La Corte Costituzionale con una decisione prinunciatra ioeri ha dicvhisarsato òl'illegitytimita' costituzionale della mediaconciliazione obbligatoria prevista e disciplinata dal dec.legvo n.28/2010.
La Consulta ha ritenuto che il provvedimento pecca di eccesso di delega legislaiva nella parte in cui rende obbligastoriasla mediazione,interrompendo il cammino di un provvedimento che nell'anno e mezzo di applicazione ha consentito di definire migliaia di controversie civil,sottraendole ai tribunali,rispetto ai quali,dopo lo stop .torneranno a registrarsi problemi e difficolta' per il sovraffollamento delle cause.
di seguito iol terstio dell'art.5 del dec.legvo n.28/2010 bocciato dal Giudice delle leggi
Art. 5
Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una
controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del
presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie
ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma
non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la
mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai
commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello,
valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il
comportamento delle parti, puo' invitare le stesse a procedere alla
mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima
dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale
udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le
parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la
mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la
concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la
trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino
alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della
provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al
mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura
civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei
provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di
procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione
relativi all'esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai
commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo
dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il
tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione
di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine
di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e
fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la
successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di
conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e'
presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto
nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo
iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma
1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al
contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di
un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di
mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda
giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce
altresi' la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce
la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine
di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11
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