In ordine all'argomento di cui al titolo,si segnala il deferimento dell'Italia al Corte di Giustizia della UE per la carenza nell'attuazione della legislazione comunitaria sul licenziamentyi collettivi ,prevista dalla direttiva n.98/ 59.di misure nazionali che diano attuazione adeguata akl riguardo , in particolare per quanto riguarda i dirigenti, ai quali non sono applicate le garanzie procedurali sull'informazione e consultazione dei rappresentanti sindacali previste per gli altri lavoratori nell'applicazione della legge n.223/91 contenente la regolamentazione della procedura di mobilita' per i datori di lavoro con oltre 15 dipendenti in organico.
La Commissione ha rilevato che l'esclusione dei dirigenti costituisce non solo una discriminazione ingiustificata contro tale categoria, ma può anche determinare in certi casi un indebolimento ingiustificato della tutela di altre categorie di lavoratori sul posto di lavoro. In particolare, essa può rendere più difficile raggiungere la soglia di licenziamenti richiesta dalla legge per attivare la procedura di informazione e consultazione. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione della direttiva, la definizione di «lavoratori»non può essere lasciata alla discrezione degli Stati membri. Al contrario, i «lavoratori devono essere definiti in modo uniforme in tutta la Ue, in linea con gli obiettivi della direttiva, con il principio di parità e con la carta dei diritti fondamentali della Ue». ,facendo rientrare nella definizione anche i dirigenti di grado basso e intermedio che hanno un livello elevato di competenza professionale ma non esplicano il ruolo di datore di lavoro e non hanno un potere reale per gestire i mezzi di produzione all'interno dell'impresa.
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