Tra le numerose  variazioni  ,in vigore dal 18.7.2012,  disposte dalla legge n.92/2012 ,relativa alla riforma del lavoro   ,si segnalano quelle   che   dal  comma 33 dell'art.4 della  predetta    risultano  apportate    agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

Rispetto alle stesse , riguardanti il precitato art.4 ,si riporta il   testo così come era formulato  in precedenza :

"Art.  4  (Perdita  dello stato di disoccupazione). – 1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di  procedure  uniformi  in  materia  di  accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi: a) conservazione  dello  stato  di  disoccupazione  a  seguito di svolgimento  di  attivita'  lavorativa  tale da assicurare un reddito annuale   non  superiore  al  reddito  minimo  personale  escluso  da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468; b) perdita  dello  stato  di  disoccupazione  in  caso di mancata presentazione   senza   giustificato  motivo  alla  convocazione  del servizio  competente  nell'ambito  delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3; c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato  o  determinato  o  di lavoro temporaneo ai sensi della legge  24  giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente,  della missione, in entrambi i casi superiore almeno a  otto  mesi,  ovvero  a  quattro  mesi  se  si  tratta  di giovani, nell'ambito  dei  bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; d) sospensione   dello   stato   di  disoccupazione  in  caso  di accettazione  di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.".

L'intervento modificativo del comma 33   della legge di  riforma ha comportato  a carico  dell'articolo 4   citato  in parola :

1)  l'abrogazione della lettera a);

2) la soppressione nella lettera c), delle parole: «con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,» ;

3) la sostituzione del testo  della lettera d) con il seguente:«d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi».

Pertanto , a seguito delle   suddette variazioni, il testo dell'art.4 del richiamato decreto legislativo 181/00 ,dal 18 luglio 2012,risulta cosi' composto,evidenziando che le parti soppresse   sono indicate con  il segno———,mentre quelle sostituite risultano  in grassetto:

"Art. 4 (Perdita dello stato di disoccupazione). – 1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:

a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;

b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;

c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani (soppressi), nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;

d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di la accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.

  d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.

Quindi ,a seguito delle modifiche apportate dalla legge n.92/12 ,a far data dal 18.7.2012 , accade  che:

1) viene meno la previsione normativa circa la conservazione dello stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attivita' lavorativa capace di assicurare un reddito annuo non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione(  fissato , come è risaputo ,  ad euro 8.000 per il lavoro dipendente e co.co. co, e ad euro 4.800 per il lavoro autono);

2)la definizione dello stato di disoccupazione risulta essere quella data   dall'art.1 ,comma 2, lett.c, del dec.legvo 181/00 ,come modificato dal dec.legvo n.297/02,in cui si dichiara :"stato di disoccupazione ": la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i servizi competenti;

3) lo stato di disoccupazione  si perde, oltre che per uno dei casi previsti dalle lettere b) (mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3) e c) (rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196,con durata di almeno sei mesi )  ,anche a seguito   dello  svolgimento di un lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato con durata  di almeno 6 mesi ,  prescindendo dal reddito che si consegue dallo stessso.

4)  infine ,lo stato di disoccupazione subisce la sospensione nel caso di cui alla lettera d) dell'art.4,comma 1 dec.legvo n.181/00 ,da ultimo modificato dall'art.4, comma 33 ,lett.c),n.1 della legge n.92/12,secondo cui si produce  : "la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi" ,ritenendo   ,pur    in  mancanza di  conforme  esplicita previsione della norma, essere assimilabile al lavoro subordinato  la missione della somministrazione a termine,nonche' concludendo che la durata della sospensione dello stato di disoccupazione coincide con quella di svogimento  del rapporto lavorativo accettato.

In  relazione a  quanto sopra, è evidente  che ,agli effetti dell'esistenza dello stato di disoccupazione,della perdita e sospensione dello stesso , a seguito della legge di riforma e dunque a far data dal 18.7.2012, ha perduto ogni  rilevanza l'ammontare del reddito ricavabile dalla prestazione lavorativa svolta in forma subordinata   , poiche' determinante   è soltanto  lo svolgimento di un'attivita' lavorativa  .

