Si richiama l'attenzione sulla sottostante Circolare 16 novembre 2012, n. 43/E con cui l'Agenzia Entrate fornisc e istruzioni per l'applicazione di quanto previsto dal

Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 circa gli Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici di maggio 2012.

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PREMESSA

1. LA SOSPENSIONE DI DIRITTO DEI PROCESSI E DEI TERMINI DELLE ATTIVITÀ PROCESSUALI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DI FERRARA E MANTOVA

2. IL RINVIO D'UFFICIO DELLE UDIENZE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DIVERSI DA FERRARA E MANTOVA

3. LA SOSPENSIONE DI DIRITTO DEI TERMINI NEI GIUDIZI PENDENTI PRESSO UFFICI GIUDIZIARI DIVERSI DA MANTOVA E FERRARA

3.1 La sospensione dei termini per i soggetti residenti o con sede nei comuni colpiti dal sisma

3.2 La sospensione dei termini per la mediazione tributaria

3.3 L'operatività della sospensione dei termini nei confronti di entrambe le parti del giudizio

4. L'ATTIVITA' DEGLI UFFICI

PREMESSA

Con decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (di seguito: decreto), il Governo ha adottato interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che il 20 e il 29 maggio 2012 hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.

L'articolo 6 del decreto contiene, tra l'altro, alcune disposizioni in ordine:

- alla sospensione dei processi civili, penali, amministrativi e di competenza di ogni altra giurisdizione speciale;

- al rinvio d'ufficio delle udienze;

- alla sospensione dei termini.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti e istruzioni per la gestione del contenzioso tributario, in applicazione delle predette disposizioni.

1. LA SOSPENSIONE DI DIRITTO DEI PROCESSI E DEI TERMINI DELLE ATTIVITÀ PROCESSUALI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DI FERRARA E MANTOVA

L'articolo 6, comma 1, del decreto ha disposto la sospensione di diritto, fino al 31 dicembre 2012, dei "processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma" (NOTA 1), ad eccezione delle cause relative "ai procedimenti cautelari" e "in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile".

Con disposizione parallela, il successivo comma 2 ha stabilito la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento, da svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni elencati nel predetto allegato. (NOTA 2)

Al riguardo si osserva che nei comuni predetti, come individuati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, non vi sono sedi di uffici giudiziari tributari.

Tuttavia, l'articolo 67-septies, comma 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha successivamente esteso l'applicazione delle diposizioni del DL n. 74 del 2012 anche ai territori dei comuni di Ferrara e Mantova. (NOTA 3)

Di conseguenza, la sospensione dei processi e dei termini di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 6 in commento trova applicazione per le controversie tributarie che alla data del 20 maggio 2012 erano pendenti innanzi alle Commissioni tributarie provinciali di Ferrara e Mantova. (NOTA 4)

Per espresso disposto normativo, la sospensione non opera:

- nei confronti dei procedimenti cautelari; nella specie, nell'ambito della giurisdizione tributaria, la deroga concerne i procedimenti previsti dagli articoli 47 e 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché le richieste di misure cautelari di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

- per le controversie per le quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ultimo periodo del decreto, nell'ambito del processo tributario la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce al ricorso con decreto non impugnabile e, per le controversie per le quali sia già stata fissata la trattazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992, con provvedimento non impugnabile del collegio.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del decreto, sono inoltre sospesi, sempre fino al 31 dicembre 2012, anche i termini relativi al compimento di qualsiasi atto del procedimento da svolgersi presso le Commissioni tributarie provinciali di Ferrara e Mantova.

Si segnala, infine, che la valenza oggettiva della sospensione in esame opera a prescindere dalla residenza o dalla sede delle parti processuali o dei loro difensori.

2. IL RINVIO D'UFFICIO DELLE UDIENZE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DIVERSI DA FERRARA E MANTOVA

A differenza della sospensione prevista dai precedenti commi 1 e 2 dell'articolo 6, la disposizione recata al successivo comma 3, concernente il rinvio delle udienze ha ad oggetto esclusivamente:

- i processi pendenti davanti ad uffici giudiziari che non hanno sede nei comuni colpiti dal sisma;

- nei quali almeno una delle parti processuali ovvero il difensore, qualora sia stato nominato in data antecedente al 20 maggio 2012, sia residente o abbia la sede nei comuni interessati dal sisma.

