Tra le disposizioni contenute nel decreto legge n.179/2012 ,si evidenziano quelle previste negli articoli iniziali del provvedimento in cui appare evidente che lo Stato intende promuovere lo sviluppo dell'economia e della culturadigitali, definire politiche di incentivo alla domanda di servizidigitali e favori re l'alfabetizzazione informatica, nonche' laricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di
progresso e opportunita' di arricchimento economico, culturale e civile.
Di seguito si evidenziano gli interventi programmati e finanziati a tal fine:
1)Estensione carta d'identita' elettronica ed unificazione con tessera sanitaria
viene disposto ,anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, l'ampliamento delle possibiliutilizzazioni della carta d'identita' elettronica anche in relazioneall'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identita'elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametridella carta d'identita' elettronica e della tessera sanitarianecessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonche' al rilascio gratuito del documento unificato, medianteutilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le
risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria.
Le modalita' tecniche di produzione, distribuzione e gestione de ldocumento unificato, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto conil Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e, limitatamente ai profil isanitari, con il Ministro della salute.
2)Anagrafe nazionale della popolazione residente
1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). -
1. E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale
della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse
nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice
nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del comma 5
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante
"Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e
all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE),
istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante
"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero".
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo
54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
l'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente e
dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
3. Per accelerare il processo di automazione amministrativa e
migliorare i servizi per i cittadini, l'attestazione e la
dichiarazione di nascita e il certificato di cui all'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono
inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o
altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica,
utilizzando il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro
della salute del 26 febbraio 2010. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sentiti il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute sono
definite le modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma.
.3)Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio
nazionale delle strade e dei numeri civici
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti l'ISTAT e la Conferenza unificata di cui al di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della
popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle
raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i
contenuti dell'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici
(ANSC), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia del
territorio, gli obblighi e le modalita' di conferimento degli
indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi
del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalita'
di accesso all'ANSC da parte dei soggetti autorizzati, nonche' i
criteri per l'interoperabilita' dell'ANSC con le altre banche dati di
rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche
del sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
4)Domicilio digitale del cittadino
1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). - 1. Al fine di
facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e
cittadini, e' facolta' di ogni cittadino indicare alla pubblica
amministrazione, secondo le modalita' stabilite al comma 3, un
proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo
domicilio digitale.
2. L'indirizzo di cui al comma 1 e' inserito nell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte
le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici
servizi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia
per l'Italia digitale, sono definite le modalita' di comunicazione,
variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte
del cittadino, nonche' le modalita' di consultazione dell'ANPR da
parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del
reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista
dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione o di
pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i
gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino
esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,
anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di
comunicazione non puo' produrre effetti pregiudizievoli per il
destinatario.
5)Posta elettronica certificata - indice nazionale
degli indirizzi delle imprese e dei professionisti
1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese individuali
che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese
artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura
concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro
delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata entro il 31 dicembre 2013. L'ufficio del registro delle
imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa
individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione
prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda
per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di
posta elettronica certificata.
3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 6,
e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e
dei professionisti). - 1. Al fine di favorire la presentazione di
istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni e
documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i
professionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei
professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a partire
dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle
imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle pubbliche
amministrazioni, nonche' ai professionisti e alle imprese in esso
presenti.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento
dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, si avvale per la
realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al
comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio
deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con
proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le modalita' di accesso e di
aggiornamento.
6)Trasmissione telematica delle certificazioni
di malattia nel settore pubblico ,compresa quella art.47 cc .1 e 2 dlgvo 151/01
1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per malattia
dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il rilascio e la
trasmissione delle certificazioni di malattia, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le
certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e di sostegno della maternita' e della paternita' a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dai seguenti:
«3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire
dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e' inviata per via telematica
direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o
con esso convenzionato all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni
di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26
febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2010, secondo le modalita' stabilite con decreto di cui al successivo
comma 3-bis, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con
le medesime modalita', al datore di lavoro interessato.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato
per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per
protezione dei dati personali, sono adottate, in conformita' alle
regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni
necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3.»;
b) il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, il
lavoratore comunica direttamente al medico, all'atto della
compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47, le
generalita' del genitore che usufruira' del congedo medesimo.».
7)Accesso digitale dati documenti e provvedimenti PP.AA.
Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:
«Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche
amministrazioni). - 1. L'accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del
presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Entro 120
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, le
pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web,
all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» i
regolamenti che disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso
telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei
metadati in loro possesso.
L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi
inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 5:
a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili;
b) comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, ferme restando le eventuali
responsabilita' penali e civili previste dalle disposizioni vigenti
8) Anagrafe nazionale degli studenti
e altre misure in materia scolastica
1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa
e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi
connessi, le universita' statali e non statali legalmente
riconosciute, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014,
costituiscono il fascicolo elettronico dello studente, che contiene
tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello
studente, compresi i periodi di studio all'estero per mobilita', e
che alimentano il diploma supplement, a partire dall'immatricolazione
o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo.
2. La mobilita' nazionale degli studenti si realizza mediante lo
scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente.