Si aggiunge che  certamente    le modifiche  normative in questione  vanno tenute in considerazione soprattutto   per i riflessi che esse  hanno  sulle  regolamentazioni   in materia d'incontro  tra domanda ed offerta di lavoro adottate dalle Regioni , che per il territorio d'Abruzzo,  essendo contenute nella DGRA n.157 del 24.2.2006 ,pubblicata sul Bura n . 17/06, fanno  particolare riferimento agli articoli 15(Dichiarazione sussistenza stato disoccupazione), 16 (Disponibilita' ad una occupazione),.18 (Conservazione stato disoccupazione),19 comma 7 (Perdita stato disoccupazione)e 20 (  Sospensione  stato di disoccupazione),rispetto a cui si resta in attesa da parte degli organi regionali e provinciali competenti indicazioni  interpretative ed operative  capaci di  assicurare  omogeneita' ed uniformita' di  comportamento da parte delle strutture dell'impiego e dell'utenza.

 con  la   nota  n.10587 del 19.07 .2012 la Direzione Generale   politiche attive  servizi per il lavoro (All.1)  ,nel  fornire alcuni indirizzi operativi per una applicazione omogenea delle disposizioni introdotte dalla legge n. 92/2012 in materia di servizi per l'impiego,sottolinea che tali   disposizioni diventano efficaci ,e come tali hanno effetto sullo status di disoccupato, solo dopo l'emanazione dei provvedimenti regionali cui  il medesimo articolo 4 del d. lgs. N. 181/2000.

Inoltre aggiunge   essere necessario  che da parte  delle  Regioni e Province Autonome  siano emanati   in tempi congrui i  provvedimenti regionali soprarichiamati, individuando contestualmente sia criteri omogenei sia tempi d'attuazione che garantiscano parità di trattamento a tutti i cittadini.

Infine la nota  in questione  ,dopo aver  affermato   che, in  caso contrario,  il Ministero potrà intervenire autonomamente, invocando il principio di sussidarietà, costituzionalmente garantito  che, naturalmente, verrà meno al momento dell'emanazione dei suddetti provvedimenti,conclude essere in teso che, fino a tale data, restano in vigore i provvedimenti regionali già emanati sulla base della normativa previgente.

Alle sopra esposte  indicazioni ministeriali , risulta essersi  conformata   la Regione Abruzzo , che  sollecitamente ha rimesso alle quattro Province  la nota della Direzione Politiche Attive Lavoro n.177033 del 30.07.2011 (Allegato 2)

Pertanto ,come  esplicitato chiaramente   dalla documentazione sia  ministeriale ,che regionale,in Abruzzo l'efficacia delle  modifiche in materia di collocamento apportate dal  comma 33 dell'art.4 della legge di riforma del lavoro resta sospesa ,in attesa delle norme che la Regione si appresta ad adottare , così che continuano   a trovare   applicazione quelle previgenti.

ALLEGATI

N.1

Ministero Lavoro e P.S.Dir.Gen.politiche servizi per lavoro

Prot.n.10587 del 19.07.2012

A tutte le regioni e provincie

Autonome

Loro sedi

E p.c.

Coordinamento delle regioni

Componenti del Tavolo Tecnico SIL

Loro sedi

Oggetto: Articolo 4, comma 33, lett. c) della legge 28 giugno 2012, n.92. Livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i servizi per l'impiego. Prime indicazioni.

La presente nota intende fornire alcuni indirizzi operativi per una applicazione omogenea delle disposizioni introdotte dalla legge n. 92/2012 in materia di servizi per l'impiego.

In particolare l'art. 4, comma 33, lett b) della suddetta legge apporta modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, individuando dei principi "nuovi" che stanno alla base dell'accertamento dello stato di disoccupazione e degli interventi per contrastare la disoccupazione di lunga durata, precedentemente individuati dall'articolo 4, comma 1 del citato decreto legislativo, così come novellato dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 19 diccembre 2002, n. 297.

In base alla nuova disposizionela perdita e la sospensione dello stato di disoccupazioneè disciplinata dai seguenti principi:

  1. perdita dello stato di disoccupazione in caso di      mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del      servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui      all'articolo 3 del decreto legislativo n. 181/2000;

  2. perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto      senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno      ed indeterminato o di lavoro temporaneo nell'ambito di bacini, distanza      dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici stabiliti dalle      Regioni;

  3. sospensione dello stato di disoccupazione in caso      di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.

Tali disposiszioni diventano efficaci, e come tali hanno effetto sullo status di disoccupato, solo dopo l'emanazione dei provvedimenti regionali cui  il medesimo articolo 4 del d. lgs. N. 181/2000 rinvia.

Tuttavia al fine di dare concretezza all'obiettivo delle nuove disposizioni e attuare anche per i servizi al lavoro i "livelli essenziali per le prestazioni" cui l'art. 117 della Costituzione fa riferimento, occorre che codeste Regioni e Province Autonome emanino in tempi congrui i provvedimenti regionali soprarichiamati, individuando contestualmente sia criteri omogenei sia tempi d'attuazione che garantiscano parità di trattamento a tutti i cittadini.

In caso contrario, questo Ministero potrà intervenire autonomamente, invocando il principio di sussidarietà, costituzionalmente garantito  che, naturalmente, verrà meno al momento dell'emanazione dei suddetti provvedimenti.

Resta inteso che, fino a tale data, restano in vigore i provvedimenti regionali già emanati sulla base della normativa previgente.

