Tra le disposizioni contenute nel decreto legge n.179/2012 ,si evidenziano quelle previste negli articoli iniziali del provvedimento in cui appare evidente che lo    Stato intende  promuovere lo  sviluppo  dell'economia  e  della  culturadigitali, definire   politiche di incentivo alla  domanda  di  servizidigitali  e  favori re  l'alfabetizzazione  informatica,  nonche'  laricerca e l'innovazione tecnologiche,  quali  fattori  essenziali  di
progresso e opportunita'  di  arricchimento  economico,  culturale  e civile.
Di seguito si evidenziano gli interventi programmati e finanziati a tal fine:

1)Estensione carta d'identita' elettronica ed unificazione con tessera sanitaria

viene disposto   ,anche   progressivamente, nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione  vigente,  l'ampliamento  delle  possibiliutilizzazioni della carta d'identita' elettronica anche in  relazioneall'unificazione  sul  medesimo  supporto  della  carta   d'identita'elettronica con la tessera sanitaria,  alle  modifiche  ai  parametridella  carta  d'identita'  elettronica  e  della  tessera   sanitarianecessarie per l'unificazione delle  stesse  sul  medesimo  supporto, nonche'  al  rilascio  gratuito  del  documento  unificato,  medianteutilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio,  di  tutte  le
risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera  sanitaria.
Le modalita' tecniche di produzione,  distribuzione  e  gestione  de ldocumento unificato,  sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto conil Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e,  limitatamente  ai  profil isanitari, con il Ministro della salute.

 

2)Anagrafe nazionale della popolazione residente

1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente:
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). -
1. E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale
della popolazione residente (ANPR), quale base di dati  di  interesse
nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  60,  che  subentra   all'Indice
nazionale delle anagrafi  (INA),  istituito  ai  sensi  del  comma  5
dell'articolo 1 della  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  recante
"Ordinamento  delle   anagrafi   della   popolazione   residente"   e
all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero  (AIRE),
istituita ai sensi della legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante
"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero".
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di  cui  all'articolo
54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
l'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente  e
dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.

3. Per accelerare  il  processo  di  automazione  amministrativa  e
migliorare  i  servizi  per  i   cittadini,   l'attestazione   e   la
dichiarazione di nascita e il certificato di cui all'articolo 74  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono
inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo  o
altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via  telematica,
utilizzando il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro
della  salute  del  26  febbraio  2010.  Con  decreto  del   Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione   e   la   semplificazione,   sentiti   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze  e  il  Ministro  della  salute  sono
definite le modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma.

 .3)Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni  e  Archivio
  nazionale delle strade e dei numeri civici

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentiti l'ISTAT e la Conferenza unificata di cui al di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono  stabiliti  i  tempi  di  realizzazione  del  censimento   della
popolazione e delle abitazioni  di  cui  all'articolo  15,  comma  1,
lettera b),  del  decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,
effettuato  dall'ISTAT  con  cadenza  annuale,  nel  rispetto   delle
raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei.
2. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  altresi'  stabiliti  i
contenuti dell'Archivio nazionale delle strade e  dei  numeri  civici
(ANSC),  realizzato  ed  aggiornato  dall'ISTAT  e  dall'Agenzia  del
territorio,  gli  obblighi  e  le  modalita'  di  conferimento  degli
indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli  comuni  ai  sensi
del regolamento anagrafico della popolazione residente, le  modalita'
di accesso all'ANSC da parte  dei  soggetti  autorizzati,  nonche'  i
criteri per l'interoperabilita' dell'ANSC con le altre banche dati di
rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle  regole  tecniche
del sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.