3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce la mobilita'
internazionale degli studenti in entrata e in uscita, contiene i
titoli di studio conseguiti e supporta gli standard di
interoperabilita' definiti a livello internazionale.
9)Libri e centri scolastici digitali
1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il
collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico 2013-2014 e
successivi, esclusivamente libri nella versione digitale o mista,
costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti
digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in
modo disgiunto. Per le scuole del primo ciclo detto obbligo decorre
dall'anno scolastico 2014-2015. La delibera del collegio dei docenti
relativa all'adozione della dotazione libraria e' soggetta, per le
istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del
rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo
contabile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123.»
10)Fascicolo sanitario elettronico
e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario
1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati e
documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da
eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
2. Il FSE e' istituito dalle regioni e province autonome, nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, a fini di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed
epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita' delle cure e
valutazione dell'assistenza sanitaria.
3. Il FSE e' alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori
oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che prendono in cura
l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei
servizi socio-sanitari regionali, nonche', su richiesta del
cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso.
4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite
dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi
socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.
11)Prescrizione medica e cartella clinica digitale
1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e rafforzare gli
interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario,
accelerando la sostituzione delle prescrizioni mediche di
farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario
nazionale-SSN in formato cartaceo con le prescrizioni in formato
elettronico, generate secondo le modalita' di cui al decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze in data 2 novembre 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 dicembre 2012,
concernente la dematerializzazione della ricetta cartacea di cui
all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, provvedono alla graduale
sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le
equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso,
non dovranno risultare inferiori al 60 percento nel 2013, all'80
percento nel 2014 e al 90 percento nel 2015.
2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche generate in
formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale. Con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite le modalita' di attuazione del presente comma.
3. I medici interessati dalle disposizioni organizzative delle
regioni di cui al comma 1, rilasciano le prescrizioni di farmaceutica
e specialistica esclusivamente in formato elettronico. L'inosservanza
di tale obbligo comporta l'applicazione di quanto previsto
dall'articolo 55-septies, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
12) Pagamenti elettronici
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante «Codice dell'amministrazione digitale», e' sostituito dal
seguente:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). -
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e, limitatamente ai
rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi nei rapporti con
l'utenza sono tenuti ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a
qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:
a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a
specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN
identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del
versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293,
tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti
mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il
versamento;
b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati
mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a
disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di
effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte
di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di
pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in
conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per
il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve
l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento
dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in
apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il
pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo,
nonche' i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero
dell'imputazione del versamento in Tesoreria. I conti correnti
postali intestati a pubbliche amministrazioni, sono regolati ai sensi
del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1°
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1994, n. 71.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), le
amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresi'
avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo
81 comma 2-bis ,
3. Dalle previsioni di cui al comma 1 sono escluse le operazioni di
competenza delle Agenzie fiscali, ai sensi degli articoli 62 e 63 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' delle entrate
riscosse a mezzo ruolo. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del
comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le
quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale
all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere
rese disponibili modalita' di pagamento di cui alla lettera b) del
medesimo comma 1.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia,
definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del
pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b).
5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
delegato all'innovazione tecnologica, e' disciplinata l'estensione
delle modalita' di pagamento anche attraverso tecnologie mobili.
3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di
pubblicazione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti relativi
agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5,
lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita'
di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6
del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato,
incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle
funzionalita' messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano
l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche
professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati
attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le
disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le
modalita' e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di
attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i
medesimi decreti puo' essere disposta l'estensione degli obblighi a
ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie
mobili.
13)Biglietti di cancelleria, comunicazioni
e notificazioni per via telematica
1. All'articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile,
le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.
2. All'articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura
civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti:
«o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».
3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene
redatto su supporto cartaceo»;
b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite
dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;
c) al secondo comma le parole «ed il nome delle parti» sono
sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale
del provvedimento comunicato»;
d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Quando viene
trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di
cancelleria e' costituito dal messaggio di posta elettronica
certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.».
4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a
cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via
telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante
da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche
amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le
notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli
148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura
penale. La relazione di notificazione e' redatta in forma automatica
dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e'
effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione,
sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto
integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la
legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta
elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o
comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente
mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita' si adottano
nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica
certificata per cause imputabili al destinatario.
7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente
la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non
risulta da pubblici elenchi, la stessa puo' indicare l'indirizzo di
posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le
comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso
le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si
effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte
le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni
che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti
sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica
comunicati a norma del comma 12.
8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa
non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano
l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice
di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli
articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.
9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della
cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti
civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla
predetta data sono gia' stati individuati dai decreti ministeriali
previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per
le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i
procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di
appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non
sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per
le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a
destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti
dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;
d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei
decreti di cui al comma 10 per le notificazioni a persona diversa
dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e
151, comma 2, del codice di procedura penale, e per gli uffici
giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello.
10. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti
l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i
consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della
giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di
comunicazione, individuando:
a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di
appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente
articolo;
b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per
le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli
articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di
procedura penale.
11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono abrogati.
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