Si ricvhiama l'art.1 ,comma 9 ,lett.f), in cui si prevede che all'articolo 5 del dec.legvo n.368/01,dopo il comma 2 ,e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha
l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente
competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che
il rapporto continuera' oltre tale termine, indicando altresi' la
durata della prosecuzione. Le modalita' di comunicazione sono fissate
con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione»;
per segnalare che il citato decreto ministeriale del 10.10 .2012 risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Gazzetta n. 251 del 26 ottobre 2012ed entra in vigore il 25 novembre 2012.
Di seguito si riporta il testo del provedimento in questione.
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 ottobre 2012
Modalita' di comunicazione sulla prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato. (12A11365) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione Il presente decreto definisce le modalita' di comunicazione della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato. Art. 2 Modalita' di comunicazione La prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato, va comunicata al centro per l'impiego ove e' ubicata la sede di lavoro secondo le modalita' di trasmissione di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, concernente le comunicazioni obbligatorie. Art. 3 Disposizioni finali Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 ottobre 2012 I ordine a quanto previsto dal riportato decreto si sottolineano i seguenti aspetti: a) la comunicazione secondo le modaliita' fissate dal dec.mlps del 30.ott.207, va effettuata entro la data di scadenza del termine inizialedel rapporto b) la comunicazione obbligatoria va fatta al centro per l'impiego ove e' ubicata la sede di lavoro c) l'obbligo di comunicazione si applica ai rapporti a t.d.la cui scadenza del termine iniziale è fissato al 25.11.2012 ovvero in data successiva d) l'inottemperanza comporta la sanzione amministrativa prevista per la mancata comunicazione preventiva di assunzione e) il decreto ministeriale in parola si ritienme che trova applicazione anche ai contratti in somministrazione a tempo determinato, stante la previsione dell'art.22,comma 2 del dec,.legvo n.276/03 secondo cui:"2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore
di lavoro é soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto
compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5,commi 3 e seguenti. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato,
con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo
applicato dal somministratore"
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