4)Domicilio digitale del cittadino

1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). -  1.  Al  fine  di
facilitare  la  comunicazione   tra   pubbliche   amministrazioni   e
cittadini, e' facolta'  di  ogni  cittadino  indicare  alla  pubblica
amministrazione, secondo  le  modalita'  stabilite  al  comma  3,  un
proprio  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,  quale   suo
domicilio digitale.
2.  L'indirizzo  di  cui  al  comma  1  e'  inserito  nell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte
le pubbliche amministrazioni e ai gestori  o  esercenti  di  pubblici
servizi.
3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  il
Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica,  sentita  l'Agenzia
per l'Italia digitale, sono definite le modalita'  di  comunicazione,
variazione e cancellazione del proprio domicilio  digitale  da  parte
del cittadino, nonche' le modalita'  di  consultazione  dell'ANPR  da
parte dei gestori  o  esercenti  di  pubblici  servizi  ai  fini  del
reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista
dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione  o  di
pubblicazione in via telematica, le  amministrazioni  pubbliche  e  i
gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con  il  cittadino
esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,
anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge  7  agosto  1990,  n.
241, senza oneri di spedizione a suo  carico.  Ogni  altra  forma  di
comunicazione  non  puo'  produrre  effetti  pregiudizievoli  per  il
destinatario.

5)Posta elettronica certificata - indice nazionale
                                                       degli indirizzi delle imprese e dei professionisti

1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio  2009,  n.  2,   come   modificato   dall'articolo   37   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese  individuali
che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo  delle  imprese
artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Le  imprese  individuali  attive  e  non  soggette  a  procedura
concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del  registro
delle imprese competente, il proprio indirizzo di  posta  elettronica
certificata entro il 31 dicembre 2013. L'ufficio del  registro  delle
imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte  di  un'impresa
individuale che  non  ha  iscritto  il  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica certificata, in  luogo  dell'irrogazione  della  sanzione
prevista dall'articolo 2630 del codice civile,  sospende  la  domanda
per tre mesi, in attesa che essa sia  integrata  con  l'indirizzo  di
posta elettronica certificata.
3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo  l'articolo  6,
e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle  imprese  e
dei professionisti). - 1. Al fine di  favorire  la  presentazione  di
istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di  informazioni  e
documenti  tra  la  pubblica  amministrazione  e  le  imprese   e   i
professionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
il pubblico elenco denominato Indice  nazionale  degli  indirizzi  di
posta  elettronica  certificata  (INI-PEC)  delle   imprese   e   dei
professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1  e'  realizzato  a  partire
dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso  il  registro  delle
imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3.   L'accesso   all'INI-PEC   e'   consentito    alle    pubbliche
amministrazioni, nonche' ai professionisti e  alle  imprese  in  esso
presenti.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento
dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, si avvale  per  la
realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale  di  cui  al
comma 1  delle  strutture  informatiche  delle  Camere  di  commercio
deputate alla gestione  del  registro  imprese  e  ne  definisce  con
proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore  del  presente  decreto,  le  modalita'  di  accesso  e  di
aggiornamento.

6)Trasmissione telematica delle certificazioni 
                di malattia nel settore pubblico ,compresa quella art.47 cc .1 e 2  dlgvo 151/01

1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per  malattia
dei dipendenti del  settore  pubblico  non  soggetti  al  regime  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  per  il  rilascio  e  la
trasmissione  delle  certificazioni  di  malattia,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 55-septies del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
2. Le disposizioni di cui al  comma  1  non  si  applicano  per  le
certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
tutela e di sostegno della maternita'  e  della  paternita'  a  norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui  al  decreto
legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dai seguenti:
«3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire
dei congedi di cui ai commi 1 e  2  e'  inviata  per  via  telematica
direttamente dal medico curante del Servizio  sanitario  nazionale  o
con  esso  convenzionato  all'Istituto  nazionale  della   previdenza
sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle  certificazioni
di malattia di cui al decreto del Ministro della salute  in  data  26
febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2010, secondo le modalita' stabilite con decreto di cui al successivo
comma 3-bis, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con
le medesime modalita', al datore di lavoro interessato.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da
adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro  delegato
per l'innovazione tecnologica e  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per
protezione dei dati personali, sono  adottate,  in  conformita'  alle
regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  le  disposizioni
necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3.»;
b) il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, il
lavoratore  comunica   direttamente   al   medico,   all'atto   della
compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo  47,  le
generalita' del genitore che usufruira' del congedo medesimo.».

  7)Accesso digitale dati documenti e provvedimenti PP.AA.

Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:
«Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle  pubbliche
amministrazioni). - 1.  L'accesso  telematico  a  dati,  documenti  e
procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni  del
presente codice e nel rispetto della  normativa  vigente.  Entro  120
giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto-legge,   le
pubbliche  amministrazioni   pubblicano   nel   proprio   sito   web,
all'interno della  sezione  «Trasparenza,  valutazione  e  merito»  i
regolamenti che disciplinano l'esercizio della  facolta'  di  accesso
telematico il  riutilizzo,  compreso  il  catalogo  dei  dati  e  dei
metadati in loro possesso.

L'inosservanza delle disposizioni  del  presente  articolo,  ivi
inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 5:
a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili;
b) comporta responsabilita' dirigenziale e  disciplinare  ai  sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e   successive   modificazioni,   ferme   restando    le    eventuali
responsabilita' penali e civili previste dalle disposizioni vigenti
8) Anagrafe nazionale degli studenti
                e altre misure in materia scolastica

1. Al fine di accelerare il processo di automazione  amministrativa
e  migliorare  i  servizi  per  gli  studenti,  riducendone  i  costi
connessi,  le  universita'   statali   e   non   statali   legalmente
riconosciute,   a   decorrere   dall'anno    accademico    2013-2014,
costituiscono il fascicolo elettronico dello studente,  che  contiene
tutti i documenti, gli atti e  i  dati  inerenti  la  carriera  dello
studente, compresi i periodi di studio all'estero  per  mobilita',  e
che alimentano il diploma supplement, a partire dall'immatricolazione
o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo.
2. La mobilita' nazionale degli studenti si  realizza  mediante  lo
scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente.
3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce  la  mobilita'
internazionale degli studenti in entrata  e  in  uscita,  contiene  i
titoli  di   studio   conseguiti   e   supporta   gli   standard   di
interoperabilita' definiti a livello internazionale.

9)Libri e centri scolastici digitali

1. All'articolo 15  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Il
collegio  dei  docenti  adotta  per  l'anno  scolastico  2013-2014  e
successivi, esclusivamente libri nella  versione  digitale  o  mista,
costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da  contenuti
digitali integrativi, accessibili o acquistabili  in  rete  anche  in
modo disgiunto. Per le scuole del primo ciclo detto  obbligo  decorre
dall'anno scolastico 2014-2015. La delibera del collegio dei  docenti
relativa all'adozione della dotazione libraria e'  soggetta,  per  le
istituzioni scolastiche statali e  limitatamente  alla  verifica  del
rispetto del tetto di spesa di  cui  al  comma  3-bis,  al  controllo
contabile di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo  30  giugno
2011, n. 123.»
10)Fascicolo sanitario elettronico
           e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati e
documenti digitali di tipo sanitario  e  sociosanitario  generati  da
eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
2. Il FSE e' istituito  dalle  regioni  e  province  autonome,  nel
rispetto della normativa vigente in materia di  protezione  dei  dati
personali, a fini di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca  scientifica  in  campo  medico,  biomedico  ed
epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita' delle  cure  e
valutazione dell'assistenza sanitaria.
3. Il FSE e' alimentato in maniera  continuativa,  senza  ulteriori
oneri per la finanza pubblica, dai  soggetti  che  prendono  in  cura
l'assistito  nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  dei
servizi  socio-sanitari  regionali,   nonche',   su   richiesta   del
cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso.
4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono  perseguite
dai  soggetti  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   dei   servizi
socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.

 11)Prescrizione medica e cartella clinica digitale

1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini  e  rafforzare  gli
interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario,
accelerando   la   sostituzione   delle   prescrizioni   mediche   di
farmaceutica  e  specialistica  a  carico  del   Servizio   sanitario
nazionale-SSN in formato cartaceo  con  le  prescrizioni  in  formato
elettronico, generate secondo le modalita'  di  cui  al  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze  in  data  2  novembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  264  del  12  dicembre  2012,
concernente la dematerializzazione  della  ricetta  cartacea  di  cui
all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore  del  presente   decreto-legge,   provvedono   alla   graduale
sostituzione  delle  prescrizioni  in   formato   cartaceo   con   le
equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso,
non dovranno risultare inferiori al  60  percento  nel  2013,  all'80
percento nel 2014 e al 90 percento nel 2015.
2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche  generate  in
formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale. Con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite le modalita' di attuazione del presente comma.
3. I medici  interessati  dalle  disposizioni  organizzative  delle
regioni di cui al comma 1, rilasciano le prescrizioni di farmaceutica
e specialistica esclusivamente in formato elettronico. L'inosservanza
di  tale  obbligo  comporta   l'applicazione   di   quanto   previsto
dall'articolo 55-septies, comma 4, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165.