Qualora ricorrano congiuntamente le condizioni sopra richiamate, le udienze, fissate nel periodo dal 20 maggio al 31 dicembre 2012, sono d'ufficio rinviate a una data successiva al 31 dicembre.

Invero, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto, sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 dicembre 2012, le udienze civili, amministrative e di ogni altra giurisdizione speciale, per le quali "le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma". (NOTA 5 )

La disposizione in commento fa in ogni caso salva "la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio".

In proposito si osserva che attraverso la rinuncia espressa al rinvio la parte formula in sostanza un'istanza di trattazione della controversia che, in attuazione dei principi del contraddittorio e a tutela del diritto alla difesa, si ritiene debba essere notificata alla controparte costituita e depositata presso la Segreteria della Commissione tributaria. (NOTA 6)

3. LA SOSPENSIONE DI DIRITTO DEI TERMINI NEI GIUDIZI PENDENTI PRESSO UFFICI GIUDIZIARI DIVERSI DA MANTOVA E FERRARA

3.1 La sospensione dei termini per i soggetti residenti o con sede nei comuni colpiti dal sisma

In armonia con la disciplina relativa al rinvio delle udienze, al comma 4 dell'articolo 6 del decreto (NOTA 7) il legislatore ha disposto la sospensione dei termini perentori, legali e convenzionali.

In particolare, ai sensi della disposizione richiamata risultano sospesi, tra gli altri, i termini processuali "comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione", per i soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma.

Per effetto della sospensione in esame, il computo dei termini resta quindi sospeso nel periodo che va dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012, per poi riprendere a decorrere alla fine del periodo di sospensione.

Qualora il termine inizi a decorrere durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito, sulla base della norma, alla fine del periodo.

Peraltro, nella sospensione prevista dalla norma in commento viene a ricadere il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, previsto dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, che opera dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

Al riguardo, si ritiene che l'ordinario periodo di sospensione feriale di cui alla predetta legge n. 742 del 1969 debba considerarsi assorbito dal più ampio periodo individuato dall'articolo 6, comma 4, del decreto, che va dal 20 maggio al 31 dicembre 2012.

La soluzione è conforme alle tesi sostenute dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (NOTA 8), secondo cui "poiché non tener conto di un periodo di tempo significa attribuirgli il valore zero, al fine dell'omissione, nel computo, dei giorni di sospensione è irrilevante che per uno stesso periodo la sospensione sia stata disposta dalla norma di deroga ordinaria sui termini feriali (L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1) o da una norma di deroga eccezionale ..., perché il valore di ciascun giorno sospeso resta comunque zero" (Cass. 11 marzo 2010, n. 5924).

A chiarimento di quanto precisato, si consideri, a titolo esemplificativo, un avviso di accertamento - avente ad oggetto il recupero di una maggiore imposta per un valore superiore a euro 20.000 - notificato in data 10 maggio 2012 a un contribuente residente in uno dei comuni interessati dal sisma. Il termine di sessanta giorni per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione tributaria è sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012, per effetto del comma 4 dell'articolo 6 del decreto. Dal 1° gennaio 2013 riprende a decorrere il termine di impugnazione per ulteriori 51 giorni.

Nel caso di ricorso relativo a controversia di valore superiore a euro 20.000, notificato in data 21 maggio 2012, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio inizia a decorrere il 1° gennaio 2013.

3.2 La sospensione dei termini per la mediazione tributaria

La disciplina sulla sospensione dei termini trova applicazione anche nel  procedimento di mediazione tributaria (NOTA 9), sia con riferimento al termine per la proposizione dell'istanza, sia per quanto riguarda il termine di conclusione del procedimento, previsto al comma 9 dell'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 (NOTA 10).

In particolare, per quanto concerne il termine di presentazione dell'istanza di mediazione tributaria, lo stretto nesso esistente tra questa e la proposizione del ricorso giurisdizionale impone di estendere la disciplina sulla sospensione in esame anche alle ipotesi di controversie mediabili.

