A fronte dell'impellente esigenza di contenere le spese e di aumentare le entrate del bilancio dello Stato e degli Enti territoriali,  il disegno di legge  di stabilita 2013/15  prevede ,.tra le varie dispposizioni inserite dal Governo ,alcune destinate all'aumentom dal  4 al 10 per cento dell'Iva sui servixzi socio -sanitari assistenziali realizzati tramite le prestazioni rese dalle cooperstive a favore di soggetti particolarmente svantaggiati.

Verrebbe abrogato il n.41 bis nella Tabella A ,parte seconda,allegata al dpr n.663/72,che appunto  attualmente  prevede  i  beni e servizi soggetti all'Iva al 4% ,costitiuti da: prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza  domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore  degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli
handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di  disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in
generale.

Inoltre sarebbe eliminata la disposizione contenuta nell'art.1 comma 331 della legge n.296/06,secondo cui: Il numero 41-bis) della  tabella  A,  parte  II,  allegata  al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese
anche le prestazioni di cui all'art.10 del dpr n.633/72 ai numeri:

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla
persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza,
ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero
individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri
o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso
con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di
medicinali, presìdi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da
stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione,
l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da
istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese
le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e
materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni
annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a
materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo
personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili,
case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e
degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n.
326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le
prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o
ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti,
di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei
minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da
organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS;

rese  in  favore  dei  soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e  loro  consorzi
sia direttamente sia in esecuzione  di  contratti  di  appalto  e  di convenzioni in genere.  ",servizi che dovrebbero essere assoggettate all'aliquota intermedia del 10 %,

Pertanto tutti i servizi ricompresi nell'art.41 bis Tabella A ,seconda parte ,sconterebbero l'iva al 10% .

Tuttavia   fonti istituzionali assicurano che  modifiche  di cui sopra  dovrebbero riguardare soltanto  le operazioni che verranno effettuate a seguito di contratti stipulati o rinnovati o prorogati dal 1.1,2013 ,ossia dalla data d'entrata in vigore della legge di stabilita'