Le uteriori istruzioni operative di cui al titolo ,che il Ministero del Lavoro ha ritenuto di fornire ,sono previste dalla  nota  sottostante   26 novembre 2012, n. 16639,in attesa del  previsto decreto interministeriale in materia

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 Con le note n. 11799 e 12728, rispettivamente del 9 agosto e 14 settembre 2012, sono state fornite una serie di istruzioni operative utili per effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 21, lett. b) della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Le suddette note, nelle more della predisposizione del decreto ministeriale previsto dal suddetto articolo 1, hanno dato la possibilità ai datori di lavoro di effettuare le comunicazioni in oggetto nei modi e tempi previsti dalla normativa.

Nelle citate note si dava altresì comunicazione che l'Amministrazione stava predisponendo anche un form on line che permetteva di effettuare tali comunicazioni in modalità completamente telematiche ovvero di semplificare ulteriormente gli altri strumenti al fine di agevolare l'esatto adempimento da parte dei soggetti obbligati.

In previsione dell'emanazione del previsto decreto, si ritiene utile avviare in sperimentazione anche tale modalità per mettere a disposizione dei datori di lavoro più strumenti per effettuare le comunicazioni e scegliere quella più congeniale alla propria situazione organizzativa.

Pertanto, allo stato e in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, i canali di comunicazione della chiamata del lavoro intermittente messi a disposizione da questo Ministero sono i seguenti: PEC; e-mail; fax; sms; web.

A seconda del canale scelto, il datore di lavoro potrà effettuare la chiamata secondo le seguenti modalità:

1. Inviando una mail all'indirizzo dì posta elettronica delle Direzioni territoriali del lavoro ovvero all'indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it

Per utilizzare tale canale, il datore di lavoro dovrà inviare in allegato alla mail, il modello "UNI_Intermittente" debitamente compilato (il capo "Codice Fiscale lavoratore" e il Capo Codice comunicazione" sono alternativi). Ogni singolo modello permette la possibilità di comunicare fino ad un massimo di dieci lavoratori coinvolti anche in periodi di chiamata di lavoro intermittente diversi. Al fine di dare la possibilità di mettere a disposizione le informazioni comunicate agli organi di vigilanza, è necessario che le mail contengano il modello ricordato.

Tramite questo canale sarà possibile anche inviare una comunicazione di annullamento riferita a singole chiamate comunicate precedentemente.

Non sono previste mail di conferma di ricezione e, ai fini di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligo, il datore di lavoro dovrà consegnare copia del modello compilato e allegato alla mail inviata.

2. Inviando un fax al numero 848800131

Anche per utilizzare questa modalità, il datore di lavoro dovrà scaricare il modello "UNI_Intermittente", compilarlo (il capo "Codice Fiscale lavoratore" e il Capo Codice comunicazione" sono alternativi) e inviarlo al numero di indicato, avendo cura di conservare il modello predisposto e il rapporto di consegna.

3. Inviando un SMS al numero 339-9942256

Tale canale potrà essere utilizzato solo dalle aziende registrate al portale cliclavoro e abilitate quindi all'utilizzo del lavoro intermittente, avendo cura di indicare nel form di registrazione il numero di telefono cellulare che sarà utilizzato per l'invio della comunicazione.

L'SMS dovrà contenere le seguenti informazioni: "Tipo di comunicazione" (I per l'invio della chiamata e A per l'annullamento di una chiamata precedentemente comunicata) e il Codice Fiscale del lavoratore che effettuerà la prestazione oggetto della chiamata. La lettera ("I" oppure "A") ed il codice fiscale dovranno essere separati da uno spazio).

Questo canale dovrà essere utilizzato esclusivamente per la comunicazione della chiamata di un singolo giorno per un solo lavoratore. Pertanto, la data della chiamata coinciderà con la data di invio del messaggio e, conseguentemente, l'eventuale annullamento dovrà essere comunicato nel medesimo giorno in cui si effettua la comunicazione.

Naturalmente non potranno essere prese in considerazione le comunicazioni inviate con un SMS che non contiene le informazioni sopra indicate ovvero provenienti da un numero di cellulare non registrato e, pertanto, non riconducibile ad alcun datore di lavoro conosciuto al sistema.

4. Inviando il modulo on line

L'azienda, anche tramite il proprio consulente del lavoro, potrà comunicare le chiamate del lavoro intermittente attraverso la compilazione di un apposito modulo, accessibile dal portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) nella propria area riservata. Pertanto, il servizio di invio delle chiamate del lavoro intermittente sarà accessibile previa registrazione al portale, con le modalità evidenziate nell'apposita sezione.

Questo canale permette la comunicazione per più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi riferiti alla stessa azienda.

Per facilitare l'inserimento delle informazioni, non appena indicato il codice fiscale del lavoratore interessato alla chiamata, saranno proposte, se presenti, l'elenco delle comunicazioni obbligatorie di tipo intermittente aperte e il datore di lavoro dovrà semplicemente indicare il relativo codice di comunicazione. Qualora il codice di comunicazione non sia presente in archivio la comunicazione potrà tuttavia essere ugualmente trasmessa.

Il modulo on line prevede altresì l'invio dell'annullamento di singole chiamate comunicate precedentemente.

Conclusioni

La presente nota, che come detto, anticipa l'emanazione del decreto interministeriale, dà la possibilità di sperimentare tutte le modalità che la normativa ha previsto per effettuare la chiamata di lavoro intermittente, permettendo contestualmente al datore di lavoro di scegliere quella più confacente alla propria organizzazione o al tipo di comunicazione che si vuole effettuare.