12) Pagamenti elettronici

1. L'articolo 5 del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
recante «Codice dell'amministrazione  digitale»,  e'  sostituito  dal
seguente:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche).  -
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  e,  limitatamente  ai
rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi nei rapporti con
l'utenza sono tenuti ad accettare i pagamenti ad  esse  spettanti,  a
qualsiasi  titolo  dovuti,   anche   con   l'uso   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:
a) sono tenuti a pubblicare  nei  propri  siti  istituzionali  e  a
specificare  nelle  richieste  di  pagamento:  1)   i   codici   IBAN
identificativi del conto di pagamento,  ovvero  dell'imputazione  del
versamento in Tesoreria,  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del
Ministro dell'economia e  delle  finanze  9  ottobre  2006,  n.  293,
tramite i quali i soggetti versanti possono  effettuare  i  pagamenti
mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli  identificativi  del
conto  corrente  postale  sul  quale  i  soggetti  versanti   possono
effettuare i pagamenti  mediante  bollettino  postale;  2)  i  codici
identificativi del pagamento da  indicare  obbligatoriamente  per  il
versamento;
b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento,  individuati
mediante ricorso agli strumenti di acquisto e  negoziazione  messi  a
disposizione da Consip o dalle centrali di committenza  regionali  di
riferimento costituite ai sensi dell'articolo  1,  comma  455,  della
legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  per  consentire  ai  privati  di
effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di  carte
di debito,  di  credito,  prepagate  ovvero  di  altri  strumenti  di
pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in
conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per
il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che  riceve
l'importo dell'operazione  di  pagamento,  effettua  il  riversamento
dell'importo  trasferito  al  tesoriere  dell'ente,  registrando   in
apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il
pagamento eseguito, i codici identificativi del  pagamento  medesimo,
nonche' i codici  IBAN  identificativi  dell'utenza  bancaria  ovvero
dell'imputazione  del  versamento  in  Tesoreria.  I  conti  correnti
postali intestati a pubbliche amministrazioni, sono regolati ai sensi
del disposto di cui all'articolo 2, comma  2,  del  decreto-legge  1°
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
gennaio 1994, n. 71.
2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,   lettera   b),   le
amministrazioni e i soggetti di  cui  al  comma  1  possono  altresi'
avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di  cui  all'articolo
81 comma 2-bis ,
3. Dalle previsioni di cui al comma 1 sono escluse le operazioni di
competenza delle Agenzie fiscali, ai sensi degli articoli 62 e 63 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  nonche'  delle  entrate
riscosse a mezzo ruolo. Dalle previsioni di cui alla lettera  a)  del
comma 1 possono essere escluse le  operazioni  di  pagamento  per  le
quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale
all'erogazione del servizio; in questi casi  devono  comunque  essere
rese disponibili modalita' di pagamento di cui alla  lettera  b)  del
medesimo comma 1.
4. L'Agenzia per l'Italia  digitale,  sentita  la  Banca  d'Italia,
definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi  del
pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b).
5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.».
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro  della
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
delegato all'innovazione tecnologica,  e'  disciplinata  l'estensione
delle modalita' di pagamento anche attraverso tecnologie mobili.
3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di
pubblicazione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti relativi
agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5,
lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo  le  modalita'
di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma  6
del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato,
incluse   le   articolazioni   periferiche,   si   avvalgono    delle
funzionalita' messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.
4. A decorrere dal 1°  gennaio  2014,  i  soggetti  che  effettuano
l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche
professionali, sono tenuti ad accettare  anche  pagamenti  effettuati
attraverso carte  di  debito.  Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le
disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  sentita  la
Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le
modalita' e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di
attuazione della disposizione di  cui  al  comma  precedente.  Con  i
medesimi decreti puo' essere disposta l'estensione degli  obblighi  a
ulteriori strumenti di pagamento  elettronici  anche  con  tecnologie
mobili.