Si auspica di poter addivenire ad un orientamento comune in tempi brevi, tale da assicurare parità di trattamento su tutto il territorio nazionale, contrastare con interventi efficaci ed omogenei la disoccupazione di lunga durata, garantendo contestualmente una governace dei servizi per l'impiego. A tal proposito, la scrivente si rende disponibile fin da subito ad attivare un tavolo tecnico di confronto.

Il Direttore Generale

N.2

Regione Abruzzo   Direzione Politiche Attive Lavoro Formazione ed Istruzione,Politiche Spociali-  Pescara

Prot.n.177033  del 30.07.2012

Alle  Amministrazioni Provinciali

Dirigenti   Lavoro e Formazione

AQ-CH-PE-TE

OGGETTO:Art.4 comma 33 lett.c) legge 28 giugno 2012 ,n.92

L'art.4 ,comma 33 ,della legge 28 giugno 2012,n.92,introduce modigficazioni al d,lgvo n.181/00 ,in particolasre agli artt 3 e 4.

I commi 1 ,sia dell'art.3 sia dell'art.4 del dec.legvo n.181/2000,rinviano espressamente a provvedimenti regionaòli la disciplina delle prestazioni concernenti i servizi per l'impoiego e le procediure in materia di accertamento dello stsato di disoccupazione.

Il Ministero con nota del 19 luglio 2012 che siu allega ha chiesto alle Regioni di emanare in temèpi congrui i provvediomenti attuativi e di garantirew un orientamento comune ,rendendosi dispoinibiler ad attivare da subitoo un tavolo tecn ico di confronto.

Pertanto,nelle more della emanaszione degli atti attuativi e in coerenza con quanto espresso nella nota del Direttore Generale per le politiche dei servizi per l'impego ,si ribsadisce che restano in vigore i provvedimenti regionali gia'0 emanati sulla base della normativa previgente."

Premesso quanto sopra ,si segnalsa che in data 9.11.2012 ,le Regioni e le P.A. nella riunione della IX Commissione che si è tenuta in data 10 ottobre 2012, hanno espresso una non condivisione in merito alle modifiche apportate al D.Lgs 181/00 dall´art. 4, comma 33 lett. c) della legge 28 giugno 2012, con riguardo all'accertamento dello stato di disoccupazione.

Le Regioni  e le P.A.  hanno ritenuto   comunque indispensabile definire delle linee guida per una regolamentazione unitaria dei principi contenuti nella suddetta legge in tema di status di disoccupazione, al fine di consentire un'attuazione omogenea delle disposizioni con la finalità di garantire parità di trattamento dei cittadini su tutto il territorio nazionale

Tali disposizioni, come confermato nella nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 10587 del 19 luglio 2012, divengono efficaci solo successivamente all'emanazione dei provvedimenti regionali cui rinvia lo stesso art. 4 del D. Lgs. 181/00.

1. Dichiarazione dello stato di disoccupazione

Per comprovare il proprio stato di disoccupazione il lavoratore deve rilasciare ai servizi competenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. g), del D.lgs. 181/00 una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che si trova nelle seguenti condizioni:

a) non aver in atto alcun rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, né di svolgere un'attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o in associazione o di impresa;

b) essere disponibile a svolgere un'attività lavorativa, precisando quella precedentemente svolta;

c) essere disponibile a svolgere un'azione di ricerca attiva di lavoro secondo le modalità definite con i servizi competenti nel patto di servizio.

La dichiarazione può essere resa secondo le seguenti modalità:

a) presentandosi  personalmente presso i servizi competenti;

b) avvalendosi dei servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti, secondo le modalità definite dalla regione.

I servizi competenti informano esplicitamente il lavoratore sulle cause che comportano la perdita dello stato di disoccupazione.

2. Disponibilità ad una occupazione ed offerta congrua

1. La dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa non può essere limitata né condizionata, fatto salvo, ai fini del riconoscimento e della conservazione dello stato di disoccupazione, quanto disposto in merito alla congruità dell'offerta di lavoro.

2. L'offerta di lavoro deve ritenersi congrua in presenza dei seguenti elementi:

a) corrispondenza ad uno o più  profili professionali equivalenti a quelli per il quale il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità al momento della sottoscrizione del patto di servizio integrato con il piano di azione  individuale;

b) rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, oppure determinato di durata superiore a  sei mesi;

c) sede di lavoro ubicata nel raggio di cinquanta chilometri dal domicilio del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

3. Per i percettori di ammortizzatori sociali e di sussidi l'offerta congrua è quella definita dalle disposizioni normative vigenti in materia.

3. Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi competenti

I servizi competenti si impegnano a realizzare le attività  e gli interventi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi della normativa vigente.