In ordine al procedimento di mediazione, occorre in primo luogo considerare che il carattere amministrativo, e non processuale, della fase di mediazione non impedisce l'applicabilità della sospensione in esame, atteso che la sospensione disposta dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto interessa espressamente i "termini perentori, legali e convenzionali", siano essi "sostanziali e processuali". (NOTA 11)

Inoltre, come osservato al punto 2 della circolare n. 9/E del 19 marzo 2012, la notifica dell'istanza di mediazione tributaria "determina la data a partire dalla quale decorre un termine dilatorio per l'instaurazione della controversia. Durante il decorso di tale termine - individuato in novanta giorni dal primo periodo del comma 9 dell'articolo 17-bis - si svolge una fase amministrativa di esame preliminare della controversia il cui scopo è quello di consentire, all'Agenzia delle entrate e al contribuente, di verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della lite".

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, al più tardi decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'Ufficio, "il reclamo produce gli effetti del ricorso" e da tale data decorrono i termini per la costituzione in giudizio del contribuente (articolo 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992) e dell'Ufficio (articolo 23 del medesimo D.Lgs. n. 546). (NOTA 12)

Al decorso del suddetto termine, fissato dalla norma per la conclusione della fase amministrativa, sono riconnessi effetti processuali (nella specie, la decorrenza del termine per la costituzione in giudizio).

Si evidenzia, infine, che, qualora il provvedimento di rigetto dell'istanza di mediazione tributaria ovvero di accoglimento parziale della stessa sia stato notificato al contribuente nel periodo di sospensione disposto dal comma 4 dell'articolo 6 in commento, i termini di cui agli articoli 22 e 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 inizieranno a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Ciò in quanto il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 6 del decreto espressamente prevede che "Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".

Valgano al riguardo i seguenti esempi.

ESEMPIO 1 - Atto mediabile notificato in data 10 maggio 2012 a contribuente residente in uno dei comuni interessati dal sisma:

- il termine di sessanta giorni per la presentazione dell'istanza di mediazione è sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012 e riprende a decorrere dal 1° gennaio 2013.

ESEMPIO 2 - Atto mediabile notificato in data 21 maggio 2012 a contribuente residente in uno dei comuni interessati dal sisma:

- il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 inizia a decorrere il 1° gennaio 2013.

ESEMPIO 3 - Istanza di mediazione notificata all'Ufficio in data 10 maggio 2012 da un contribuente residente in uno dei comuni interessati dal sisma:

- la procedura di mediazione tributaria è sospesa dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012 per effetto del comma 4 dell'articolo 6 del decreto. Dal 1° gennaio 2013 riprende a decorrere il termine per la conclusione del procedimento di mediazione tributaria di cui al comma 9 dell'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.

ESEMPIO 4 - Istanza di mediazione notificata all'Ufficio in data 22 maggio 2012 da un contribuente residente in uno dei comuni interessati dal sisma:

- dal 1° gennaio 2013 inizia a decorrere il termine per la conclusione del procedimento di mediazione tributaria di cui al comma 9 dell'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.

3.3 L'operatività della sospensione dei termini nei confronti di entrambe le parti del giudizio

L'articolo 6, comma 4, ultimo periodo, del decreto prevede che, dal 20 maggio al 31 dicembre 2012, sono sospesi, tra l'altro, i termini relativi allo "svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali" nei riguardi dei soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma. (NOTA 13)

In sostanza, per effetto della disposizione sopra richiamata, la sospensione dei termini processuali, illustrata al precedente punto 3.1, opera in favore di entrambe le parti del giudizio, nel rispetto dei canoni del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione. (NOTA 14)

Nella specie, la sospensione ha ad oggetto:

- i termini per lo svolgimento di attività processuali, quali, ad esempio, la costituzione in giudizio ovvero il deposito di documenti o memorie;

- i termini per la proposizione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, inclusi quelli per l'impugnazione di sentenze sfavorevoli.

4. L'ATTIVITA' DEGLI UFFICI

Come già rappresentato con circolare n. 41/E dell'11 settembre 2009, concernente gli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo nel mese di aprile 2009, si evidenzia l'opportunità che gli Uffici legali interessati si avvalgano delle istruzioni di cui sopra concernenti le disposizioni eccezionali sulla gestione del contenzioso tributario soltanto nei casi in cui ciò si renda strettamente necessario.

