Nell'ambito delle disposizioni del dec.legvo n.368/01 sul rapporto di lavoro a termine, modificate sia dalla riforma Fornero che dalla legge n.134/12 ,troviamo l'art.5 comma 3 ,rispetto a cui si registra : .
1) l'aumento da 10 a 60 giorni ,dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, nonche' da 20 a 90 giorni ,dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, l'intervallo entro cui, qualora il lavoratore venga riassunto a termine , ai sensi dell'articolo 1,il secondo contratto si considera a tempo indeterminato:
2) la possibilitra' che i contratti collettivi nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali ed organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative ,possono prevedere ,.stabilendone le condizioni,la riduzione dei predetti periodi di 60 e 90 giorni rispettivamente fino a 20 e 30 giorni ,nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato:dall'avvio di una nuova attivita';dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico ;dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo ;dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente,nonche' ,a far data dal 12.8.2012, per le assunzioni relative alle attivita' stagionali ,restando precisato inoltre che ,in mancanza di un intervento della contrattazione collettiva ,ai sensi del precedente periodo,il Ministero del Lavoro e delle P.S.,decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,e quindi a decorrere dal 18.7.2013 ,sentite le oo.ss.dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,provvedera' ad individuare le specifiche condizioni in cui,ai sensi del periodo precedente ,operano le riduzioni ivi previste.
3) la possibilita' che la predetta riduzione da 60/90 a 20/30 giorni intervenga in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Premesso quanto sopra e ricordato che dalla circolare del MLPS n.27/12 risulta sottolineato che per la riduzione dell'intervallo di cui al precedente n.3), non solo risulta affermato che basta l'accordo sindacale aziendale a 20/30 giorni ,ma è pure sottolineato sia che tale riduzione puo' intervenire per qualunque ipotesi,sia che su tale aspetto non è previsto un ruolo sostitutivo del Ministero,si ritiene confacente che l'art.10, comma 6, prevede alcune fattispecie di assunzioni a termine , che continuano ad essere disciplinate da specifiche disposizioni rimaste in vigore ,così che a tali assunzioni in modo assoluto non si applica la disciplina del decreto legislativo 368/01,compresa quella dell'intervallo tra due rapporti a termine successivi stipulati dal datore di lavoro con il medesimo lavoratore.
Le disposizioni di cui si parla sono le seguenti :
a) l'art.8,comma 2,della legge n.223/91
b) l'art.10 della legge n.53/2000
c) l'art.75 della leggeb n.388/2000
La prima disposizione (rispetto a cui si è espresso il MLPS con risposta a quesito del 5 ottobre scorso ved link:http://francescocolaci.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=21716&action=edit ) recita:. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a
termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a
carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni
La seconda disposizione prevede:
1. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente legge, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.
La terza disposizione stabilisce:1. Per favorire l'occupabilita' dei lavoratori anziani, a decorrere dal 1° aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'accesso al pensionamento di anzianita', e' attribuita la facolta' di rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' e per il periodo considerato ai commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative. 2. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile a condizione che: a) il lavoratore si impegni, al momento dell'esercizio della facolta' medesima, a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta'; b) il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla lettera a). 3. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile piu' volte. Dopo il primo periodo, tale facolta' puo' essere esercitata anche per periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a). 4. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia perfezionato il diritto al pensionamento esercitando la facolta' di cui al comma 1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di cui al comma 2, sulla base dell'anzianita' contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3. 5. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto un'anzianita' contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento dell'eta' di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di restare in attivita', il 40 per cento della contribuzione versata sul reddito di attivita' lavorativa e' destinato alle regioni di residenza ed e' finalizzato al finanziamento di attivita' di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 60 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell'eta' di quiescenza. 6. Con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'esercizio della facolta' di cui al comma 1, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e alla reiterabilita' della facolta' medesima di cui al comma 3.
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