Si richiama l'attenzione sulla sottostante nota INAIL 29 ottobre 2012, n. 7805 contenente ulteriori indicazioni circa la regolarizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio in relazione alla sanatoria di cui all'art.5 dec.legvo n.109/12
NOTA INAIL 29 ottobre 2012, n. 7805
Si fa seguito alla circolare n. 48/2012, riguardante l'emersione di lavoratori extracomunitari ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, per fornire ulteriori indicazioni operative in relazione a casi specifici, nei quali la dichiarazione di emersione é stata presentata da cooperative di facchinaggio, soggette al sistema dei premi speciali trimestrali.
A. Dichiarazioni di emersione presentate da cooperative di facchinaggio.
In relazione a dette denunce è stato chiesto se i premi dovuti per l'adempimento degli obblighi assicurativi maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, come risulta dalla dichiarazione di emersione, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno debbano essere determinati applicando il sistema dei premi speciali oppure con il sistema ordinario.
Sul punto si osserva che l'articolo 1, comma 3, della legge n. 142/2001 stabilisce che "Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.".
Il presupposto per l'applicazione del sistema dei premi speciali risiede dunque nel rapporto associativo che, tuttavia, nel caso dei lavoratori extracomunitari occupati irregolarmente alle dipendenze di cooperative non può considerarsi stabilito, in quanto il lavoratore era privo del permesso di soggiorno.
Si ritiene, pertanto, che per il periodo maturato dalla data di assunzione del lavoratore, come risulta dalla dichiarazione di emersione, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno l'obbligo assicurativo debba essere adempiuto con il versamento dei premi ordinari, come per la generalità degli altri lavoratori subordinati.
Dalla data di stipula del contratto di soggiorno, una volta stabilito il rapporto associativo, il premio dovrà invece essere riscosso con il sistema dei premi speciali.
B. Dichiarazioni di emersione riguardanti lavoratori già assicurati all'INAIL come soci facchini in virtù di un precedente titolo di soggiorno che consente l'esercizio di lavoro subordinato.
In questo caso ai fini assicurativi il lavoratore era stato già denunciato dal datore di lavoro e quindi non deve essere aperta una nuova PAT per l'adempimento degli obblighi assicurativi maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, come risulta dalla dichiarazione di emersione, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno.
Ai fini del DURC, stante la particolarità della procedura di regolarizzazione, sarà attestata la regolarità contributiva se risulta che il datore di lavoro ha provveduto correttamente alle denunce e ai versamenti in relazione allo specifico lavoratore (inclusione del socio lavoratore negli elenchi trimestrali per i quali è scaduto il termine di presentazione e regolare versamento dei premi trimestrali).
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