Con la sottoscrizione del patto di servizio, i servizi competenti si impegnano a supportare il lavoratore nella ricerca attiva di lavoro e il lavoratore si impegna a svolgere le azioni concordate nel piano di azione individuale.

4. Conservazione dello stato di disoccupazione

In deroga a quanto statuito da D. Lgs n. 181/2000 e s.m.i. e dai relativi provvedimenti attuativi regionali, il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione indipendentemente dal reddito percepito, laddove sia espressamente previsto dalla normativa in materia.

5. Perdita dello stato di disoccupazione

1. Il lavoratore perde lo stato di disoccupazione in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) rifiuto senza giustificato motivo di una offerta di lavoro congrua, così come definita al precedente punto 2;

b) mancata presentazione, senza giustificato motivo, al colloquio di orientamento ed ai successivi colloqui eventualmente disposti dai servizi competenti;

c) mancata esecuzione delle azioni concordate nel piano di azione individuale e sottoscritte nel patto di servizio senza giustificato motivo;

d) mancata adesione ad una proposta finalizzata all' inserimento lavorativo;

e) assenza ingiustificata alla prova selettiva o mancata presa di servizio presso un'amministrazione pubblica.

2. Il mancato superamento del periodo di prova, non determina la perdita dello stato di disoccupazione e il lavoratore conserva l'anzianità precedentemente maturata.

3. La perdita dello stato di disoccupazione avviene automaticamente nei seguenti casi:

a) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o determinato superiore a sei mesi, a tempo pieno o parziale, salvo le ipotesi di sospensione;

b) instaurazione di un'attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o stipula di un contratto di associazione in partecipazione o costituzione di un'impresa.

6. Sospensione  e ripristino dello stato di disoccupazione

Al fine di applicare l'istituto della sospensione, il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro, comprensiva delle eventuali proroghe pattuite ai sensi della normativa vigente.

L'accettazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, comporta la sospensione dello stato di disoccupazione. Una volta cessato il rapporto di lavoro, la relativa anzianità riprende a decorrere d'ufficio.

L'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato superiore a sei mesi, non determina la perdita dello stato di disoccupazione, nel caso in cui il periodo effettivamente lavorato sia pari o inferiore a sei mesi. In tal caso il lavoratore recupera l'anzianità di disoccupazione pregressa.

I servizi competenti devono ripristinare l'anzianità di disoccupazione precedentemente maturata dal   lavoratore nel caso in cui rapporto di lavoro è stato riconosciuto subordinato in seguito ad un accertamento effettuato dagli organi competenti, purché la durata effettiva della prestazione lavorativa sia stata pari o inferiore a sei mesi.

7. Lavoratori disabili 1. La perdita dello stato di disoccupazione è disposta oltre che nei casi previsti dall'articolo 10, comma 6 della legge n. 68/1999 nei seguenti casi:

a) mancata presentazione, senza giustificato motivo, al colloquio di orientamento ed ai successivi colloqui eventualmente disposti dai servizi competenti;

b) mancata esecuzione delle azioni concordate nel piano di azione individuale e sottoscritte nel patto di servizio senza giustificato motivo.

2. Lo stato di disoccupazione è sospeso o ripristinato nelle ipotesi previste nel precedente punto 6.

8. Norme transitorie

1. Le persone disoccupate ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 181/00 assunte entro il 31 dicembre 2012 con un contratto di lavoro subordinato con scadenza nell'anno 2013, di durata pari oinferiore ad otto mesi ovvero sei mesi se si tratta di giovani, cosi come definiti dall'art. 1, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 181/00 stesso, hanno diritto alla sospensione dello stato di disoccupazione fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

2. Analoga sospensione si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati entro il 31 dicembre 2012 e risolti anticipatamente nell'anno 2013 se il periodo effettivamente lavorato è inferiore a sei mesi.

3. La disposizione si applica anche  al rapporto di lavoro la cui natura  subordinata è stata riconosciuta in seguito ad un accertamento effettuato dagli organi competenti.

4. Dal 1 gennaio 2013 l'instaurazione o lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato superiore a sei mesi a tempo pieno o parziale, o di un'attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o la stipula di un contratto di associazione in partecipazione o la costituzione di un'impresa, determina la perdita dello stato di disoccupazione, fatte salve le ipotesi di sospensione o ripristino dello stato di disoccupazione di cui al precedente punto 6.

 9. Forme di pubblicità

Le Regioni e P.A. si impegnano a portare a conoscenza di tutti i lavoratori interessati,  nelle forme che ritengono idonee, le variazioni al loro status di disoccupato determinate dalle modifiche apportate al D. Lgs. 181/00 dalla L. 92/2012, nonché a registrare le dovute e conseguenti variazioni nell'elenco anagrafico.

Pertanto, ora non resta che attendere che le èpredette liee guida  diventino operastive a seguito di appoisto provvedimento che styettera' alle singiole Regioni emanare