13)Biglietti di cancelleria, comunicazioni
                 e notificazioni per via telematica

1. All'articolo 136, primo comma, del codice di  procedura  civile,
le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.
2. All'articolo 149-bis, secondo comma,  del  codice  di  procedura
civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti:
«o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».
3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione  del  codice
di procedura civile e  disposizioni  transitorie  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono premesse le seguenti parole:  «Quando  viene
redatto su supporto cartaceo»;
b) al secondo comma le parole  «Esse  contengono»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;
c) al secondo comma  le  parole  «ed  il  nome  delle  parti»  sono
sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale
del provvedimento comunicato»;
d) dopo il terzo comma  e'  aggiunto  il  seguente:  «Quando  viene
trasmesso a mezzo  posta  elettronica  certificata  il  biglietto  di
cancelleria  e'  costituito  dal  messaggio  di   posta   elettronica
certificata, formato ed inviato nel rispetto della  normativa,  anche
regolamentare,  concernente  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei
documenti informatici.».
4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e  le  notificazioni  a
cura  della  cancelleria  sono  effettuate  esclusivamente  per   via
telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata  risultante
da  pubblici  elenchi   o   comunque   accessibili   alle   pubbliche
amministrazioni,   secondo   la   normativa,   anche   regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti  informatici.  Allo  stesso  modo   si   procede   per   le
notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli  articoli
148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del  codice  di  procedura
penale. La relazione di notificazione e' redatta in forma  automatica
dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili  e'
effettuata solo per estratto con contestuale  messa  a  disposizione,
sul  sito  internet   individuato   dall'amministrazione,   dell'atto
integrale cui il destinatario accede mediante gli  strumenti  di  cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Le notificazioni e comunicazioni ai  soggetti  per  i  quali  la
legge  prevede  l'obbligo  di  munirsi  di  un  indirizzo  di   posta
elettronica certificata, che non  hanno  provveduto  ad  istituire  o
comunicare  il  predetto  indirizzo,  sono  eseguite   esclusivamente
mediante deposito in cancelleria. Le  stesse  modalita'  si  adottano
nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta  elettronica
certificata per cause imputabili al destinatario.
7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio  personalmente
la parte il  cui  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  non
risulta da pubblici elenchi, la stessa puo' indicare  l'indirizzo  di
posta  elettronica   certificata   al   quale   vuole   ricevere   le
comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale  caso
le  comunicazioni  e  notificazioni  a  cura  della  cancelleria,  si
effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e  8.  Tutte
le comunicazioni e le notificazioni  alle  pubbliche  amministrazioni
che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri  dipendenti
sono effettuate esclusivamente agli indirizzi  di  posta  elettronica
comunicati a norma del comma 12.
8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa
non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si  applicano
l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice
di procedura civile e, nei  procedimenti  penali,  si  applicano  gli
articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.
9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:
a) a decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, per  le  comunicazioni  e  le  notificazioni  a  cura  della
cancelleria di cui sono destinatari  i  difensori,  nei  procedimenti
civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla
predetta data sono gia' stati individuati  dai  decreti  ministeriali
previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.
133;
b) a decorrere dal sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per
le comunicazioni e le notificazioni di cui alla  lettera  a),  per  i
procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed  alle  corti  di
appello che alla data di entrata in vigore del presente  decreto  non
sono   stati   individuati   dai   decreti   ministeriali    previsti
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) a decorrere dal trecentesimo  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per
le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette  a
destinatari diversi dai difensori nei  procedimenti  civili  pendenti
dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;
d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo  a  quello  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dei
decreti di cui al comma 10 per le  notificazioni  a  persona  diversa
dall'imputato a norma degli articoli 148, comma  2-bis,  149,  150  e
151, comma 2, del codice  di  procedura  penale,  e  per  gli  uffici
giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello.
10. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti
l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i
consigli dell'ordine degli avvocati interessati,  il  Ministro  della
giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei  servizi  di
comunicazione, individuando:
a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali  e  dalle  corti  di
appello nei quali trovano applicazione le disposizioni  del  presente
articolo;
b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano  per
le notificazioni  a  persona  diversa  dall'imputato  a  norma  degli
articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma  2,  del  codice  di
procedura penale.
11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, sono abrogati.