Per la particolare rilevanza si richiama l'attenzione sulla sottoriportata sentenza della Corte di Cassazione Sentenza 30 novembre 2012, n. 21509 ,relativa alla quedstione specificata nel titolo
.
Svolgimento del processo
1. C. F. adiva il tribunale di Catanzaro, con separati ricorsi, per vedersi riconoscere l'indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa relativi al parto avvenuto il 6 dicembre 1994 e chiedeva condannarsi l'Inps al pagamento di tale prestazione. L'Inps si costituiva ed eccepiva la prescrizione delle domande.
2. Il Tribunale accoglieva le domande della C. e la sentenza veniva gravata dall'INPS.
3. Con sentenza del 14.11.2007, la Corte di appello di Catanzaro respingeva il gravame dell'INPS per non essere maturata la prescrizione sul presupposto della sospensione del termine annuale di prescrizione per la durata del procedimento amministrativo. In particolare, in riferimento al periodo di astensione obbligatoria e al termine a quo decorrente dal 6.3.1995, aggiungendo 300 giorni al 6 marzo 1996 e tenuto conto del ricorso giurisdizionale notificato il 12.3.1996, per la Corte di merito l'atto interruttivo era di molto antecedente alla scadenza del termine in questione; quanto all'indennità per il periodo di astensione facoltativa (ultimo giorno di fruizione il 30.9.1995), aggiungendo 300 giorni al 30.9.1996, anche in tal caso il termine era stato interrotto dalla notifica del ricorso, in data 18.3.1996, e, pertanto, anche per tale domanda non era maturata la prescrizione.
4. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. C. F. ha depositato procura speciale.
Motivi della decisione
5. Con il primo motivo, deducendo violazione dell'art. 97 r.d.l. 1827/1935 e dell'art. 46 L.88/89, l'INPS si duole che la Corte di merito, dopo aver erroneamente posticipato il decorso della prescrizione alla scadenza dei tre mesi successivi al parto, per il periodo di astensione obbligatoria, e al termine finale di fruizione dell'astensione facoltativa, abbia computato, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione annuale, il periodo di 300 giorni occorrente per la definizione del procedimento amministrativo aderendo al non condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine annuale di prescrizione rimarrebbe sospeso per la durata del procedimento amministrativo. L'INPS ha, quindi, formulato il relativo quesito di diritto concernente l'abrogazione della sospensione della prescrizione annuale dell'indennità di maternità per effetto della legge 88/1989 recante nuova disciplina del contenzioso amministrativo, interamente sostitutiva di quella previgente.
6. Il motivo non è meritevole di accoglimento.
7. Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 5572 del 2012, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il seguente principio di diritto: «con riferimento alle prestazioni di previdenza e assistenza, per le quali il r.d.l. n. 1827 del 1935, art. 97, comma 5, prevedeva - e prevede tuttora - che il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione, il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto a norma della L. n. 533 del 1973, art. 7 che stabilisce che la richiesta all'istituto assicuratore di una prestazione di previdenza o assistenza si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della sua presentazione, senza che l'Istituto si sia pronunciato - nonché durante il tempo in cui la domanda è improcedibile (art. 443 c.p.c.) per non essere ancora decorso, in generale, il termine di centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo ovvero, in particolare, per non essere ancora esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa ovvero decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi, come nel caso delle prestazioni previste dalla L. n. 88 del 1989, art. 46 (quale è, nella specie, l'indennità di maternità), che contempla il termine di 90 giorni per il ricorso al comitato provinciale e di ulteriori 90 giorni per la decisione di quest'ultimo» (così Cass., SU, 5572/2012).
8. Il Collegio, in adesione al condiviso principio espresso dalle Sezioni unite della Corte, rileva che il Giudice del gravame si é conformato all'orientamento cui le Sezioni unite hanno dato seguito componendo il contratto giurisprudenziale, ed ha, pertanto, correttamente apprezzato, senza incorrere nella denunciata violazione di legge, il decorso del termine prescrizionale e la relativa sospensione durante il tempo occorrente per la formazione del silenzio - rifiuto e del silenzio - rigetto sulle domande di prestazione dell'assistita, così ritenendo, nella specie, non maturata la prescrizione del diritto all'indennità di maternità.
