenzetecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonche' la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non puo' comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caraterizzanti la figura dell'artigianasto individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento"
Eta' apprendisti
L'Accordo del 5 aprile 2012 ,citato nelle fonti normative,disciplina l'apprendistato professionalizzante èper lavoratori tra i 18 e i 29 anni ( e 364 giorni), secondo quanto previsto in generale dall'articolo 4 del Testo unico sull'apprendistato.,che peraòltro aggiunge :"Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226(Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della
legge 28 marzo 2003, n. 53)il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'.prec
Settori produttivi interessati
L'apprendistato professionalizzante in somministrazione puo' essere realizzato per i datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi
Qualifiche da conseguire con apprendistato
Quelle indicate dall'accordo interconfedereale e ccnl di riferimento dell'utilizzatore
Assunzione apprendista Agenzia somministrazione
Deve essere a tempo indeterminato, a norma dell'art.23 del CCNL 24 luglio 2008 e della lett.i ter) , comma 3 ,art.20 del dec.legvo n.276/'03 , aggiunta dall' art46 bis legge 134/12
Forma scritta
Si deve utilizzare la forma scritta per l'accordo quadro che definisce le condizioni contrattuali ,per il piano formativo , per il contratto di somministrazione ,per la prova e per la lettera di missione del lavoratore
Inquadramento e trattamento retributivo apprendista
Si fa riferimento al CCNL del datore di lavoro utilizzatore ,a norma dell'art.26 del CCNL agenzie lavoro in somministrazione del 24.7-2008 e dell'Accordo interconfederale apprendistato dell'utilizzatore
Orario di lavoro
Secondo il CCNL dell'utilizzatore e il regolamento aziendale
Numero massimo apprendisti assumibili Agenzia e obbligo conferma in servizio
Non previsti
Numero apprendisti assumibili utilizzatore
a) Per le assunzioni aventi decorrenza in data antecedente all'1.1.2013:
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere con contratto di apprendistato,
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, non puo' superare il 100 per cento delle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre
b) Per le assunzioni aventi decorrenza dall'1.1.2013:
Il rapporto tra apprendisti e qualificati dall'1.1.2013 passa da 1/1 a 3/2 per imprese con oltre 9 dipendeti .Da 4 a 9 dipendenti resta rapporto 1/1 ,mentre e' stabilito un massimo di 3 apprendisti in caso di mancanza di qualificati o specializzati ovvero nel caso di un numero inferiore a 3 dipendenti .
Incentivi normativi
-Possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a due livelli
inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a
mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a
quelle al conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto
ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista
in misura percentuale e in modo graduale alla anzianita' di servizio .
-Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti
Incentivi economici
I sistemi di incentivazione economica dell'apprendistato prevedono:
a) per datori dio lavoro occupanti oltre 9 dipendenti :10% della retribuzioone imponibile ai fini previdenziali
b) per datori di lasvoro occupanti sino a 9 dipendenti : 1,5% per il primo anno e 3 % per secondo anno
c) contratti di apprendistato stipulati dall'1.1.2012 al 31.12.2016 da datori di lavoro occupanti sino a 9 dipendenti,si applica lo sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di rapporto
Conferma in servizio apprendisti
a) Nel periodo 15.7.2012/15.7.2015,ossia per 36 mesi dall'entrata in vigore della Riforma lavoro ,occorre rispettare la percentuale del 30% di trasformazione dei contratti apprendistato stipulati nell'ultimo triennio
b) dopo detto triennio , la percentuale da rispettare sale al 50%di trasformazione rispetto alle assunzioni effettuate nel triennio precedente per i periodi successivi.
La circolare del ministero lavoro n.18/12 prevede la prevalenza della disposizione legale su quella contrattuale ,anche se da alcuni autori viene suggerito di rispettare la percentuale del ccnl ,qualora piu' alta rispetto a quella legale
c)Dal computo delle percentuali suddette sono esclusiui i seguenti rapporti :cessati per recesso durante la prova,per dimissiooni o licenziamento per giusta causa
d) il mancato rispetto delle percentuali previste sopra comporta la possibilita' di assumere un ulteriore apprendista in aggiunta a quelli confermati
e) gli apprendisti assunti in vilazione dei limiti sopra indicvati sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato al di fuori del T.U.sull'apprendistato sin dalla data di costituzioone del rapporto
f) le disposizioni di cui alle precedenti lettere da a) ad e) non si applicano ai datori di lavoro con meno di 10 dipendenti in forza.
Tutor
Durante il periodo di apprendistato il lavoratore somministrato dovrà rapportarsi con due Tutor, uno nominato dall'Agenzia per il Lavoro, prima dell'invio in missione, ed uno indicato dall'impresa utilizzatrice.
Il tutor di Agenzia è un dipendente o un consulente dell'Agenzia per il Lavoro che, a seguito di comunicazione della stessa, viene iscritto nell'Apposito Albo istituito presso Forma. Temp.
Il Tutor di Agenzia deve possedere adeguate competenze professionali così come indicate dal ccnl di categoria.
Nelle ipotesi di apprendistato con unico utilizzatore, per ogni Tutor di agenzia, è previsto un limite di 25 apprendisti, qualora gli stessi svolgano il percorso formativo presso la stessa azienda e di 20 apprendisti negli altri casi .
Per i requisiti e compertenze del tutor o referente dell'azienda utilizzatrice si rinvia alla previsione in materia della contrattazione collettiva di categoria e dell'accordo del 5.4.2012
Sanzioni
1) Qualora a seguito di attivita' di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottera' un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al
datore di lavoro per adempiere.
2) Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), dec.legvo n.167/11 ,il datore di lavoro e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro
Varie
- divieto di retribuzione a cottimo;
- possibilita' di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con
le Regioni
-possibilita' del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti;
- possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
- possibilita' di forme e modalita' per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato,
- divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di
giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; -
possibilita' per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna
delle parti esercita la facolta' di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;
d) maternita';
e) assegno familiare.
Registrazione nel libretto formativo
La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro (art. 6, comma 2 D.lgs 167/2011)
------------------------------------------------------------------
Per l'eventuale consultazione si alllega il testo integrale
-dell'accordo contenuto nel file .doc allegato (verbale disciplina_ apprendistato_somministrazione)del 5.4.20122
-dell'accordo ccnl agenzie lavoro in somministrazione del 27.4.2008 http://www.jobcamere.it/doc-regolamentazione/CCNL-lavoratori-somministrati-1.pdf
Nessun commento:
Posta un commento