L'argomento di cui al titolo è trattato nel  sottostante Messaggio  numero 18728 del 15 scorso  ,che l'Istituto ha ritenuto confacente diramare ,a fronte di dubbi e perplessita'  emersi a seguito della circolare n.117 /2012,per le richioedste da parte dei dipendenti pubblici ,esclusi dalla presentazione delle domanda dei permessi in questione one line,rispetto a cuila ricbhiesta va rimessa aalle rispettive amministrazioni di servizione,cui spetta comunicare l'esito della stessa. .

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OGGETTO:

Circolare n. 117/2012 – Modalità di presentazione telematica delle domande per la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 – Precisazioni - Ambito di applicazione soggettivo.

Con la circolare n. 117 del 27 settembre 2012  sono state fornite le informazioni inerenti le modalità di presentazione delle domande di permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che dall'1 ottobre 2012 devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il web, i patronati o il contact center multicanale.

 A seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle strutture territoriali relativamente a quesiti provenienti da scuole pubbliche,  si rendono necessarie alcune precisazioni relative al campo di applicazione soggettivo di tale procedura telematica.

A tal riguardo si fa presente che è stata innovata solo la modalità di presentazione della domanda e non l'ambito soggettivo degli utenti tenuti a presentare all'Istituto l'istanza medesima.

 Pertanto, l'obbligo di invio telematico previsto dall'1 ottobre 2012 nella circolare citata, n. 117 del 2012, riguarda esclusivamente la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e non i soggetti titolari di un rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, con copertura assicurativa presso la gestione ex INPDAP (art 21, comma 18, Decreto legge 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214).

 Di conseguenza, con riferimento alle domande presentate da quest'ultima categoria di lavoratori, si rappresenta che le strutture territoriali dovranno dichiarare l'incompetenza dell'Istituto e darne comunicazione al soggetto interessato, precisando, altresì, che competente alla concessione di tali benefici per il personale in questione è esclusivamente il datore di lavoro, cui fa carico il relativo onere economico ai sensi dell'art 33, comma 4, della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art 2, comma 2, del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151.