9. Con il secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 6 L.138/1943 in riferimento all'art. 2935 c.c., l'INPS assume l'erronea individuazione del dies a quo della prescrizione, compiuta dalla Corte di merito, fissando la decorrenza del predetto termine prescrizionale, rispettivamente, nell'ultimo giorno di astensione obbligatoria e nell'ultimo giorno di fruizione dell'astensione facoltativa, anziché individuarlo a far data dal 6.10.1994 (due mesi antecedenti il parto) e dal 7.3.1995 (primo giorno successivo allo scadere del periodo di astensione obbligatoria). In definitiva, assume l'INPS che, in relazione all'indennità per astensione obbligatoria, i ratei maturati anteriormente al 23 novembre 1994, tenuto conto del ricorso amministrativo proposto il 23 novembre 1995, risultano colpiti da prescrizione annuale, ai sensi dell'art. 6 l. n. 138 cit, e formula il relativo quesito di diritto concernente la maturazione del diritto all'indennità di maternità, per il periodo di astensione obbligatoria, con il decorso dell'anno dalla data di maturazione di ciascun rateo, anziché dall'ultimo giorno di fruizione della predetta astensione.
10. Il motivo risulta fondato quanto all'erronea individuazione, da parte della Corte di merito, del dies a quo del termine di prescrizione, ma non può trarsene, tuttavia, l'esito prospettato dall'INPS, nel senso della maturata prescrizione di alcuni ratei dell'indennità relativa al periodo di astensione obbligatoria e, pertanto, della parziale infondatezza della pretesa azionata dalla lavoratrice.
11. Osserva il Collegio che sulla decorrenza del termine annuale di prescrizione dell'indennità di maternità ex art. 15 legge n. 1204 del 1971 questa Corte ha più volte affermato il principio, che giova qui ribadire, secondo cui la prescrizione matura di giorno in giorno, risolvendosi in un complesso di diritti a ratei giornalieri, e decorre dal giorno in cui tali ratei sono dovuti, sicché una volta presentata la tempestiva domanda amministrativa, l'obbligo di pagamento dei ratei decorre, per l'Ente previdenziale, dal giorno di maturazione degli stessi (v., ex multis, Cass. 2865/2004), salvo il ridetto effetto sospensivo del relativo decorso ora predicato, come già detto, dalle Sezioni unite della Corte con la sentenza n. 5572/2012.
12. Tanto premesso, per stessa ammissione dell'Istituto ricorrente la domanda amministrativa della prestazione, interruttiva della prescrizione, è del 12 ottobre 1994, quindi del tutto tempestiva rispetto alla maturazione del primo rateo dell'indennità per il periodo di astensione obbligatoria pre-parto; a tale data occorre aggiungere la sospensione per 300 giorni (durata complessiva del procedimento amministrativo) per cui si arriva, all'incirca, al 6 agosto 1995, onde il ricorso amministrativo del 23 novembre 1995 (a sua volta interruttivo della prescrizione per oltre un anno) comporta la spettanza di tutti i ratei di indennità di maternità per astensione obbligatoria (giacché la somma dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1994, e agosto, settembre, ottobre, novembre 1995 è inferiore all'anno).
13. Ma anche a voler ritenere che la sospensione della prescrizione comportata dal procedimento amministrativo dipenda, affinché possa computarsi anche la relativa fase contenziosa, dall'avvenuta proposizione del ricorso dell'assicurata nei termini previsti dall'art. 46 della legge 88/89 e che, nella specie, occorreva computare solo i 120 giorni dalla domanda amministrativa, la sospensione della prescrizione era cessata all'incirca il 12 gennaio 1995, riprendendo, da tale data, a decorrere il termine annuale; per cui, anche in tal caso, stante la suddetta sospensione, il termine annuale per tutti i ratei dell'indennità di maternità per astensione obbligatoria non era ancora maturato alla data del ricorso amministrativo del 23 novembre 1995, a sua volta nuovamente interruttivo, come riconosce l'INPS, conseguendone, per l'assistita, il medesimo esito in ordine alla spettanza di tutti i ratei in questione.
14. In definitiva il ricorso va rigettato in quanto la sentenza impugnata - corretta ed integrata nella motivazione ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. quanto al dies a quo del termine di prescrizione - non è suscettibile di cassazione perché, nel suo nucleo essenziale, come sopra rilevato, risulta immune dalle censure denunciate.
15. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio in difetto di attività difensiva dell'intimata, non potendo, all'uopo, ritenersi valida la procura non rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autentica, come prescritto dall'art. 83, secondo comma, c.p.c., nel testo, nella specie applicabile ratione temporis anteriore alle modifiche apportatevi dalla L. 69/2009 (ex multis, Cass. 7241/2010; 17604/2010).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla spese.
Nessun commento:
Posta un commento