Le modifiche alle disposizioni del collocamento obbligatorio di cui alla legge n.68/99 , risultano apportate,a far data dal 18.7.2012, dal comma 27 dell'art.4 della legge n.92/2012 e ,dal 12.8.2012 ,dal comma 1 ,lettera l) ,dell'art.46 bis della legge n.134 ,precisando che esse riguardano gli articoli 4, 5, 6 ed 8 della precitata legge.
Il comma 27 dell'art.4 della legge n.92/2012 ha disposto che :
a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita' da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita', i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore»;
b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori e' considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere»;
c) all'articolo 5, dopo il comma 8-quater e' aggiunto il seguente: «8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalita' per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo»;
d) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, nonche' il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti».
Invece, dal 12.8.2012,la lettera l) del comma 1 dell'art.46 bis della legge n.134/12.di conversione del decreto sviluppo n.83/12 ha disposto che :"All'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «della presente legge,» sono inserite le seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,»
Per effetto delle modifiche intervenute in materia di collocamento obbligatorio n.68/99 si ha la seguente situazione ,sottolineando che le modifiche predette sono segnate in grassetto
A) Con riferimento ai "Criteri di computo della quota di riserva" di cui all'art.4della legge citata ) ,per determinare il numero di soggetti disabili da assumere:
1) sono computati di norma tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato;
2) non sono computati :
-i lavoratori assunti obbligatoriamente,
-i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, (prima sino a 9 mesi)
- i soci di cooperative di produzione e lavoro,
-i dirigenti,
-i lavoratori assunti con contratto di inserimento,
- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore,
- i lavoratori assunti per attivita' da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita',
-i soggetti impegnati in lsu di cui all'art.7 dec.legvo n. 81/00 ,
- i lavoratori a domicilio,
-i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.
-i lavoratori compresi nelle ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore»,ossia in base all'art.3 dpcm n.333/2000:i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro,di apprendistato, di reinserimento e i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n.68 del 1999, nei limiti della percentuale ivi prevista,nonche' ,in base all'art.5 comma 2 della stessa legge:
-il personale viaggiante e navigante dei datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre ;
- il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore dei datori di lavoro del settore edile
- indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori e' considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere ;
-il personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarita' dell'attivita' di trasporto dipenmdente da datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarita' dell'attivita' di trasporto.;
-il personale viaggiante dei datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto .
B) Con riferimento all'istituto dell'esonero ,previsto dall'art.5 della legge n.68/99 ,si registra l'aggiunta del comma 8 -quinquies.,che dispone quanto segue:
"Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalita' per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo "
C) Infine con riferimento all'Art. 6 della legge n.68/99 relativo ai Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili ,dopo il primo periodo del comma 1 ,risulta aggiunto un nuovo periodo , pertanto il testo completo di fdetto cvpo,mma 1 e' il seguente 1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonche' all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato .I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, nonche' il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti ."
A completamento di quanto sopra ,si riporta lo stralcio della circolare del Ministero del Lavoro n.18/12 relativa alla legge n.68/99.
Disciplina collocamento disabili
Nell'ambito della disciplina in materia di collocamento disabili di cui alla L. n. 68/1999 il Legislatore, fra l'altro, modifica il primo periodo dell'art. 4 della stessa Legge che individua i criteri di computo della base occupazione ai fini della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere. In particolare l'art. 4, comma 27 lett. a), della L. n. 92/2012 stabilisce che "agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili; i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.
Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore".
Al riguardo scompaiono dunque, dal novero dei soggetti non computati nell'organico aziendale, i lavoratori "occupati (...) con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi".
Ne consegue anzitutto che. ai fini della individuazione della base occupazionale, i lavoratori a tempo determinato dovranno essere computati pro-quota (ad es. due lavoratori a tempo determinato impiegati anche contestualmente per 6 mesi a tempo pieno vanno calcolati come una sola unità).
Appare inoltre opportuno chiarire che, pur in assenza di una esplicita esclusione, è possibile richiamare quei principi giurisprudenziali relativi al computo del lavoratore a tempo determinato nell'ambito dell'organico aziendale ai diversi fini della individuazione della disciplina applicabile in caso di licenziamenti individuali. La giurisprudenza maggioritaria ritiene infatti che i lavoratori con contratto a termine vadano computati nel numero dei dipendenti qualora il loro inserimento sia indispensabile per la realizzazione del ciclo produttivo; sicché non andrebbero considerati i lavoratori assunti a tempo determinato per ragioni sostitutive.
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a)
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