Tale comportamento va osservato soprattutto quando sussistono margini di incertezza in ordine all'applicazione delle disposizioni in esame. In ogni caso, i responsabili degli Uffici legali avranno cura di predisporre gli atti processuali nei tempi ordinari, salvo rinviarne la sottoscrizione - ove strettamente necessario - al momento in cui sarà possibile la notifica o il deposito.

Si segnala, infine, che le applicazioni informatiche per la gestione del contenzioso non tengono conto delle disposizioni commentate nei paragrafi precedenti e che il relativo scadenzario per il computo dei termini sospesi non può essere pertanto utilizzato.

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(1) I comuni colpiti dal sisma, cui si riferisce la norma in esame, sono stati elencato nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, concernente la "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo".

(2) L'articolo 6, comma 2 del decreto prevede, infatti, che "Fino al 31 dicembre 2012, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni" di cui al precedente articolo 1, comma 1, del decreto.

(3) Il comma 1 dell'articolo 67-septies del DL n. 83 del 2012 ha infatti previsto che "Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10 del presente decreto si applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta".

(4) La sospensione in esame si applica anche alle controversie tributarie, in quanto il relativo esame implica l'esercizio di una giurisdizione speciale (in proposito, cfr. punto 2.2 della circolare n. 41/E dell'11 settembre 2009).

(5) Si tratta dei comuni compresi nell'allegato 1 al DM 1° giugno 2012, di cui alla precedente nota 1, nonché di quelli menzionati all'articolo 67-septies del DL n. 83, di cui alla nota 3.

(6) Così prevede l'articolo 33 del DLgs. n. 546 del 1992 in relazione alla richiesta di trattazione in pubblica udienza.

(7) Nella specie, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del decreto, "Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. ...".

(8) Con riferimento alla sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 16, comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, la Suprema Corte ha ritenuto che "il periodo di sospensione feriale dell'anno 2003 (1 agosto - 15 settembre), cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame (dal 1° gennaio 2003 al 1° giugno 2004, n.d.r.), resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perché detto periodo debba invece essere calcolato in aggiunta alla stessa" (Cass. 28 giugno 2007, n. 14898).

(9) L'istituto della mediazione tributaria è stato introdotto dall'articolo 39, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con inserimento nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dell'articolo 17-bis. Tale disposizione ha introdotto, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative ad atti dell'Agenzia delle entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, un rimedio da esperire in via preliminare ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso, pena l'inammissibilità dello stesso (cfr. circolare n. 9/E del 19 marzo 2012).

(10) In base all'articolo 17-bis, comma 9 del D.Lgs. n. 546 del 1992, "Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale".

(11) Tenuto conto della (diversa) formulazione dell'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, al punto 2.9 della circolare n. 9/E del 2012 è stato affermato che "La sospensione di diritto dal 1° agosto al 15 settembre non trova, invece, applicazione nel corso della procedura di mediazione vera e propria, di cui ai commi 7 e seguenti del citato articolo 17-bis, che deve pertanto concludersi comunque nel termine di novanta giorni, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale".

(12) In ordine alla costituzione in giudizio in caso di inutile esperimento del procedimento di mediazione, cfr. punto 10 della circolare n. 9/E del 2012.

(13) Nella specie, la disposizione citata stabilisce che "Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali".

(14) Si segnala che la sospensione per entrambe le parti del processo operava anche in relazione alla sospensione dei termini disposta in favore dei soggetti interessati dagli eventi sismici avvenuti in Abruzzo nel mese di aprile 2009 dall'articolo 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In particolare, al punto 2.3.1 della circolare n. 41/E dell'11 settembre 2009 si è osservato che "Ove ricorra quest'ultima condizione anche per una sola delle parti, la sospensione opera a beneficio di tutte le parti del processo, a prescindere dalla sede dell'Ufficio giudiziario". Nella medesima circolare è stato altresì rilevato che "Con riferimento all'articolo 1 del decreto-legge n. 498 del 1961, la Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 27 febbraio 2009, ha ribadito che la proroga dei termini processuali "...opera a favore, contemporaneamente, dei contribuenti e dell'amministrazione finanziaria...", nel rispetto del principio della parità delle parti nel processo".

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