Nell'' Art. 11 del decreto legge n.138/11 ,convertito in legge n.148/11 ,in materia di tirocini formativi si stabiliva ,limitandone l'uso sia rispetto ai soggetti che ai tempi di utilizzo., che:
"1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi
unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti
preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di
idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta
eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli
alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione,
i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono
avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono
essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati
entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo
di studio.
2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano
applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al
comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
e il relativo regolamento di attuazione."
LeRegioni Emilia-Romagna,Toscana ,Umbria Sardegna e Liguria hanno impugnato, all'inizio del 2012, l'art. 11 richiamato dinanzi alla Corte Costituzionale per lesione della competenza regionale, in quanto la materia dei tirocini è di competenza esclusiva delle Regioni, come conferma la sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2005 .
I ricorsi sono stati accolti dalla adita Corte Costituzionale con la sentenza n.287 ,depositata il 19.12.2012 ,in cui si afferma che l'art.11 in questione viola l'art.117 della Costituzione ,vale a dire che la legge statale ha invaso la sfera di competenza legislativa delle regioni con particolare riferimento a quella residuale riguardante l'istruzxione e la formazione professionale.
A questo punto ,fermo restando che i tirocini tornano ad essere" liberi "per quanto concerne i limiti di durata ed i soggetti partecipanti, si tratta di vedere se e come trovera' attuazione la previsione di cui all'art.1,commi 34-36 della legge n.92-12,in cui si stabilisce la stipula , entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della riforma del lavoro ,quindi entro il 18 gennaio 2013, fra Governo e Regioni,concludono in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la
definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi
e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
• revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
• previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
• individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
• riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta;
• la mancata corresponsione dell'indennità comporta, a carico del trasgressore, l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro,da applicare secondo le previsioni della legge n.689-81
Per il testo integrale della sentenza C.C.n.287/12 cliccare il seguente link:http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21441&dpath=document&dfile=19122012170758.pdf&content=Corte+Costituzionale,+Sentenza+n.+287/2012,+in+materia+di+disciplina+dei+tirocini+formativi+e+di+orientamento+non+curricolari++-+stato+-+documentazione+-+
A completamento di quanto esposto ,si ricorda che in riferimento alla previsione del comma 2 dell'art.11 del d.l.n.138/11 ,convertito in legge n.148/11 ,secondo cui :"In assenza di specifiche regolamentazione regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione ( D.M.n.142/98) , la Giunta Regionale Abruzzo , su proposta dell'assessore al lavoro , con D.G.R.A n.154 del 12.03-2012, ha approvato le linee guida di attuazione della disciplina dei tirocini extracurricolari con l'obiettivo di favorire il rapporto diretto tra le persone in cerca di lavoro e le imprese. La norma vuole disciplinare la materia, consentendo l'orientamento lavorativo di un'ampia platea di soggetti per agevolare il loro inserimento nel mercato del lavoro attraverso tirocini formativi e di orientamento.
Pertanto anche la Regione Abruzzo si è dotata di una disciplina di attuazione della normativa sui tirocini ,con cui tra l'altro si porta sotto un'unica disciplina regionale una materia che nel passato era soggetta a differenze dovute alle diverse scelte attuate dalle Province.
'Tra le novità più rilevanti è da sottolineatre il rimborso spese unico, regionale e mensile, attestato a 600 euro e l'attuazione, entro i tempi previsti, delle ultime novità legislative nazionali, riportando così la materia dei tirocini all'interno di un alveo di regole specifiche e precise , sia da un punto di vista formale che sostanziale.
Si riportano di seguito i files contenenti la documentazione riguardante la DGRA n.154/2912 e relativi Allegati A,B,.e C
In riferimento alla previsione del comma 2 dell'art.11 del d.l.n.138/11 ,convertito in legge n.148/11 ,secondo cui :"In assenza di specifiche regolamentazione regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione ( D.M.n.142/98) , la Giunta Regionale Abruzzo , su proposta dell'assessore al lavoro , con D.G.R.A n.154 del 12.03-2012, ha approvato le linee guida di attuazione della disciplina dei tirocini extracurricolari con l'obiettivo di favorire il rapporto diretto tra le persone in cerca di lavoro e le imprese. La norma vuole disciplinare la materia, consentendo l'orientamento lavorativo di un'ampia platea di soggetti per agevolare il loro inserimento nel mercato del lavoro attraverso tirocini formativi e di orientamento.
Con questo intervento si vuole dare una chance concreta ai giovani abruzzesi per entrare nel mondo del lavoro anche attraverso un contratto che, nel passato, non sempre ha garantito appieno i diritti dei tirocinanti.
Pertanto anche la Regione Abruzzo si dota di una disciplina di attuazione della normativa sui tirocini ,con cui tra l'altro si porta sotto un'unica disciplina regionale una materia che nel passato era soggetta a differenze dovute alle diverse scelte attuate dalle Province.
'Tra le novità più rilevanti è da sottolineatre il rimborso spese unico, regionale e mensile, attestato a 600 euro e l'attuazione, entro i tempi previsti, delle ultime novità legislative nazionali, riportando così la materia dei tirocini all'interno di un alveo di regole specifiche e precise , sia da un punto di vista formale che sostanziale.
Infine, si osserva che con questo intervento si mira a limitare l'utilizzo dei tirocini nel settore pubblico, in quanto si tratta di esperienze che,pur avendo una valenza formativa,costituiscono una limitatissima possibilità di sbocco lavorativo stabile
Si riportano di seguito i files contenenti la documentazione riguardante la DGRA n.154/2912 e relativi Allegati A,B,.e C
.DGR n.154 del 12.3.2012
AllegatoA
Schema_Convenzione_tirocinio_formativo_All_B
Schema_Progetto_tirocinio_formativo_All_C
154 del 12.3.2012
AllegatoA
Schema_Convenzione_tirocinio_formativo_All_B
Schema_Progetto_tirocinio_formativo_All_C
Si ritiene che la sentenza n.287/12 della Corte Costituzionale ,salva diversa iondficazione degli organi istituzionali competenti ,Regione Abruzzo compresa,non dovrebbe avdere riflessi e consegiuenze a carico della Del.iberazione cponmtenente le linee giuda prima riocvhiamasta ,in qyuanto la predeta ha contrestato l'incompetenza stsatale in masteria di tirocini ,confermando invece quella delle regioni nell'ambito delle prerogatiove rivconosciute dalle stesse sull'istruzione e formazione professionale,di cui ,quindi,risulta espressione la Deliberazione n.154 del 12.3.2012
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