Si segnala il DPCM 16 ottobre 2012,pubblicato nella G.U. 22 novembre 2012, n. 273 che dispone la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale ed autponomo nel territorio dello Stato, per l'anno 2012. in cui si prevede quanto sergue.
1)Numero extracomunitari ammessi per lavoro stagionale ed autonomo
A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari entro una quota complessiva di 13.850 unità.
2) Categorie lavoratori autonomi ammessi ingresso
Nell'ambito della quota di cui al n.1) è consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie di società non cooperative, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati.
3) Lavoratori origine italiana ammessi ingresso per lavoro non stagionale ed autonomo
Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 100 unità, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
4) Conversione in permessi soggiorno per lavoro subordinato
1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c) 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
2. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a) 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
5) Ripartizione quote lavoro subordinmato
Le quote per lavoro subordinato previste dal decreto saranno ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive domande pervenute.
6) Termini presentazione domande
I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del dpcm nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,ossia entro il 7 dicembre 2012 .
7)Riutilizzazione quote significative non utilizzate
Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, tali quote, ferma restando la quota complessiva prevista dall'art. 1, possono essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.
Si conclude rinviando per la presentazione delle domande alle istruzioni che a breve dovrebbero essere fornite dagli organi istituzionali competenti .
Nessun commento:
Posta un commento